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Ricorso proposto il 27 luglio 2007 - Boudova e a. / Commissione

(Causa F-78/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Stanislava Boudova (Lussemburgo, Lussemburgo) e altri (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione implicita della Commissione 23 settembre 2006, confermata con lettera del direttore generale dell'Ufficio per le pubblicazioni delle Comunità europee (OPOCE) 26 settembre 2006, che respinge la domanda dei ricorrenti 23 maggio 2006, il cui oggetto era :

la revisione del loro inquadramento al grado B*3 stabilito nella decisione di assunzione dei ricorrenti in qualità di dipendenti in prova, e il loro reinquadramento al grado B*6, al momento in cui tale decisione è entrata in vigore,

la ricostituzione della carriera su tale base tra la data della loro entrata in servizio come dipendenti in prova e la data della decisione che sarebbe stata adottata,

il pagamento della differenza tra la retribuzione alla quale essi avrebbero avuto diritto durante tale periodo, se fossero stati inquadrati al grado B*6, e quella di cui hanno beneficiato in ragione del loro inquadramento al grado B*3;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti affermano di essere stati assunti dalla Commissione in qualità di agenti ausiliari, prima dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2004, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità 1, su posti di correttore presso l'OPOCE, nella prospettiva dell'allargamento e della copertura di tali posti tramite concorso generale.

Dopo aver partecipato con successo a concorsi generali, pubblicati per il grado B5/B4 prima del 1° maggio, in vista della copertura dei suddetti posti, i ricorrenti sono stati assunti come dipendenti in prova sulla base di elenchi di riserva pubblicati in seguito a tale data. Il loro inquadramento è stato fissato al grado B*3, sulla base dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (Statuto).

I ricorrenti fanno valere che il loro ricorso è ricevibile malgrado essi non abbiano presentato entro il termine statutario il reclamo avverso le decisioni che fissano il loro inquadramento nel grado, a causa della sopravvenienza di un fatto nuovo sostanziale. Si tratta della decisione dell'Ufficio del Parlamento europeo 13 febbraio 2006, di reinquadrare gli agenti temporanei nominati dipendenti di ruolo, sulla base di concorsi esterni, dopo il 1° maggio 2004, nel grado nel quale sarebbero stati inquadrati se fossero stati assunti come dipendenti di ruolo prima di tale data.

I ricorrenti si ritengono discriminati a causa del reinquadramento di questi dipendenti del Parlamento e considerano di aver diritto al beneficio dello stesso trattamento, in quanto sostengono di essere stati, in realtà, assunti in qualità di agenti temporanei e non ausiliari. Infatti, a loro avviso, i loro contratti rientravano nell'ambito dell'art. 2 del regime applicabile agli altri agenti (RAA) e non dell'art. 3 dello stesso regime, visto che essi dovevano occupare posti provvisoriamente vacanti e non sostituire dipendenti o agenti temporanei che a titolo provvisorio non potevano esercitare le loro funzioni. In subordine, i ricorrenti fanno valere che, anche supponendo di essere stati assunti quali agenti ausiliari, la loro situazione sarebbe, ad ogni modo, analoga a quella degli agenti temporanei.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti invocano un motivo unico, relativo alla violazione degli artt. 5, nn. 3 e 4, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, interpretati alla luce del principio di parità di trattamento. In particolare, l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto dovrebbe essere interpretato nel senso che esso è applicabile agli agenti temporanei nominati dipendenti di ruolo sulla base di un concorso esterno, cosa che impedirebbe di fissare l'inquadramento nel grado di tale categoria sulla base dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto.

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1 - GU L 124 del 27 aprile 2004, pag. 1.