Language of document : ECLI:EU:F:2010:134

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

28 ottobre 2010


Causa F‑84/08


Maria Concetta Cerafogli

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica — Personale della BCE — Ricorso diretto al risarcimento del danno risultante direttamente dall’asserita illegittimità delle condizioni di impiego e delle norme applicabili al personale — Incompetenza del Tribunale — Irricevibilità — Dispensa dal servizio per rappresentanza del personale — Mancato adeguamento del carico di lavoro — Illecito»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato CE, con il quale la sig.ra Cerafogli chiede la condanna della BCE al risarcimento del danno che ella afferma di aver subito a seguito, principalmente, del rifiuto della BCE di riconoscere un ruolo effettivo alle organizzazioni sindacali, della discriminazione di cui ella sarebbe stata vittima a causa, in particolare, della sua appartenenza al comitato del personale e del mancato adeguamento del suo carico di lavoro per tener conto della sua dispensa dal servizio per rappresentanza del personale.

Decisione: La BCE è condannata a pagare alla ricorrente la somma di EUR 5 000. Per il resto, il ricorso è respinto. La BCE è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporterà i due terzi delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Agenti della Banca centrale europea — Ricorso — Ricorso proposto contro un atto di portata generale — Irricevibilità

(Art. 270 TFUE; protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36.2; Statuto dei funzionari, art. 90; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 41 e 42)

2.      Funzionari — Agenti della Banca centrale europea — Ricorso — Ricorso di annullamento non proposto entro i termini — Ricorso per risarcimento danni volto ad un risultato identico — Irricevibilità

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36.2; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42)

3.      Funzionari — Agenti della Banca centrale europea — Ricorso — Domanda di risarcimento danni direttamente connessa ad un ricorso di annullamento

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 41 e 42; norme applicabili al personale della Banca centrale europea, artt. da 8.1 a 8.3.2)

4.      Funzionari — Agenti della Banca centrale europea — Rappresentanza — Tutela dei rappresentanti del personale

1.      Dagli artt. 41 e 42 delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea discende che, al pari della loro competenza per quanto riguarda i ricorsi in materia di funzione pubblica proposti ai sensi dell’art. 270 TFUE e dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari, i giudici dell’Unione sono competenti a conoscere dei ricorsi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea solo in quanto tali ricorsi riguardano atti individuali. Per contro, detti giudici non possono conoscere dei ricorsi riguardanti atti di portata generale, quali le dette condizioni di impiego o le norme applicabili al personale della Banca centrale europea, sia che essi abbiano lo scopo di ottenere l’annullamento di tali atti, sia che essi tendano alla condanna della Banca centrale europea a risarcire i danni risultanti direttamente dall’illegittimità dei detti atti.

(v. punto 45)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 dicembre 2001, causa T‑20/01, Cerafogli e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑235 e II‑1075, punto 35)

2.      Occorre, per analogia, applicare ai ricorsi proposti da agenti della Banca centrale europea in forza dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea nonché dell’art. 42 delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea la giurisprudenza relativa allo Statuto dei funzionari secondo la quale una domanda di risarcimento danni non è ricevibile quando il funzionario cerchi di ottenere un risultato identico a quello che gli avrebbe procurato l’accoglimento di un ricorso di annullamento che egli ha omesso di intentare tempestivamente. Un funzionario che abbia omesso di presentare entro i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari un ricorso di annullamento contro un preteso atto ad esso pregiudizievole non può, mediante una domande di risarcimento del danno causato da tale atto, sanare tale omissione e procurarsi così nuovi termini di ricorso.

(v. punto 50)

Riferimento:

Corte: 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 32)

Tribunale di primo grado: 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II‑799, punto 46), e 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑771, punto 48)

3.      Anche se, in forza dell’art. 8.2 delle norme applicabili al personale della Banca centrale europea, un agente della Banca può presentare un ricorso giurisdizionale solo previo esperimento del procedimento precontenzioso, il quale comprende due fasi, cioè una domanda di esame precontenzioso poi un reclamo previo, nessuna disposizione degli artt. 41 e 42 delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, né alcuna disposizione degli artt. da 8.1 a 8.3.2 delle norme applicabili al personale della Banca centrale europea impone un procedimento specifico di domanda, preliminare rispetto a queste due fasi, nel caso in cui nessuna decisione impugnabile sia stata in precedenza adottata dalla Banca.

Ne consegue che una domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento è ricevibile anche se il ricorrente, preliminarmente alla proposizione della sua domanda di esame precontenzioso, non ha presentato alla Banca centrale europea una domanda diretta al risarcimento di tale danno.

(v. punti 54 e 55)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 16 settembre 2009, causa F‑130/07, Vinci/BCE (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑307 e II‑A‑1‑65, punto 1651)

4.      Non adeguando il carico di lavoro di un membro del suo personale al fine di tener conto della dispensa dal servizio concessa a quest’ultimo per esercitare funzioni di rappresentanza del personale, il che può impedirgli di adempiere in condizioni pienamente soddisfacenti alle dette funzioni, la Banca centrale europea commette un illecito tale da far sorgere la sua responsabilità.

(v. punto 58)