Language of document : ECLI:EU:T:2019:199

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

28 marzo 2019 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante due curve rosse oblique – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»

Nella causa T‑829/17,

Coesia SpA, con sede a Bologna (Italia), rappresentata da S. Rizzo, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 settembre 2017 (procedimento R 1272/2017-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante due curve rosse oblique come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva e G. De Baere (relatore), giudici,

cancelliere: E. Hendrix, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2017,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2018,

in seguito all’udienza del 10 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 26 gennaio 2015 la Coesia SpA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:

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3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie; macchine per imballaggio, in particolare per prodotti alimentari e di consumo, come macchine per imballaggio di sigarette e sigari, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, macchine per imballaggio di fazzoletti di carta, dispositivi per mettere nei sacchetti il tabacco trinciato; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione, bilance per tabacco per dispositivi di imballaggio del tabacco in sacchetti; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico, macchine per la fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette; macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine di trattamento stoppa per la preparazione di stoppa da filtri destinata alla fabbricazione di filtri per articoli fumabili, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine utensili per la produzione di ingranaggi; macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;

–        classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;

–        classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate, quali: macchine per fabbricare recipienti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, dispositivi per inscatolare, macchine per la fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette, macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, macchine utensili per la produzione di ingranaggi, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;

–        classe 42: «Servizi nell’ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».

4        Con decisione del 24 luglio 2015, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione del marchio richiesto sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] per tutti i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 3.

5        Il 24 settembre 2015 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 60 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 68 del regolamento n. 2017/1001), avverso la decisione dell’esaminatore.

6        Con decisione del 26 gennaio 2016, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in relazione a tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.

7        Il 29 marzo 2016 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO.

8        Con sentenza del 31 gennaio 2017, Coesia/EUIPO (Rappresentazione di due curve rosse oblique) (T‑130/16, non pubblicata, EU:T:2017:44), il Tribunale ha annullato tale decisione. Esso ha ritenuto che la commissione di ricorso non avesse applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 conformemente ai requisiti della giurisprudenza, senza prendere in considerazione il livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento al momento della valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto.

9        L’EUIPO ha rinviato il procedimento alla quinta commissione di ricorso, con il riferimento R 1272/2017‑5, affinché quest’ultima adottasse una nuova decisione.

10      Con decisione del 29 settembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore. La commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse composto da professionisti che dimostravano un elevato livello di attenzione. Essa ha considerato che il marchio richiesto era una figura assai semplice ed essenziale la quale non presentava elementi aggiuntivi dotati di carattere distintivo, che l’impiego del colore rosso risultava essere un espediente banale e che, dunque, tale marchio si riferiva a una figura circolare che, nel suo complesso, era alquanto semplice e banale. Essa ha rilevato che un’eccessiva semplicità non solo rendeva il marchio richiesto idoneo a essere percepito come un elemento decorativo, ma poteva anche impedire la sua memorizzazione da parte del consumatore di riferimento, nonostante il suo elevato livello d’attenzione. Essa ha concluso che, visto che il marchio richiesto non palesava nel suo complesso alcun aspetto facilmente e immediatamente memorizzabile dal pubblico di riferimento, benché particolarmente attento, che gli permettesse di percepirlo immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi in questione, tale marchio non presentava il carattere distintivo minimo richiesto per non ricadere nell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

 Conclusioni delle parti

11      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’ EUIPO alle spese.

12      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

13      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001).

14      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare dapprima il secondo motivo.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009

15      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso l’errore di basare la propria analisi solo su un’asserita «esperienza pratica acquisita generalmente dalla commercializzazione dei beni e servizi di cui trattasi». Nella fattispecie, dato il pubblico professionale di riferimento e dato il fatto che il marchio richiesto è facilmente memorizzabile, senza essere banale, la conclusione di rigetto della domanda di registrazione avrebbe dovuto basarsi su esempi concreti. L’EUIPO avrebbe omesso di fornire tali esempi che permetterebbero di stabilire le norme e gli usi del settore con riguardo all’impiego corrente di segni che non si discostano significativamente dal marchio richiesto. La commissione di ricorso non avrebbe potuto semplicemente fare riferimento a una non meglio identificata prassi relativa alla commercializzazione dei prodotti e servizi di cui trattasi, scaricando al contempo sulla ricorrente il peso di dover confutare una siffatta esperienza pratica.

16      A norma dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. L’obbligo di motivazione così sancito ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296 TFUE, come interpretato da una giurisprudenza costante, secondo la quale la motivazione deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’autore da cui l’atto promana, in modo da consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il proprio sindacato di legittimità sulla decisione [sentenza del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, punti 64 e 65; v., anche sentenza del 4 luglio 2017, Pirelli Tyre/EUIPO (Posizione di due strisce arcuate sui fianchi di uno pneumatico), T‑81/16, non pubblicata, EU:T:2017:463, punto 19 e giurisprudenza citata].

17      Da una giurisprudenza costante risulta che laddove la ricorrente invoca il carattere distintivo del marchio richiesto, in senso contrario al ragionamento della commissione di ricorso fondato sull’esperienza pratica acquisita generalmente dalla commercializzazione dei beni e servizi, spetta alla ricorrente stessa fornire indicazioni concrete e comprovate che dimostrino il carattere distintivo del marchio richiesto, posto che essa è in posizione assai più idonea per farlo, considerata la sua approfondita conoscenza del mercato [v. sentenze del 15 giugno 2010, X Technology Swiss/UAMI (Colorazione arancione della punta di un calzino), T‑547/08, EU:T:2010:235, punto 43 e giurisprudenza citata, e del 5 aprile 2017, Anta (China)/EUIPO (Rappresentazione di due linee che formano un angolo acuto), T‑291/16, non pubblicata, EU:T:2017:253, punto 41 e giurisprudenza citata].

18      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha dichiarato di aver fondato la propria analisi su fatti risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione di beni e servizi.

19      A tale riguardo, nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha in particolare accertato, sul fondamento della giurisprudenza, che rappresentazioni grafiche le quali, sebbene non propriamente corrispondenti a figure geometriche, siano connotate da una eccessiva semplicità e non presentino alcun elemento in grado di imprimersi nella mente del consumatore, non sarebbero considerate come marchi ma verrebbero percepite come un elemento decorativo. Essa ha inoltre rilevato che l’impiego del colore rosso risultava essere un espediente banale, trattandosi di un colore primario usato da innumerevoli imprese nella loro comunicazione commerciale.

20      La commissione di ricorso ha quindi considerato che dall’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione di prodotti e di servizi conseguiva che il pubblico di riferimento non aveva l’abitudine di percepire un segno di una semplicità eccessiva come idoneo a identificare l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi, ma che lo percepiva come un elemento decorativo.

21      Dalla giurisprudenza citata al precedente punto 17 emerge che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non spettava alla commissione di ricorso fornire esempi concreti dell’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione di prodotti sulla quale essa ha fondato la sua valutazione. Al contrario, incombeva alla ricorrente fornire indicazioni concrete e comprovate che rimettessero in discussione la fondatezza delle constatazioni della commissione di ricorso e dimostrare che, nel settore commerciale di cui trattasi nel caso di specie, forme di estrema semplicità erano abitualmente utilizzate al fine di identificare i prodotti o i servizi come provenienti da un’impresa determinata.

22      A tale proposito, nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha menzionato la giurisprudenza citata al precedente punto 17 per constatare poi che la ricorrente non aveva offerto nessuna indicazione a titolo di prova per suffragare la sua affermazione secondo la quale i professionisti ai quali sono rivolti i prodotti e i servizi di cui trattasi sarebbero abituati a individuare questo genere di prodotti e servizi mediante segni distintivi e figurativi semplici e immediatamente memorizzabili.

23      Orbene, nel ricorso la ricorrente cita per la prima volta esempi di marchi figurativi per dimostrare che il pubblico specializzato del settore dei macchinari industriali per il confezionamento sarebbe abituato a riconoscere segni relativamente semplici come indicazioni d’origine.

24      Tuttavia, tutti questi esempi, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale dalla ricorrente, non possono essere presi in considerazione. Difatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Detti documenti devono essere quindi respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v. sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza citata; sentenza del 16 maggio 2018, Triggerball/EUIPO (Forma di un oggetto simile a una palla con vari spigoli), T‑387/17, non pubblicata, EU:T:2018:272, punto 15].

25      Pertanto, la ricorrente non può contestare alla commissione di ricorso una violazione dell’obbligo di motivazione, e il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

26      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha applicato in maniera inesatta l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tale motivo si basa su tre censure, riguardanti, la prima, l’influenza del pubblico di riferimento sulla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, la seconda, la valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto e, la terza, l’esistenza di un marchio italiano identico al marchio richiesto.

27      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo una giurisprudenza costante, un marchio ha carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, quando tale marchio consente di identificare il prodotto o il servizio per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e dunque di distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese (v. sentenze del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, punto 23 e giurisprudenza citata, e del 13 settembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C‑26/17 P, EU:C:2018:714, punto 31 e giurisprudenza citata).

28      Secondo una giurisprudenza costante, i marchi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto di cui trattasi, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del 29 settembre 2009, The Smiley Company/UAMI (Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, punto 14; del 5 aprile 2017, Rappresentazione di due linee che formano un angolo acuto, T‑291/16, non pubblicata, EU:T:2017:253, punto 15, e del 4 luglio 2017, Posizione di due strisce arcuate sui fianchi di uno pneumatico, T‑81/16, non pubblicata, EU:T:2017:463, punto 46].

29      Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, costituito dai consumatori medi di detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti [sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35; del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punto 43, e del 29 giugno 2018, hoechstmass Balzer/EUIPO (Forma di un contenitore di metri a nastro), T‑691/17, non pubblicata, EU:T:2018:394, punto 25].

 Sulla prima censura, relativa all’influenza del pubblico di riferimento sulla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto

30      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha dato corretta esecuzione alla sentenza del 31 gennaio 2017, Rappresentazione di due curve rosse oblique (T‑130/16, non pubblicata, EU:T:2017:44), non avendo fornito alcuna analisi specifica relativa alla percezione del marchio richiesto da parte del pubblico di riferimento, dotato di un livello d’attenzione elevato.

31      Nella sua sentenza del 31 gennaio 2017, Raffigurazione di due curve rosse oblique (T‑130/16, non pubblicata, EU:T:2017:44), il Tribunale ha considerato che l’astenersi dal prendere in considerazione un livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento al momento della valutazione del carattere distintivo di un marchio sarebbe contrario alla giurisprudenza, la quale impone che tale carattere sia valutato in funzione della percezione del pubblico di riferimento (punto 23). Esso ha annullato la decisione della commissione di ricorso sulla base del rilievo che quest’ultima non aveva per niente precisato, nella decisione impugnata, di aver preso in considerazione l’elevato livello d’attenzione di cui dà prova il pubblico di riferimento e che esso non era pertanto in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se essa avesse preso in considerazione il livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento (punti 24 e 25).

32      Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse composto, da un lato, da un pubblico professionale operante nel settore delle macchine e dei macchinari industriali per l’imballaggio, l’impacchettamento e il confezionamento di prodotti per quanto concerne i prodotti e si servizi di cui alle classi 7 e 37 e, dall’altro, dal pubblico professionale in generale per i servizi rientranti nelle classi 35 e 42. Essa ha dichiarato che era un fatto pacifico che il pubblico di riferimento fosse composto da professionisti, i quali presentavano un livello d’attenzione elevato.

33      Per quanto riguarda la presa in considerazione di tale livello d’attenzione nella sua valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha osservato che il livello elevato d’attenzione prestato relativamente ai prodotti e servizi rivendicati dalla domanda di marchio potrebbe permettere ai professionisti facenti parte di detto pubblico di notare certi dettagli degli elementi che compongono il segno, come, ad esempio, le separazioni tra le linee oblique speculari, o la loro posizione leggermente inclinata.

34      Ciononostante, la commissione di ricorso ha rilevato che, a suo parere, l’attenzione elevata dei professionisti in questione non permetterebbe loro di percepire prima facie il marchio richiesto come un’indicazione determinata dei prodotti e servizi della ricorrente e, nemmeno, di ricordarlo al momento di effettuare un successivo acquisto. Essa ha concluso che un’eccessiva semplicità non solo rendeva il marchio richiesto idoneo a essere percepito come un elemento decorativo, ma poteva anche impedirne la memorizzazione da parte del consumatore di riferimento, nonostante l’elevato livello d’attenzione prestato.

35      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla decisione impugnata risulta che, in esecuzione della sentenza del 31 gennaio 2017, Raffigurazione di due curve rosse oblique (T‑130/16, non pubblicata, EU:T:2017:44), la commissione di ricorso ha tenuto conto del livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento al momento della valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto.

36      Orbene, la questione se il pubblico di riferimento sia caratterizzato da un livello d’attenzione elevato o particolarmente elevato risulta irrilevante nella fattispecie. Infatti, alle luce degli elementi che compongono il marchio richiesto, che sono caratterizzati da una semplicità estrema, quest’ultimo non trasmette un messaggio connesso all’origine commerciale dei prodotti designati, indipendentemente dal livello d’attenzione del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2017, Posizione di due strisce arcuate sui fianchi di uno pneumatico, T‑81/16, non pubblicata, EU:T:2017:463, punto 54).

37      Occorre quindi considerare che, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha effettuato una valutazione corretta della giurisprudenza considerando che, tenuto conto della semplicità estrema del marchio richiesto, la sua conclusione relativa all’assenza di carattere distintivo di quest’ultimo non era rimessa in discussione dalla presa in considerazione del livello elevato d’attenzione del pubblico di riferimento.

38      Inoltre, la ricorrente critica la commissione di ricorso per essersi basata sull’«esperienza pratica acquisita generalmente dalla commercializzazione dei beni e servizi di cui trattasi», senza fornire nessun indizio relativamente alle norme e agli usi del settore delle macchine e dei macchinari industriali per l’imballaggio, l’impacchettamento e il confezionamento dei prodotti. Orbene, il pubblico specializzato di tale settore sarebbe abituato a riconoscere come indicazioni d’origine segni relativamente semplici.

39      È sufficiente constatare che tale argomento, che è stato sollevato anche nell’ambito del secondo motivo, come indicato dalla stessa ricorrente, è già stato respinto ai precedenti punti da 16 a 25.

40      Pertanto, la prima censura dev’essere respinta.

 Sulla seconda censura, relativa alla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto

41      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel concludere per l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto.

42      L’accertamento del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione sotto il profilo linguistico o artistico da parte del titolare del marchio. È sufficiente che il marchio consenta al pubblico di riferimento di identificare l’origine dei prodotti da esso contraddistinti e di distinguerli da quelli di altre imprese (v. sentenza del 29 settembre 2009, Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, punto 27 e giurisprudenza citata; sentenze del 5 aprile 2017, Rappresentazione di due linee che formano un angolo acuto, T‑291/16, non pubblicata, EU:T:2017:253, punto 29, e del 4 luglio 2017, Posizione di due strisce arcuate sui fianchi di uno pneumatico, T‑81/16, non pubblicata, EU:T:2017:463, punto 49).

43      Tuttavia, un segno caratterizzato da eccessiva semplicità e costituito da una figura geometrica di base, quale ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo, ovvero un comune pentagono, non può, in quanto tale, secondo la giurisprudenza, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori, cosicché questi ultimi non lo considereranno come un marchio, a meno che esso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso (v. sentenza del 29 settembre 2009, Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, punto 26 e giurisprudenza citata; sentenze del 5 aprile 2017, Rappresentazione di due linee che formano un angolo acuto, T‑291/16, non pubblicata, EU:T:2017:253, punto 30, e del 4 luglio 2017, Posizione di due strisce arcuate sui fianchi di uno pneumatico, T‑81/16, non pubblicata, EU:T:2017:463, punto 50).

44      Inoltre, la circostanza che il segno in questione non rappresenti una figura geometrica di base non è tuttavia di per sé sufficiente per ritenere che esso abbia il carattere distintivo minimo necessario per essere registrato come marchio dell’Unione europea. Infatti occorre altresì che il segno presenti caratteristiche facilmente e immediatamente memorizzabili dal pubblico di riferimento, che gli permettano di comprenderlo immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione [v. sentenza del 15 dicembre 2016, Novartis/EUIPO (Raffigurazione di una curva grigia e raffigurazione di una curva verde), T‑678/15 e T‑679/15, non pubblicata, EU:T:2016:749, punti 40 e 41 e giurisprudenza citata; sentenza del 5 aprile 2017, Rappresentazione di due linee che formano un angolo acuto, T‑291/16, non pubblicata, EU:T:2017:253, punto 31].

45      Nel caso di specie è pacifico che il marchio richiesto consiste nella rappresentazione di due linee oblique speculari leggermente inclinate di colore rosso.

46      Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto fosse una figura assai semplice ed essenziale, non necessariamente riconducibile alla lettera «o», e che tale figura non presentasse elementi aggiuntivi dotati di carattere distintivo. Essa ha inoltre rilevato che l’impiego del colore rosso era un espediente banale, trattandosi di un colore primario usato da innumerevoli imprese nella loro comunicazione commerciale. Essa ha ritenuto che il marchio richiesto si riferisse a una forma circolare che, nel suo complesso, era alquanto semplice e banale. Essa ha concluso che, visto che il marchio richiesto non palesava nel suo complesso alcun aspetto facilmente e immediatamente memorizzabile dal pubblico di riferimento, benché particolarmente attento, che permettesse di percepirlo immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi in questione, tale marchio non presentava, in quanto tale, il carattere distintivo minimo richiesto per non ricadere nell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

47      Da un lato occorre rilevare, al pari della commissione di ricorso, che certamente il marchio richiesto non è la raffigurazione di una forma geometrica classica o di base. Tuttavia, essa si avvicina molto alla raffigurazione di un’ellisse o di un cerchio e differisce da tale forma geometrica soltanto per una minima variazione, ossia la presenza di due separazioni tra le linee curve inclinate.

48      Anche se il pubblico di riferimento percepisce le separazioni tra le due linee curve, resta il fatto che il marchio richiesto non contiene nessuna variazione rimarchevole rispetto alla raffigurazione convenzionale di un’ellissi.

49      La commissione di ricorso ha quindi potuto giustamente ritenere che il marchio richiesto coincidesse con una forma bidimensionale circolare assai semplice.

50      Inoltre, il marchio richiesto è rappresentato con il colore rosso, che è un colore primario e che, come sottolineato dalla commissione di ricorso, è comunemente utilizzato nella comunicazione commerciale, circostanza non contestata dalla ricorrente. Il colore del marchio richiesto non è quindi atto a conferirgli un carattere distintivo.

51      Pertanto, il marchio richiesto non può essere considerato distintivo né per la sua forma né per il suo colore.

52      Dall’altro lato, si deve rilevare che il marchio richiesto non contiene alcun elemento aggiuntivo idoneo a conferirgli un carattere distintivo e non possiede alcun elemento vistoso o idoneo a essere memorizzato dal pubblico di riferimento.

53      Considerato nel suo complesso, il marchio richiesto non presenta alcuna caratteristica idonea a creare un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice combinazione delle due linee curve che la compongono e che gli conferirebbe un carattere distintivo minimo.

54      Invero, il marchio richiesto è la raffigurazione di due linee curve la cui semplicità è paragonabile a quella di una forma geometrica di base e sarà percepito come un elemento puramente decorativo che non consente quindi di identificare i prodotti o i servizi in questione come provenienti da quelli di un’impresa determinata.

55      Di conseguenza la commissione di ricorso ha considerato correttamente che, a causa della sua estrema semplicità e dell’assenza di elementi idonei ad attirare l’attenzione del consumatore, il marchio richiesto sarebbe percepito come un motivo decorativo e non come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

56      A tale riguardo, la ricorrente sostiene a torto che la semplicità di un segno non può essere considerata puramente e semplicemente come un indizio dell’assenza di carattere distintivo e che, al contrario, l’elegante essenzialità del marchio richiesto, che non deve essere confusa con una sua presunta banalità, è la caratteristica che permette al pubblico di riferimento di memorizzarlo e di distinguere i suoi prodotti e servizi da quelli delle altre imprese.

57      Occorre infatti rilevare che la ricorrente ammette la grandissima semplicità del marchio richiesto. Orbene, un segno di una semplicità estrema che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 43, rappresenta una forma geometrica di base, o che, come nel caso di specie, se ne discosta solo in maniera trascurabile, non consente di identificare il prodotto o il servizio per il quale si chiede la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, quindi, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, conformemente alla definizione del carattere distintivo che risulta dalla giurisprudenza costante citata al precedente punto 27.

58      Un segno di questo tipo, a meno che non abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, non è idoneo a trasmettere un messaggio sull’origine commerciale dei prodotti e dei servizi in questione che sia memorizzabile dal pubblico di riferimento, e sarà percepito come dotato di una funzione puramente ornamentale o decorativa.

59      Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori nell’accertare che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

60      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.

61      In primo luogo, la ricorrente sostiene che il marchio richiesto è il frutto dell’evoluzione dei precedenti marchi con i quali essa ha contrassegnato la propria attività ed è una «stilizzazione dinamica» della lettera «o» del marchio COESIA. Detto marchio non potrebbe quindi essere qualificato come «banale». La ricostruzione di tale origine non mirerebbe a stabilire una relazione tra i due marchi agli occhi del pubblico, ma evidenzierebbe che la percezione del marchio richiesto come una lettera «o» è un’opzione molto probabile.

62      Da un lato, tale argomento può essere interpretato nel senso che la ricorrente sostiene che il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come la lettera «o» stilizzata facente parte di un altro marchio e avrebbe per questo un carattere distintivo.

63      A tale proposito si deve rilevare che nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha respinto tale argomento, constatando che il pubblico di riferimento potrebbe percepire il marchio richiesto come la lettera «o» stilizzata solo se conoscesse previamente il marchio COESIA, ma che, tuttavia, la ricorrente non aveva fornito dati e informazioni di rilievo riguardanti il grado di conoscenza da parte del pubblico di quest’altro marchio.

64      Orbene, un simile argomento implicherebbe che qualsiasi estrapolazione di un marchio registrato, e, pertanto, qualsiasi estrapolazione di un marchio distintivo, è, per ciò solo, parimenti distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Ciò non è ammissibile. Infatti, la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi di tale disposizione si fonda sulla capacità di tale marchio di individuare i prodotti o i servizi del richiedente sul mercato rispetto ai prodotti o ai servizi del medesimo tipo offerti dai concorrenti. Il fatto che il marchio di cui trattasi consista in una parte di un marchio già registrato non è pertinente a tal riguardo [sentenza del 29 settembre 2009, Raffigurazione della metà di un sorriso di smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, punto 39; v. anche, in tal senso, sentenza del 13 aprile 2011, Air France/UAMI (Rappresentazione di un parallelogramma), T‑159/10, non pubblicata, EU:T:2011:176, punto 33].

65      Dall’altro lato, tale argomento può essere interpretato nel senso che la ricorrente sostiene che il pubblico di riferimento possa percepire il marchio richiesto come una stilizzazione particolare della lettera «o», indipendentemente dalla sua conoscenza del marchio COESIA.

66      Orbene, è sufficiente constatare che, tenuto conto della forma stessa della lettera «o», tale argomento non è idoneo a rimettere in discussione la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio richiesto rappresenta una forma circolare semplice che non dispone del carattere distintivo minimo. Inoltre, la ricorrente non spiega per quale ragione il pubblico che ignorasse il marchio COESIA percepirebbe il marchio richiesto come la lettera «o» stilizzata piuttosto che come un cerchio stilizzato.

67      In secondo luogo, la ricorrente adduce l’esistenza di marchi anteriori registrati dall’EUIPO che non sarebbero più originali del marchio richiesto e per i quali la valutazione sarebbe stata diversa. Orbene, l’EUIPO avrebbe dovuto tenerne conto in applicazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione.

68      Secondo una giurisprudenza costante, l’EUIPO è tenuto a esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione. Nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, esso deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso [sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 74; v., anche sentenze del 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non pubblicata, EU:T:2016:651, punti 66 e 67 e giurisprudenza citata, e del 19 aprile 2018, Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T‑25/17, non pubblicata, EU:T:2018:195, punto 93 e giurisprudenza citata].

69      Ciò premesso, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legalità. Conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa a suo favore o a vantaggio di altri al fine di ottenere una decisione identica (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti 75 e 76; v., anche sentenze del 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non pubblicata, EU:T:2016:651, punto 68 e giurisprudenza citata, e del 19 aprile 2018, PROTICURD, T‑25/17, non pubblicata, EU:T:2018:195, punto 93 e giurisprudenza citata).

70      Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77; v. anche sentenze del 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non pubblicata, EU:T:2016:651, punto 69 e giurisprudenza citata, e del 19 aprile 2018, PROTICURD, T‑25/17, non pubblicata, EU:T:2018:195, punto 93 e giurisprudenza citata).

71      Dalla giurisprudenza emerge altresì che le considerazioni ricordate ai precedenti punti da 68 a 70 sono valide anche se il segno di cui si chiede la registrazione come marchio dell’Unione europea è composto in modo identico a un marchio di cui l’EUIPO ha già accettato la registrazione come marchio dell’Unione europea e che si riferisce a prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali la registrazione del segno di cui trattasi è richiesta [ordinanza del 12 dicembre 2013, Getty Images (US)/UAMI, C‑70/13 P, non pubblicata, EU:C:2013:875, punto 45; v. anche sentenza del 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non pubblicata, EU:T:2016:651, punto 70 e giurisprudenza citata; sentenza del 23 aprile 2018, Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE), T‑354/17, non pubblicata, EU:T:2018:212, punto 49].

72      Nel caso di specie, poiché la commissione di ricorso ha correttamente concluso che la domanda di registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi in questione era preclusa dall’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la ricorrente non poteva utilmente invocare decisioni anteriori dell’EUIPO al fine di inficiare tale conclusione.

73      Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente si limita a menzionare due esempi di marchi dell’Unione che, a suo avviso, non sono più originali del marchio richiesto. Orbene, quand’anche questi due esempi riguardassero effettivamente segni piuttosto simili al marchio richiesto, essi non possono essere sufficienti a dimostrare l’esistenza di una prassi decisionale dell’EUIPO consistente nel registrare marchi molto semplici e di cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto. Infatti dalla giurisprudenza risulta in particolare che l’EUIPO rifiuta la registrazione di segni sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 a causa della loro estrema semplicità [sentenze del 13 aprile 2011, Rappresentazione di un parallelogramma, T‑159/10, non pubblicata, EU:T:2011:176; del 3 dicembre 2015, Omega International/UAMI (Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero), T‑695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928; del 5 aprile 2017, Rappresentazione di due linee che formano un angolo acuto, T‑291/16, non pubblicata, EU:T:2017:253, e del 4 luglio 2017, Posizione di due strisce arcuate sui fianchi di uno pneumatico, T‑81/16, non pubblicata, EU:T:2017:463].

74      Inoltre, poiché i marchi menzionati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non sono stati invocati dinanzi alla commissione di ricorso, non si può pretendere che la commissione di ricorso ne tenga conto nella sua decisione.

75      Infine, e in ogni caso, i due esempi di marchi dell’Unione europea menzionati dalla ricorrente non sono stati oggetto di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO. Orbene, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza, né la commissione di ricorso né il Tribunale possono essere vincolati dalle decisioni adottate dagli esaminatori dell’EUIPO [v. sentenza del 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non pubblicata, EU:T:2016:651, punto 73 e giurisprudenza citata; sentenza del 28 giugno 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non pubblicata, EU:T:2017:441, punto 42].

76      Ne consegue che l’argomento della ricorrente relativo alla violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione deve essere respinto.

77      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che i marchi figurativi tendono alla semplicità e alla stilizzazione del loro disegno e che i consumatori sarebbero abituati a percepire segni relativamente semplici come marchi. A tale proposito essa adduce una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 settembre 2015. La stessa si basa altresì sulla sentenza del 15 dicembre 2016, Raffigurazione di una curva grigia e raffigurazione di una curva verde (T‑678/15 e T‑679/15, non pubblicata, EU:T:2016:749), per sostenere che il marchio richiesto, nonostante la sua semplicità, presenta una soglia di distintività minima.

78      Da un lato occorre constatare che l’affermazione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, nella decisione del 28 settembre 2015 citata dalla ricorrente, secondo la quale la tendenza attuale riguardante i marchi figurativi sarebbe quella di presentare un disegno semplice e stilizzato, non riguardava lo stesso settore dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal marchio richiesto.

79      Inoltre, come rilevato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, la ricorrente non ha presentato la benché minima indicazione a titolo di prova per suffragare la sua affermazione secondo la quale i professionisti ai quali si rivolgono i prodotti e i servizi in questione sarebbero abituati a individuare questo genere di prodotti e servizi mediante segni distintivi e figurativi semplici e immediatamente memorizzabili.

80      Dall’altro lato, il solo fatto che altri marchi, ancorché altrettanto semplici, siano stati considerati dotati della capacità di identificare l’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi, senza possibilità di confusione con quelli di provenienza diversa e, quindi, non privi di qualsiasi carattere distintivo, non è decisivo per determinare se il marchio di cui trattasi possieda parimenti il carattere distintivo minimo necessario per poter essere protetto nell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2009, Raffigurazione della metà di un sorriso di smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, punto 34, e del 4 luglio 2017, Posizione di due strisce arcuate sui fianchi di uno pneumatico, T‑81/16, non pubblicata, EU:T:2017:463, punto 60).

81      A tale proposito occorre inoltre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le decisioni che le commissioni di ricorso si risolvono ad adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale, di modo che la legittimità delle decisioni di queste stesse commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente alla luce di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione [v. sentenza del 6 settembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, punto 72 e giurisprudenza citata; sentenze del 22 marzo 2018, Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY), T‑235/17, non pubblicata, EU:T:2018:162, punto 58, e del 19 aprile 2018, PROTICURD, T‑25/17, non pubblicata, EU:T:2018:195, punto 92].

82      Pertanto, l’esempio citato dalla ricorrente, tratto dalla sentenza del 15 dicembre 2016, Raffigurazione di una curva grigia e raffigurazione di una curva verde (T‑678/15 e T‑679/15, non pubblicata, EU:T:2016:749), non può rimettere in discussione la constatazione della commissione di ricorso relativa all’assenza di carattere distintivo minimo del marchio richiesto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

83      La seconda censura dev’essere pertanto respinta.

 Sulla terza censura, relativa all’esistenza di un marchio italiano identico al marchio richiesto

84      La ricorrente adduce l’esistenza del marchio italiano n. 16553294, registrato il 5 novembre 2015, identico al marchio richiesto. Essa sostiene che, atteso che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi applica criteri praticamente identici a quelli applicati dall’EUIPO, la registrazione del marchio italiano costituirebbe un indizio a favore del carattere distintivo del marchio richiesto. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO dovrebbe tenere conto delle decisioni già adottate dagli uffici nazionali e valutare attentamente se deliberare o meno allo stesso modo.

85      Occorre rammentare che il regime dei marchi dell’Unione europea è un sistema autonomo, costituito da un complesso di regole e che persegue obiettivi che sono ad esso specifici, e la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata soltanto sulla base della pertinente normativa dell’Unione, cosicché l’EUIPO ed eventualmente il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro che ammetta la registrabilità di tale medesimo segno come marchio nazionale [v. sentenze del 6 giugno 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:396, punti 31 e 32 e giurisprudenza citata, e del 24 giugno 2014, 1872 Holdings/UAMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non pubblicata, EU:T:2014:570, punto 32 e giurisprudenza citata].

86      A tale proposito, nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 obbliga l’EUIPO o, su ricorso, il Tribunale a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni o dagli organi giurisdizionali nazionali in una situazione analoga [sentenze del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi‑Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 49, e del 14 dicembre 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T‑280/16, non pubblicata, EU:T:2017:913, punto 49].

87      Ne consegue che l’esistenza di un marchio italiano identico al marchio richiesto era irrilevante ai fini della valutazione del carattere distintivo di quest’ultimo da parte della commissione di ricorso.

88      Pertanto, la terza censura dev’essere respinta.

89      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre respingere il primo motivo e, di conseguenza, l’intero ricorso.

 Sulle spese

90      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Coesia SpA è condannata alle spese.

Collins

Kancheva

De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 marzo 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      A. M. Collins


*      Lingua processuale: l’italiano.