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Ricorso proposto il 17 settembre 2007 - Evraets / Commissione

(Causa F-92/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pascal Evraets (Lambusart, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) che pubblica l'elenco dei dipendenti promossi al grado AST 4 a titolo dell'esercizio di promozione 2006, in quanto la Commissione non ha tenuto conto dell'idoneità del ricorrente alla promozione per l'esercizio di promozione 2006 e in quanto il nominativo del ricorrente non figura nell'elenco dei dipendenti promossi;

se necessario, annullare la decisione esplicita della Commissione 6 giugno 2007 recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee (Statuto), il 16 febbraio 2007;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex agente temporaneo nominato dipendente di ruolo di grado AST 3 dal 16 aprile 2004 in seguito al superamento di un concorso interno, è stato considerato inidoneo alla promozione a titolo dell'esercizio di promozione 2006 dato che non aveva dimostrato la sua capacità di lavorare in una terza lingua, in conformità all'art. 45, n. 2, dello Statuto.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente solleva tre motivi, il primo dei quali riguarda la violazione dell'art. 45, n. 1, dello Statuto e l'illegittimità dell'art. 10, n. 5, delle Disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell'art. 45 dello Statuto. Il ricorrente sostiene che, in forza dell'art. 45, n. 1, dello Statuto, che richiede due anni di anzianità per essere idoneo alla promozione, egli avrebbe potuto essere promosso alla data del 16 aprile 2006, ossia prima dell'entrata in vigore del requisito relativo alla dimostrazione della propria capacità di lavorare in una terza lingua. L'art. 11 dell'allegato XIII dello Statuto prevede infatti che l'art. 45, n. 2, non si applica alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1° maggio 2006. Richiedendo al ricorrente la capacità di lavorare in una terza lingua in quanto la sua promozione, in applicazione dell'art. 10, n. 5, delle DGE, prenderebbe effetto solo dal 1° maggio 2006, la Commissione avrebbe violato l'art. 45, n. 1, dello Statuto.

Il secondo motivo verte sull'esistenza di disparità di trattamento nonché sull'illegittimità, da una parte, dell'art. 11 dell'allegato XIII dello Statuto e, dall'altra, dell'art. 1, punto 1 della Regolamentazione comune che stabilisce le modalità di applicazione dell'art. 45, n. 2, dello Statuto, adottata dalla Commissione il 19 luglio 2006. Il ricorrente fa valere, in particolare, che i dipendenti assunti tra il 15 aprile 2004 e il 30 aprile 2004 lo sono stati in base alle stesse disposizioni statutarie dei dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, n. 2, dello Statuto. Pertanto, assoggettando i dipendenti assunti tra il 15 aprile e il 30 aprile 2004 a condizioni di promozione più restrittive rispetto a quelli assunti prima del 15 aprile 2004, l'art. 11 dell'allegato XIII dello Statuto e l'art. 1, punto 1 della Regolamentazione comune avrebbero creato una discriminazione. Il ricorrente sottolinea inoltre che, a norma dell'art. 5, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, la conoscenza di una terza lingua non è richiesta ai fini della prima promozione dei dipendenti che pur essendo stati assunti dopo il 1° maggio 2004, erano in precedenza agenti temporanei. Ebbene, sarebbe illegittimo richiedere la conoscenza di una terza lingua nei confronti dei dipendenti che, come il ricorrente, sono stati nominati prima della detta data.

Il terzo motivo concerne la violazione dei principi della buona gestione amministrativa, dell'effettività e del legittimo affidamento. Il ricorrente afferma, in particolare, che nel dare attuazione all'art. 45, n. 2, dello Statuto, la Commissione non avrebbe prestato tutta la diligenza necessaria e non avrebbe risposto alle legittime aspettative dei dipendenti che aspiravano alla promozione a titolo dell'esercizio di promozione 2006. In particolare, la Commissione avrebbe omesso di adottare le disposizioni transitorie adeguate e di prendere tempestivamente le misure necessarie per consentire al ricorrente di apprendere una terza lingua e di essere pertanto idoneo alla promozione.

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