Language of document : ECLI:EU:F:2008:86

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

26 giugno 2008

Causa F‑108/07

Bart Nijs

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado – Esposizione sommaria dei motivi nel ricorso – Insussistenza di reclamo previo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Nijs chiede l’annullamento della decisione della Corte dei conti di rinnovare per un periodo di sei anni, a partire dal 1° luglio 2007, il mandato del Segretario generale della Corte dei conti, e, in subordine, della decisione del detto segretario generale in qualità di autorità che ha il potere di nomina dell’8 dicembre 2006 di non promuoverlo per l’esercizio 2004, decisione adottata a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, Nijs/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑195 e II‑A‑2‑999), nonché della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 12 luglio 2007, recante rigetto del suo reclamo.

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo comma, e allegato I, art. 7, nn. 1 e 3; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      Se è vero che la norma di cui all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi della quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che risulti manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica, in quanto tale, sin dalla data della sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, lo stesso non vale per le norme sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, considerare manifestamente irricevibile un ricorso e che possono essere solo quelle vigenti alla data di presentazione del ricorso.

(v. punto 25)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, Martin Bermejo/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25)

2.      In forza dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, l’atto introduttivo del ricorso deve, in particolare, indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale della funzione pubblica di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.

Ciò vale tanto più in quanto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria di tale Tribunale. Per giunta, in applicazione dell’art. 19, terzo comma, del detto statuto, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello stesso statuto, il funzionario dev’essere rappresentato da un avvocato. Il ruolo essenziale di quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia, è appunto quello di basare le conclusioni del ricorso su argomenti di diritto sufficientemente comprensibili e coerenti, tenendo appunto conto del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende in linea di principio un solo scambio di memorie.

Non può soddisfare le necessarie esigenze di chiarezza e di precisione un ricorso in cui i fatti sono esposti in modo confuso e disordinato, senza che il lettore possa utilmente ricollegarli ad una conclusione del ricorso o ad uno dei motivi dedotti a suo sostegno.

(v. punti 28-31)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione (Racc. pag. II‑523, punto 20); 21 maggio 1999, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II‑1703, punto 42), e 15 giugno 1999, causa T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. II‑1825, punto 29)