Language of document : ECLI:EU:C:2011:401

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 16 giugno 2011 (1)

Causa C‑139/10

Prism Investments BV

contro

J.A. Van der Meer, in qualità di curatore fallimentare della Arilco Holland B.V.

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giurisdizionali – Motivi di diniego – Eccezioni di merito concernenti il diritto risultante dal titolo»






I –    Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2). Essa verte sulla questione se i giudici dello Stato richiesto possano prendere in esame, nell’ambito del procedimento di ricorso contro una dichiarazione di esecutività, l’eccezione, sollevata dal debitore contro il quale è chiesta l’esecuzione, di aver adempiuto il diritto accertato nella sentenza straniera successivamente alla pronuncia della stessa.

II – Contesto normativo

2.        Il capo III del regolamento n. 44/2001 disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.

3.        L’art. 38, n. 1, concerne l’esecuzione delle decisioni:

«1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

4.        In base all’art. 41, la decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’art. 53, senza alcun esame dei motivi di diniego ai sensi degli artt. 34 e 35. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni. In base all’art. 43, ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

5.        L’art. 45 riguarda il procedimento di ricorso e dispone quanto segue:

«1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

6.        L’art. 34 dispone quanto segue:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

7.        L’art. 35 dispone quanto segue:

 «1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.

2. Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.

3. Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».

III – Fatti e questione pregiudiziale

8.        Con sentenza 5 dicembre 2006 lo Hof van Beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles) condannava la Prism Investments B.V. (in prosieguo: la «Prism») al pagamento di un importo di EUR 1 048 232,30 alla Arilco Holland B.V. (in prosieguo: la «Arilco»).

9.        Nell’agosto 2007 veniva aperta una procedura fallimentare a carico della Arilco e il sig. van der Meer veniva nominato curatore fallimentare. Questi chiedeva, in data 3 settembre 2007, al Rechtbank ‘s‑Hertogenbosch (Tribunale di ‘s‑Hertogenbosch), ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 44/2001, la dichiarazione di esecutività della sentenza di condanna per dare esecuzione alla stessa nei Paesi Bassi. Tale istanza veniva accolta.

10.      Contro tale decisione la Prism presentava ricorso ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 44/2001, chiedendo la revoca della dichiarazione di esecutività. A sostegno di tale ricorso essa deduceva di aver già adempiuto mediante compensazione gli obblighi ad essa incombenti derivanti dalla sentenza per la quale era stata rilasciata la dichiarazione di esecutività.

11.      Con decisione 22 luglio 2008 il Rechtbank respingeva il ricorso della Prism in base al rilievo che, ai sensi dell’art. 45 del regolamento, la dichiarazione di esecutività può essere revocata solo per uno dei motivi previsti negli artt. 34 e 35. Ad avviso del Rechtbank, l’eccezione di adempimento non rientra tra i motivi ivi contemplati e, pertanto, non può essere presa in esame nell’ambito del procedimento di ricorso contro la dichiarazione di esecutività, ma solo nella successiva fase dell’esecuzione vera e propria.

12.      Contro tale decisione del Rechtbank la Prism presentava ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad, attuale giudice del rinvio, il quale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 45 del regolamento n. 44/2001 precluda al giudice, investito di un ricorso presentato ai sensi degli artt. 43 o 44 di detto regolamento, di rigettare o revocare una dichiarazione di esecutività per un motivo diverso da quelli contemplati dagli artt. 34 e 35 del regolamento, che sia addotto contro l’esecuzione della decisione dichiarata esecutiva e che sia intervenuto dopo la pronuncia di tale decisione, come ad esempio il motivo di aver adempiuto gli obblighi derivanti dalla decisione».

13.      Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il curatore fallimentare dell’Arilco, i governi belga, tedesco, olandese, svedese, ceco e quello del Regno Unito, nonché la Commissione europea. All’udienza del 10 febbraio 2011 sono intervenuti i governi olandese, ceco e tedesco, nonché la Commissione.

IV – Analisi

14.      Con la domanda di pronuncia pregiudiziale si chiede se l’art. 45 del regolamento n. 44/2001 osti all’esame, nel corso del procedimento per la dichiarazione di esecutività, di eccezioni di merito sollevate dal debitore. Con il termine «eccezioni di merito» si intendono le eccezioni insorte successivamente all’emanazione del titolo e che fanno venir meno a posteriori il diritto risultante dal titolo stesso. Può essere tale, ad esempio, l’eccezione di pagamento o di compensazione. Nella specie, il debitore nel procedimento principale sostiene che il diritto al pagamento, riconosciuto nella sentenza, è stato nel frattempo soddisfatto mediante compensazione. Il giudice del rinvio chiede, quindi, se detta eccezione di compensazione possa essere preso in considerazione nel procedimento di ricorso contro la dichiarazione di esecutività.

15.      Prima di passare all’interpretazione dell’art. 45 del regolamento, è opportuno affrontare preliminarmente un argomento dedotto dal governo del Regno Unito, concernente l’esecutività della decisione del procedimento principale.

A –    Esecutività della decisione ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 44/2001

16.      Secondo il Regno Unito, l’adempimento del diritto accertato nella sentenza da eseguire fa venir meno l’esecutività già nello Stato d’origine, ostando, pertanto, anche alla dichiarazione di esecutività.

17.      Si deve convenire con il Regno Unito che l’esecutività della decisione nello Stato d’origine costituisce un presupposto dell’esecuzione di tale decisione nello Stato membro richiesto (3). Ciò si evince già dall’art. 38 del regolamento, ai sensi del quale le «decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive» (4) possono essere eseguite in un altro Stato membro. Parimenti vero è che, nel dare esecuzione ad una sentenza, non le si possono accordare effetti giuridici che non le spettano nello Stato membro d’origine (5).

18.      Tuttavia, il mero adempimento del diritto risultante dal titolo non priva la sentenza del carattere esecutivo, né a tale sentenza si attribuirebbero, dandole esecuzione all’estero, effetti giuridici che non le spettano nello Stato d’origine.

19.      Con il termine «esecutive» di cui all’art. 38 del regolamento si intende, infatti, semplicemente l’esecutività delle decisioni straniere dal punto di vista formale (6). L’esecutività formale difetta, ad esempio, se la decisione è stata impugnata ovvero può ancora esserlo, ed essa non è provvisoriamente esecutiva (7).

20.      Pertanto, nella sentenza Apostolides la Corte ha statuito che le effettive possibilità di esecuzione nello Stato d’origine sono irrilevanti ai fini della «esecutività». In base a tale sentenza, la circostanza che i ricorrenti possano incontrare difficoltà nell’ottenere l’esecuzione delle sentenze di cui trattasi nella zona nord di Cipro non può privare le stesse del loro carattere esecutivo e non preclude ai giudici dello Stato membro richiesto di dichiararne l’exequatur (8).

21.      Analogamente, anche ai fini della sussistenza dell’esecutività ai sensi dell’art. 38 del regolamento deve essere irrilevante la circostanza che l’adempimento del credito nello Stato d’origine possa ivi essere opposto all’effettiva esecuzione. Il carattere esecutivo non decade automaticamente per effetto dell’adempimento del diritto su cui la sentenza si fonda.

22.      Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal governo del Regno Unito, nel presente caso non è affatto pacifico che sia intervenuto l’adempimento mediante compensazione. Dalla memoria del curatore fallimentare emerge come questi contesti energicamente la compensazione. Peraltro, anche la valutazione giuridica dell’asserita compensazione sembra molto complessa. L’effetto satisfattorio della compensazione dovrebbe, pertanto, essere prima dichiarato giudizialmente in qualche modo anche nello Stato d’origine. Quindi, anche nello Stato d’origine esso non fa automaticamente venir meno gli effetti giuridici della sentenza da eseguire.

23.      L’esecutività formale della decisione ai sensi dell’art. 38 del regolamento continua, pertanto, a sussistere nonostante l’adempimento eccepito dal debitore (9). All’eccezione sollevata dal Regno Unito è sottesa la preoccupazione che il debitore possa essere obbligato a saldare il credito una seconda volta. Occorre, pertanto, preliminarmente chiarire una volta per tutte che l’irricevibilità dell’eccezione di adempimento nel procedimento per la dichiarazione di esecutività non implica che al debitore possa essere più volte richiesto l’adempimento senza disporre di alcuna tutela.

24.      Nel presente caso, infatti, non si pone la questione se, di per sé, l’eccezione di adempimento possa essere opposta all’esecuzione, bensì solo la questione se ciò possa essere fatto già nella fase della dichiarazione di esecutività da parte del giudice investito del ricorso nello Stato richiesto.

B –    Estensione dell’esame nel procedimento di ricorso, art. 45 del regolamento n. 44/2001

25.      In base all’art. 45 del regolamento n. 44/2001, il giudice dinanzi al quale è stato proposto ricorso ai sensi degli artt. 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli artt. 34 e 35.

26.      Stando a quanto riferito dal giudice del rinvio, nel procedimento principale non ricorre alcuno dei motivi di cui agli artt. 34 o 35 del regolamento n. 44/2001. Il debitore si è piuttosto limitato ad eccepire che il diritto risultante dalla sentenza da eseguire si è estinto mediante compensazione.

27.      Occorre, pertanto, verificare se tale eccezione possa essere presa in esame dal giudice investito del ricorso.

1.      Interpretazione letterale

28.      La lettera dell’art. 45, n. 1, primo periodo, esclude espressamente l’esame di eccezioni diverse dagli impedimenti al riconoscimento di cui agli artt. 34 e 35 del regolamento. Ivi si afferma, infatti, che il giudice «rigetta o revoca» la dichiarazione di esecutività «solo» per uno dei motivi contemplati dagli artt. 34 e 35 (10). L’eccezione di adempimento non è ivi contemplata.

29.      Il carattere tassativo dell’art. 45 è sottolineato dal diciottesimo ‘considerando’. In base ad esso il convenuto può proporre ricorso, ove ritenga che «sussista uno dei motivi di non esecuzione» (11). Poiché il regolamento non ha adottato la formula «un motivo di non esecuzione», risulta evidente che esso parte dal presupposto che i motivi di diniego dell’esecuzione sono tassativamente disciplinati nel regolamento e che deve sussistere proprio uno dei motivi previsti.

2.      La normativa previgente di cui alla Convenzione di Bruxelles

30.      Gli Stati membri che nel presente procedimento sostengono la ricevibilità dell’eccezione di adempimento, richiamano le due relazioni esplicative della Convenzione di Bruxelles, previgente all’attuale regolamento. In tali relazioni – quantunque in entrambi i casi senza ulteriore motivazione – si rilevava che il ricorso previsto all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles nel procedimento per la dichiarazione di esecutività poteva fondarsi sul fatto che la prestazione fosse stata già adempiuta (12).

31.      A ben vedere, tuttavia, il riferimento a questa tesi relativa alla normativa previgente al regolamento non risulta convincente. Le indicazioni esplicative della Convenzione di Bruxelles possono, infatti, essere prese in considerazione in sede di interpretazione del regolamento n. 44/2001 limitatamente alle parti in cui il testo e il contenuto dispositivo del regolamento corrispondono a quelli della Convenzione.

32.      Ciò non avviene per quanto riguarda l’art. 45, n. 1, primo periodo. Nella Convenzione di Bruxelles il procedimento di ricorso contro la dichiarazione di esecutività era disciplinato all’art. 36. Questo non conteneva alcuna indicazione sull’estensione dell’esame nel procedimento di ricorso paragonabile all’uso della parola «solo» nell’art. 45 del regolamento. A differenza di quanto previsto nel regolamento, sotto la vigenza della Convenzione di Bruxelles un esame giurisdizionale dei motivi di diniego della dichiarazione di esecutività aveva luogo già nella prima fase della dichiarazione di esecutività. Solo qui si operava una delimitazione dell’estensione dell’esame paragonabile all’attuale art. 45 (13). Per il procedimento di ricorso la Convenzione di Bruxelles non forniva, invece, alcuna indicazione sull’oggetto e sull’estensione dell’esame.

33.      Anche a prescindere dalla lettera delle disposizioni in questione, il regolamento diverge nettamente dalla Convenzione per ciò che riguarda il procedimento per la dichiarazione di esecutività (14). L’obiettivo principale della nuova normativa introdotta col regolamento n. 44/2001 era l’accelerazione e la formalizzazione del procedimento per la dichiarazione di esecutività (15).

34.      Sia il procedimento per la dichiarazione di esecutività che i motivi di diniego del riconoscimento vennero significativamente rielaborati. La principale modifica consiste nel fatto che nella prima fase della dichiarazione di esecutività il giudice non compie più alcun esame dei motivi di diniego. Sotto la vigenza del regolamento un esame dei motivi di diniego può intervenire solo nell’ambito del procedimento di ricorso. Grazie a queste modifiche con il regolamento il procedimento per la dichiarazione di esecutività è stato, quindi, significativamente alleggerito e accelerato.

35.      Degno di nota è anche il fatto che l’Autore di una delle due relazioni esplicative della Convenzione di Bruxelles nel suo commentario sul regolamento n. 44/2001, abbandonando l’opinione sostenuta in relazione alla Convenzione di Bruxelles, aderisce alla tesi secondo cui nel procedimento previsto dagli artt. 43 e segg. del regolamento non sono ricevibili eccezioni di merito; piuttosto, secondo tale tesi, le esigenze di tutela giuridica del debitore possono essere prese in considerazione anche nell’ambito del procedimento di esecuzione vero e proprio (16).

36.      Già in considerazione delle differenze testé rilevate tra la Convenzione e il regolamento, anche dalla sentenza della Corte nella causa Coursier (17), alla quale ha fatto in particolare riferimento il governo del Regno Unito, non può essere desunta alcuna indicazione utile per la presente controversia.

37.      Tale causa riguardava la possibilità di prendere in esame, all’atto della dichiarazione di esecutività in un altro Stato membro di una sentenza di condanna al pagamento, una sentenza emessa in una procedura fallimentare. Nella specie si trattava dell’esecuzione in Lussemburgo di una sentenza di condanna francese. Dopo la pronuncia della sentenza francese era intervenuta in Francia una sentenza con cui veniva avviata a carico del debitore una procedura fallimentare per insufficienza dell’attivo. Ciò aveva per conseguenza, in base al diritto francese, che in Francia la sentenza di condanna non poteva più essere eseguita.

38.      Ci si chiese, quindi, se la circostanza che in Francia non si poteva più procedere all’esecuzione a causa della sentenza francese di fallimento, dovesse essere presa in esame in Lussemburgo nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di esecutività. In proposito la Corte statuì che la controversia concerneva la possibilità di prendere in esame gli effetti di una sentenza emessa in una procedura fallimentare straniera, in una materia, quindi, espressamente esclusa dalla Convenzione di Bruxelles. Spettava pertanto al giudice dello Stato richiesto, nell’ambito di un procedimento di ricorso proposto ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles, determinare, secondo la propria legge, comprese le norme di diritto internazionale privato, quali fossero gli effetti giuridici della sentenza nello Stato richiesto (18).

39.      Una non meditata trasposizione di tale affermazione al presente caso non è ammissibile. Vero è che la Corte, nelle considerazioni preliminari della sentenza Coursier, aveva menzionato, a proposito dell’impossibilità di eseguire una sentenza straniera, anche il pagamento del debito (19). Il caso concreto, tuttavia, concerneva, come sopra accennato e come correttamente sottolineato dal governo svedese, la specifica materia del diritto fallimentare. Non è quindi consentito supporre che la Corte, menzionando incidentalmente il pagamento del debito, abbia voluto pronunciarsi in termini vincolanti sull’ipotesi dell’eccezione di adempimento. Pertanto, non sono solo le differenze sopra esposte tra la Convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001 ad impedire una trasposizione di questa giurisprudenza della Corte al presente caso.

3.      Interpretazione teleologica

40.      Decisiva per l’interpretazione dell’art. 45 può, pertanto, essere, accanto alla lettera, solo la ratio del procedimento per la dichiarazione di esecutività in base allo stesso regolamento n. 44/2001.

41.      Il regolamento è volto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia civile e commerciale, semplificando le formalità affinché esse siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice (20). Ciò risulta, in particolare, dal secondo, dal sesto, dal sedicesimo e dal diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento. La reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute, in via di principio, di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento specifico (21).

42.      Tale reciproca fiducia implica altresì – come emerge dal diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento – che il procedimento inteso a rendere esecutiva una decisione sia organizzato in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività dovrebbe essere rilasciata nella prima fase del procedimento in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel regolamento. Un esame dei motivi di diniego può aver luogo solo nel procedimento di ricorso.

43.      L’obiettivo della rapidità risulta anche dall’art. 45, n. 1, seconda frase. In base ad esso il giudice investito del ricorso si pronuncia senza indugio.

44.      Alla luce di tali dati, per un verso il diniego o la revoca della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 45 costituisce un’eccezione che, in base alla giurisprudenza della Corte, deve essere interpretata restrittivamente (22).

45.      Per altro verso, l’obiettivo di un «riconoscimento e di un’esecuzione delle sentenze in modo rapido e semplice» richiede il rispetto di due principi: da un lato, un espletamento agevole e veloce della dichiarazione di esecutività e, dall’altro, l’uniformità del procedimento per la dichiarazione di esecutività in tutta l’Unione.

46.      L’esame dell’eccezione di adempimento nel corso del procedimento per la dichiarazione di esecutività è incompatibile con tali principi.

47.      In effetti, l’esame di eccezioni di merito nel corso del procedimento per la dichiarazione di esecutività appesantirebbe, complicherebbe e ritarderebbe il procedimento stesso. Il presente caso ne fornisce un chiaro esempio. L’eccezione sollevata dal debitore contro la dichiarazione di esecutività concerne il presunto adempimento per compensazione del diritto risultante dal titolo. Come risulta dalla memoria del curatore fallimentare, la compensazione è contestata nel merito. L’accertamento della sussistenza dei presupposti della compensazione non sarà, quindi, né di semplice né di rapida soluzione. Potrà risultare necessaria un’approfondita indagine di fatto sul credito opposto in compensazione. Il giudice olandese potrà inoltre avere eventualmente bisogno addirittura di acquisire una perizia sui presupposti e sugli effetti di una compensazione in base al diritto belga.

48.      Peraltro, l’indagine di fatto spesso necessaria per l’esame di un’eccezione di adempimento mal si concilia con il contesto del procedimento di ricorso di cui all’art. 45 del regolamento. Ciò emerge non da ultimo dal fatto che i giudici competenti in base al regolamento sono, di regola, giudici d’appello, in Germania, ad esempio, sono competenti gli Oberlandesgericht (Corti d’appello). Se nel procedimento per la dichiarazione di esecutività fossero ricevibili le eccezioni di merito, i giudici d’appello si pronuncerebbero su di esse in primo grado. Ciò, oltre ad essere in contrasto col sistema, priverebbe le parti anche di un grado di giudizio di merito.

49.      Questo ragionamento fondato sull’efficienza del procedimento per la dichiarazione di esecutività non può essere invalidato nemmeno da un richiamo alle esigenze di economia processuale, alle quali fa in particolare riferimento il governo tedesco.

50.      Si rileva in proposito che alle parti verrebbe risparmiato lo svolgimento di due procedimenti se si consentisse loro di far valere eccezioni di merito già all’atto della dichiarazione di esecutività, e non solo nella successiva fase dell’esecuzione vera e propria.

51.      A prima vista questa tesi sembra condivisibile. Ad un esame più attento emerge, tuttavia, che essa riguarda a priori solo l’ipotesi in cui il debitore faccia valere nel procedimento di ricorso sia uno dei motivi di non riconoscimento di cui agli artt. 34 e 35 del regolamento, che un’eccezione di merito. Solo in tale ipotesi, se si nega la ricevibilità dell’eccezione di merito nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, succede che deve essere esperito prima il procedimento di ricorso sulla dichiarazione di esecutività, e poi ancora un procedimento nella fase dell’esecuzione. Tuttavia, che il debitore faccia valere contemporaneamente sia uno dei motivi di diniego previsti agli artt. 34 e 35 del regolamento sia, in aggiunta, l’eccezione di adempimento, è un’ipotesi che ricorrerà molto di rado.

52.      Se il debitore solleva solo l’eccezione di adempimento – come, ad esempio, nel presente caso, in cui il debitore non invoca, in aggiunta, anche uno dei motivi di cui agli artt. 34 e 35 del regolamento – e tale eccezione è ritenuta irricevibile nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, si svolge parimenti solo un unico procedimento giudiziale. Se l’esame di questa eccezione non è ammesso nel corso del procedimento per la dichiarazione di esecutività, il debitore non deve presentare ricorso, ma deve far valere la sua eccezione solo ed esclusivamente nella fase dell’esecuzione. L’esito, quindi, non è lo svolgimento di due procedimenti.

53.      Se si conviene sul carattere tassativo dei motivi di diniego della dichiarazione di esecutività risultante dalla lettera del regolamento, si assicura, altresì, la conformazione uniforme del procedimento in tutta l’Unione. Non può quindi succedere che le eccezioni di merito siano ricevibili in uno Stato membro e negli altri no. Una tale disomogeneità pregiudicherebbe la conformazione uniforme del procedimento per la dichiarazione di esecutività in tutta l’Unione. Questa uniformità del procedimento, tuttavia, costituisce un aspetto importante della semplicità e della prevedibilità dell’esecuzione delle decisioni all’estero.

54.      Come la Commissione ha esposto in termini convincenti, proprio attraverso la semplificazione e l’alleggerimento del procedimento per la dichiarazione di esecutività il regolamento mira ad equiparare il più rapidamente possibile nello Stato richiesto i titoli stranieri ai titoli nazionali (23). Dopo la dichiarazione di esecutività rapida e formalizzata, i titoli stranieri e quelli interni devono essere trattati allo stesso modo. Anche il governo belga ha giustamente sottolineato che nell’ambito del regolamento i titoli stranieri devono essere equiparati il più possibile a quelli interni. Non si dovrebbe pertanto creare alcuna discriminazione rispetto a fattispecie meramente interne. In una fattispecie meramente interna, tuttavia, l’eccezione di adempimento sollevata dal debitore sarebbe rinviata al procedimento di esecuzione vero e proprio.

55.      A questo proposito deve essere ricordata anche la risposta fornita in udienza dal governo tedesco ad un quesito. In base al diritto tedesco, una sentenza non è automaticamente esecutiva, ma necessita per la sua esecuzione del previo rilascio di una cosiddetta «clausola», con la quale viene accertata l’esecutività. Se in tale clausola si individua il corrispondente della dichiarazione di esecutività per l’esecuzione transfrontaliera delle sentenze, ci si deve chiedere se queste due fattispecie siano trattate allo stesso modo. Il governo tedesco ha ammesso, a tal proposito, che nel diritto tedesco potrebbe emergere una disparità di trattamento tra fattispecie nazionali e fattispecie transfrontaliere. Nel procedimento tedesco per il rilascio della clausola, infatti, l’eccezione di adempimento non è ricevibile, potendo invece essere sollevata solo nella fase dell’esecuzione forzata vera e propria. Per contro, quando si tratta dell’esecuzione di sentenze straniere, il diritto tedesco consente l’esame dell’eccezione di adempimento nel corso del procedimento per la dichiarazione di esecutività.

56.      L’argomento dell’economia processuale non può – come sopra già esposto – giustificare una siffatta disparità di trattamento. Pertanto, anche il principio di parità di trattamento impone che all’atto della dichiarazione di esecutività siano presi in esame solo i motivi di diniego esplicitamente previsti nel regolamento, mentre le altre eccezioni siano rinviate – al pari di quanto avviene per l’esecuzione delle sentenze nazionali – al procedimento di esecuzione forzata vero e proprio.

4.      Ipotesi speciale delle eccezioni del debitore non contestate – Giudice competente per l’esame di eccezioni di merito

57.      Nel presente procedimento principale l’adempimento mediante compensazione del diritto risultante dal titolo è controverso tra le parti. Nei casi in cui l’adempimento non sia controverso tra le parti o risulti da sentenza passata in giudicato, pare ragionevole derogare alla regola di principio della irricevibilità nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, dal momento che un’eccezione di adempimento non controversa non provoca alcun ritardo di tale procedimento (24). Poiché, tuttavia, tale questione non rientra nell’oggetto del presente procedimento, non occorre pronunciarsi su di essa in termini vincolanti.

58.      Parimente estranea all’oggetto del presente procedimento è la questione relativa allo Stato membro in cui il debitore deve sollevare l’eccezione di adempimento. Qui era in discussione solo la questione se tale eccezione può essere sollevata nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di esecutività. Tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte nel presente procedimento erano senz’altro dell’avviso che l’eccezione di adempimento, se non può essere sollevata nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, allora deve esserlo nell’ambito del procedimento di esecuzione vero e proprio nello Stato richiesto. In dottrina si trovano, tuttavia, anche autori che non escludono che per tale eccezione dovrebbero essere competenti solo i giudici dello Stato d’origine (25). Una risposta a tale questione potrebbe risultare dall’art. 22, punto 5, del regolamento n. 44/2001, che in «materia di esecuzione delle decisioni» fissa la competenza esclusiva dei giudici dello Stato richiesto.

59.      Poiché, tuttavia, il giudice del rinvio non ha posto una questione in proposito e tale questione non costituiva, quindi, oggetto del procedimento, la causa in esame non consente di pronunciarsi in merito in termini vincolanti. Qualora, ciò nonostante, la Corte intendesse risolvere tale questione, occorrerebbe a mio avviso riaprire la fase orale del procedimento per consentire ai soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte di esprimersi anche su tale questione.

60.      In conclusione, si deve ancora una volta ripetere che l’esame, nel corso del procedimento di ricorso di cui agli artt. 43 e segg. del regolamento n. 44/2001, di eccezioni di merito, intervenute dopo la pronuncia della sentenza da eseguire e riguardanti direttamente il diritto risultante dal titolo, determinerebbe un eccessivo allungamento e appesantimento del procedimento, incompatibile con la concezione del procedimento per la dichiarazione di esecutività previsto dal regolamento. Pertanto, l’art. 45, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 44/2001 osta all’esame di tali eccezioni di merito.

V –    Conclusione

61.      Alla luce delle suesposte osservazioni, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale dichiarando quanto segue:

L’art. 45 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, osta a che un giudice, che debba pronunciarsi su un ricorso presentato ai sensi degli artt. 43 o 44 di detto regolamento, esamini l’eccezione, controversa tra le parti, con cui il debitore sostenga di aver adempiuto il diritto risultante dalla decisione da eseguire successivamente alla pronuncia della sentenza.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – GU 2001, L 12, pag. 1.


3 – Sentenza 28 aprile 2009, causa C‑420/07, Apostolides (Racc. pag. I‑3571, punto 66).


4 – Il corsivo è mio.


5 – Sentenza Apostolides, cit. supra, nota 3 (punto 66).


6 – V. in tal senso, in relazione all’art. 31 della Convenzione di Bruxelles, sentenza 29 aprile 1999, causa C‑267/97, Coursier (Racc. pag. I‑2543, punto 29).


7 – V. mie conclusioni presentate il 18 dicembre 2008 nella causa C‑420/07, Apostolides (Racc. pag. I‑3571, paragrafo 97).


8 – Sentenza Apostolides, cit. supra, nota 3 (punto 70).


9 – V. in proposito, in relazione alla Convenzione di Bruxelles, sentenza Coursier, cit. supra, nota 6 (punto 24).


10 – V., inter alia, anche la versione inglese: «only on one of the grounds»; quella francese: «que pour l’un des motifs»; quella italiana: «solo per uno dei motivi»; quella olandese: «slechts op een van de […] genoemde gronden».


11 – Il corsivo è mio.


12 – Relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 51), e relazione Schlosser sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 71, in particolare pag. 134).


13 – Art. 34, n. 2, della Convenzione di Bruxelles.


14 – V. sul punto Christian Kohler, Systemwechsel im Europäischen Anerkennungsrecht, in Baur/Mansel (a cura di), Systemwechsel im europäischen Kollisionsrecht, München 2002, pag. 147, in particolare pag. 150.


15 – V. il secondo, il sesto, il sedicesimo e il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento, nonché le osservazioni qui di seguito svolte in relazione all’interpretazione teleologica.


16 – Peter F. Schlosser, EU‑Zivilprozessrecht, III ed., München 2009, sub art. 43, punto 14.


17 – V. in proposito anche sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann (Racc. pag. 645).


18 – Sentenza Coursier, cit. supra, nota 6 (punto 33).


19 – Sentenza Coursier, cit. supra, nota 6 (punto 24).


20 – V. sentenza 14 dicembre 2006, causa C–283/05, ASML (Racc. pag. I–12041, punto 23).


21 – V. il sedicesimo ‘considerando’ del regolamento.


22 – V., sul diniego di riconoscimento per violazione dell’ordre public, sentenze 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach (Racc. pag. I‑1935); 2 aprile 2009, causa C‑394/07, Gambazzi (Racc. pag. I‑2563), nonché sentenza Apostolides, cit. supra, nota 3.


23 – Sui tentativi di riforma, intesi ad abolire il procedimento per la dichiarazione di esecutività, v. la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(2009) 174 def., pag. 4: «Conformemente al mandato politico conferito dal Consiglio europeo nei programmi di Tampere del 1999 e dell’Aia del 2004, l’obiettivo principale della revisione del regolamento dovrebbe essere l’abolizione dell’exequatur per tutte le materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento».


24 – V. in proposito decisione del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca) 14 marzo 2007, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007, pag. 445.


25 – V. in proposito Burkhard Hess, Die Zulässigkeit materiellrechtlicher Einwendungen im Vollstreckbarerklärungsverfahren nach Art. 43 ff. EuGVO, in Praxis des Internationalen Privat‑und Verfahrensrechts, 2008, pag. 25, in particolare pag. 28.