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Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-743/16 RENV, CX / Commissione

(Causa C-131/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar, agenti)

Altra parte nel procedimento: CX

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, causa T-743/16 RENV, CX/Commissione, in quanto annulla la decisione disciplinare di destituzione;

Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sugli altri motivi di ricorso;

Riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: travisamento degli articoli 4 e 22 dell’Allegato IX dello Statuto dei funzionari con l’errata interpretazione della portata del diritto alla comparizione personale.

Gli argomenti a sostegno del primo motivo sono suddivisi in più parti.

In una prima parte, la Commissione afferma che la sentenza ha travisato i criteri giuridici applicabili per valutare lo stato di incapacità del funzionario a comparire, l’obbligo di motivazione nonché le norme relative all’onere della prova.

In una seconda parte, la Commissione sostiene che la sentenza ha effettuato un’applicazione errata della nozione di insieme di indizi concordi per dimostrare che il funzionario fosse incapace di comparire alle audizioni, e che il Tribunale ha svolto un esame incompleto delle offerte di prova pertinenti.

In una terza parte, la Commissione sostiene che la sentenza ha snaturato due offerte di prova.

Secondo motivo: travisamento degli articoli 4 e 22 dell’Allegato IX dello Statuto dei funzionari con l’errata interpretazione della portata del diritto ad essere sentiti per iscritto o mediante un rappresentante.

Gli argomenti a sostegno del secondo motivo sono suddivisi in due parti.

La prima parte verte sul travisamento dei criteri giuridici applicabili per valutare lo stato di incapacità del funzionario a presentare le proprie osservazioni per iscritto o con l’intermediazione di un rappresentante, il travisamento dell’obbligo di motivazione, il travisamento delle norme sull’onere della prova riguardo l’incapacità del funzionario a presentare le proprie difese nel corso delle audizioni nonché l’errata applicazione della nozione di insieme di indizi concordi.

Una seconda parte verte sulle contraddizioni nei motivi riguardanti l’incapacità del funzionario a prestare le proprie difese.

Terzo motivo: travisamento dell’obbligo di motivazione riguardante le conseguenze della violazione del diritto ad essere sentiti.

Il Tribunale non ha motivato le ragioni per cui l’irregolarità procedurale derivante dalla mancata audizione comporta l’annullamento della decisione impugnata.

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