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Impugnazione proposta il 21 gennaio 2019 da Marion Le Pen avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 novembre 2018, causa T-161/17, Le Pen / Parlamento

(Causa C-38/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marion Anne Perrine, detta Marine, Le Pen (rappresentante: R. Bosselut, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del 28 novembre 2018 della Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-161/17.

Di conseguenza:

Annullare la decisione del segretario generale del Parlamento del 6 gennaio 2017, adottata ai sensi dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell’ufficio di Presidenza del Parlamento del 19 maggio e 9 luglio 2008 «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito di EUR 41 554.

Annullare la nota di addebito n. 2017-22 dell’11 gennaio 2017 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in ossequio alla decisione del segretario generale del 6 gennaio 2017, avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare e l’applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (MAS) e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario (RF).

Condannare il Parlamento alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A - Motivo di ordine pubblico: Violazione del diritto dell’Unione - Errori di diritto - Violazione delle forme sostanziali - Violazione dei diritti della difesa

Tale motivo verte sull’assenza di audizione personale della ricorrente e sulla mancata trasmissione del fascicolo e in particolare della relazione dell’OLAF da parte del segretario generale.

I diritti della difesa della ricorrente sono stati violati dal Tribunale segnatamente alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dell’articolo 6 della CEDU.

B - Violazione del diritto dell’Unione - Errori di diritto - Violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto - Erronea qualificazione della natura giuridica dei fatti, snaturamento dei fatti e degli elementi di prova

Il Tribunale ha travisato il senso dei documenti prodotti in allegato dalla ricorrente nella sua lettera del 14 marzo 2016 trasmessa all’OLAF.

Non si può affermare che le somme versate in base al contratto «artificiale» non siano state utilizzate in modo conforme alle MAS. Non sussiste quindi alcuno sviamento dell’obiettivo o della natura di tali fondi, né sussiste un danno in capo al Parlamento.

C - Sviamento di potere – Fumus persecutionis

Le discriminazioni, l’omessa divulgazione di prove, la slealtà e la violazione dei diritti della difesa di cui si è reso colpevole il segretario generale del Parlamento nei confronti della ricorrente costituiscono e dovevano costituire per il Tribunale «indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, adottati allo scopo esclusivo o, quantomeno, determinante di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie», ed evidenziano e sono viziati da un fumus persecutionis a danno della ricorrente.

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