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Ricorso presentato il 4 giugno 2009 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-56/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente avente ad oggetto, da una parte, la riparazione dei danni subiti a causa del fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di servizio a Luanda l'8 aprile 2002, e, d'altra parte, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in quella occasione e la distruzione di tutta la documentazione relativa a tale evento.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare la decisione di rigetto della domanda datata 24 aprile 2008 ;

nella misura del necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare, la nota datata 11 settembre 2008;

nella misura del necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare, l'atto di ripulsa del reclamo datato 3 novembre 2008;

accertare il fatto che in data 8 aprile 2002 agenti della Commissione si introdussero nell'alloggio di servizio del ricorrente, effettuarono delle foto e presero nota di alcuni elementi e accertare e dichiararne l'illiceità di tale fatto;

condannare la Commissione a significare per iscritto al ricorrente ogni singolo elemento della documentazione inerente tale fatto;

condannare la Commissione a provvedere, per iscritto, alla notificazione al ricorrente della documentazione, ivi incluse le fotografie;

condannare la Commissione a provvedere alla distruzione materiale della documentazione e alla notificazione di tale distruzione materiale;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni de quibus, la somma di 225.000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire: (a) 100.000 euro per i danni derivanti dall'illecita introduzione; (b) 100.000 euro per i danni derivanti dall'illecita effettuazione delle fotografie; (c) 25.000 euro per i danni derivanti dall'illecito fatto di aver preso nota di alcuni elementi inerenti gli effetti personali del ricorrente;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 24 aprile 2008 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 225.000 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la Commissione a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da questo e derivanti dalla mancata significazione della documentazione, a partire da domani e fino al giorno in cui la documentazione sarà significata all'attore, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all'emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra domani e l'ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

condannare la Commissione a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da quest'ultimo e derivanti dalla mancata distruzione materiale, a partire da domani e fino al giorno della distruzione materiale, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all'emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra domani e l'ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

condannare la Commissione a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione della perizia di parte;

condannare la Commissione a farsi carico delle spese inerenti l'eventuale redazione della perizia d'ufficio.

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