Language of document : ECLI:EU:F:2012:149

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

6 novembre 2012 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Invalidità – Collocamento a riposo per invalidità – Composizione della commissione di invalidità – Regolarità – Presupposti»

Nella causa F‑41/06 RENV,

avente ad oggetto il rinvio del ricorso F‑41/06, inizialmente proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto dai sigg. H. Kreppel, presidente, E. Perillo (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: sig. J. Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La presente causa è stata rinviata al Tribunale con sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P; in prosieguo: la «sentenza di rinvio»), recante annullamento parziale della sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06; in prosieguo: la «prima sentenza»), che aveva statuito sul ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2006, con il quale il sig. Marcuccio chiedeva, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 maggio 2005, che ne aveva disposto il collocamento a riposo per invalidità, nonché di una serie di atti connessi a tale decisione e, dall’altra parte, la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

 Contesto normativo

2        L’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), così dispone:

«Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all’autorità che ha il potere di nomina».

3        L’articolo 53 dello Statuto prevede quanto segue:

«Il funzionario che a giudizio della commissione d’invalidità si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 78 è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l’incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni».

4        L’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto stabilisce quanto segue:

«L’autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d’invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni».

5        L’articolo 78 dello Statuto così recita:

«Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell’allegato VIII, il funzionario ha diritto ad un’indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni.

(…)

Il tasso dell’indennità di invalidità è fissato al 70% dell’ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale.

(…)».

6        Ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto:

«La commissione d’invalidità è composta di tre medici designati:

–        il primo dall’istituzione da cui dipende il funzionario interessato,

–        il secondo dall’interessato,

–        il terzo d’intesa tra i due medici suddetti.

In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Se entro due mesi dalla designazione del secondo medico non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su iniziativa di una delle parti».

7        L’articolo 9 dell’allegato II dello Statuto dispone quanto segue:

«Il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della commissione sono trasmesse all’autorità che ha il potere di nomina e all’interessato.

I lavori della commissione sono segreti».

8        L’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto dispone quanto segue:

«Fino a quando l’ex funzionario, che beneficia di una indennità d’invalidità, non abbia compiuto l’età di 63 anni, l’istituzione può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare della indennità».

 Fatti

9        Il ricorrente, all’epoca funzionario di grado A 7 della direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, è stato assegnato a Luanda (Angola) in seno alla delegazione della Commissione in Angola come funzionario in prova a partire dal 16 giugno 2000, successivamente come funzionario di ruolo a partire dal 16 marzo 2001.

10      Il 29 ottobre 2001, mentre apriva della corrispondenza pervenuta alla delegazione con valigia diplomatica e proveniente dalla sede della Commissione a Bruxelles (Belgio), il ricorrente veniva in contatto con una polvere bianca che conteneva, a suo dire, tracce del bacillo dell’antrace. Il 3 dicembre 2002, il ricorrente adiva l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») con una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di tale incidente ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto. La decisione implicita di rigetto di tale domanda veniva annullata con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 5 luglio 2005, Marcuccio/Commissione (T‑9/04).

11      A partire dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è stato in congedo per malattia presso il suo luogo di residenza in Tricase.

12      Con decisione del 18 marzo 2002, l’APN riassegnava il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles. Con sentenza del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione (T‑236/02), il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso del ricorrente inteso all’annullamento della decisione di riassegnazione del 18 marzo 2002 e alla condanna della Commissione al risarcimento del danno. A seguito dell’impugnazione del ricorrente, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (C‑59/06 P), annullava la citata sentenza Marcuccio/Commissione e rinviava la causa dinanzi al Tribunale di primo grado. Con sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑236/02, oggetto di impugnazione attualmente pendente dinanzi alla Corte, causa C‑617/11 P), il Tribunale dell’Unione europea annullava la decisione di riassegnazione del 18 marzo 2002 e respingeva in toto la domanda di risarcimento del danno.

13      A seguito delle assenze prolungate del ricorrente per malattia, la Commissione, con decisione del 14 febbraio 2003, notificata al ricorrente con lettera del successivo 20 febbraio, adiva la commissione di invalidità, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto.

14      Con lettera del 27 marzo 2003, pervenuta alla Commissione il 15 aprile 2003, il ricorrente designava il dott. U. a rappresentarlo nell’ambito della commissione di invalidità.

15      Con lettera del 26 maggio 2003, ricevuta dal ricorrente il 30 maggio successivo, quest’ultimo veniva informato della designazione del dott. M. quale incaricato di rappresentare la Commissione nell’ambito della commissione di invalidità.

16      Il 14 luglio 2003, il ricorrente informava l’APN, tramite il direttore generale della DG «Sviluppo», del suo nuovo indirizzo in Tricase, chiedendo tuttavia che qualsiasi atto della Commissione continuasse ad essergli notificato al suo vecchio indirizzo.

17      Con lettera del 14 ottobre 2003, che il ricorrente riconosce di aver ricevuto, la Commissione lo informava che il dott. M. aveva preso contatto con il dott. U. per accordarsi sulla nomina del terzo medico della commissione di invalidità (in prosieguo: il «terzo medico») e lo invitava ad astenersi da qualsiasi atto idoneo a ritardare o ostacolare il procedimento di costituzione della commissione di invalidità. Lo informava altresì che, in assenza di accordo sulla designazione del terzo medico, la Commissione avrebbe adito il presidente della Corte di giustizia affinché incaricasse d’ufficio il terzo medico.

18      Con lettera del servizio medico della Commissione (in prosieguo: il «servizio medico») del 6 febbraio 2004 il ricorrente veniva informato che sarebbe stato sottoposto ad un esame medico-legale. A tale lettera era allegata la copia di un’altra lettera, datata ugualmente 6 febbraio 2004, il cui originale era stato indirizzato al dott. C., direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie, e che descriveva dettagliatamente l’esame clinico cui tale medico era invitato a procedere.

19      Poiché il dott. M. e il dott. U. non erano riusciti a pervenire ad un accordo per designare il terzo medico, in data 14 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia, su domanda della Commissione, incaricava d’ufficio il dott. Ba. quale terzo medico.

20      Con lettera dell’11 ottobre 2004 il servizio medico convocava il ricorrente presso lo studio del dott. Ba. in Roma affinché fosse ivi sottoposto a visita dalla commissione di invalidità il 4 novembre 2004. Tale visita non ha tuttavia avuto luogo, poiché il dott. U. aveva presentato le dimissioni con lettera del 26 ottobre 2004, giunta alla Commissione il 3 novembre successivo tramite fax. Inoltre, il ricorrente, che afferma di aver ricevuto la convocazione per tale esame medico solo l’8 novembre 2004, era assente dal luogo ove avrebbe dovuto svolgersi detto esame.

21      Con lettera del 17 novembre 2004 la Commissione informava il ricorrente che, a seguito delle dimissioni del dott. U., spettava a lui designare un altro medico per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità (in prosieguo: la «lettera del 17 novembre 2004»). Il ricorrente afferma di non aver ricevuto tale lettera.

22      Con lettera del 20 dicembre 2004, la Commissione chiedeva al presidente della Corte di giustizia di incaricare d’ufficio un medico per rappresentare il ricorrente in seno alla commissione di invalidità.

23      Con lettera del 4 gennaio 2005 il ricorrente veniva nuovamente convocato per un esame medico da tenersi il 20 gennaio 2005 nei locali del servizio medico a Bruxelles. Tuttavia, con lettera del 13 gennaio 2005, inviata alla Commissione il 17 gennaio successivo e ad essa pervenuta il 21 gennaio successivo, il ricorrente informava il servizio medico che non poteva, per ragioni di salute, recarsi a tale esame. Alla suddetta lettera era allegato un certificato medico del 13 gennaio 2005 secondo il quale l’interessato era impossibilitato a spostarsi per un periodo stimato in dieci giorni.

24      Il 25 febbraio 2005, il dott. Bi., del servizio medico, si recava dal ricorrente presso il suo luogo di residenza a Tricase, senza però effettuare un esame medico dell’interessato.

25      Dato che il dott. M., membro della commissione di invalidità incaricato di rappresentare la Commissione, era impossibilitato, per ragioni di salute, a proseguire nel suo mandato in seno alla commissione di invalidità, la Commissione designava, il 7 marzo 2005, il dott. Bi. per sostituirlo.

26      Con lettera del 15 aprile 2005, che il ricorrente afferma aver ricevuto il 23 maggio successivo, la Commissione lo informava che, a seguito della lettera della Commissione del 20 dicembre 2004, il presidente della Corte di giustizia aveva incaricato d’ufficio il professor S. a rappresentarlo «per una nuova commissione di invalidità».

27      Secondo la Commissione, il dott. Bi., membro della commissione di invalidità designato dalla Commissione, e il professor S., membro della commissione di invalidità designato dal presidente della Corte di giustizia per rappresentare il ricorrente, si sarebbero accordati, il 27 aprile 2005, sulla designazione del dott. Ma. quale terzo medico.

28      Con lettera raccomandata del 3 maggio 2005, della quale veniva inviato un esemplare a ciascuno dei due indirizzi indicati dal ricorrente nella lettera del 14 luglio 2003, la commissione di invalidità invitava nuovamente il ricorrente a sottoporsi ad un esame medico che avrebbe dovuto aver luogo il 27 maggio 2005 presso lo studio del professor S., medico incaricato di rappresentare il ricorrente, in Lecce. Secondo la Commissione, l’esemplare della lettera del 3 maggio 2005 inviato al vecchio indirizzo del ricorrente sarebbe stato consegnato al ricorrente l’8 giugno 2005, mentre l’esemplare inviato al suo nuovo indirizzo non avrebbe potuto essere recapitato e sarebbe stato rinviato al mittente. Tuttavia, sempre secondo la Commissione, fin dall’11 maggio 2005 l’interessato sarebbe stato informato del fatto che l’esemplare inviato al suo nuovo indirizzo sarebbe stato depositato presso l’ufficio postale di Tricase.

29      Con lettera del 6 maggio 2005, il ricorrente comunicava alla Commissione un terzo indirizzo a Tricase, precisando tuttavia che la Commissione, qualora lo ritenesse opportuno, poteva continuare a inviargli la corrispondenza al suo primo indirizzo di Tricase a meno che tali plichi non fossero urgenti, nel qual caso avrebbero dovuto essergli inviati al suo terzo indirizzo di Tricase.

30      Con lettera del 23 maggio 2005 il ricorrente contestava, in particolare, la nomina del professor S. a rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità (in prosieguo: la «lettera del 23 maggio 2005»).

31      Poiché il ricorrente non si presentava all’esame medico che avrebbe dovuto aver luogo il 27 maggio 2005 in Lecce, la commissione di invalidità si recava lo stesso giorno a Tricase allo scopo di incontrare l’interessato nel suo luogo di residenza. Dato che tale tentativo non sortiva esito alcuno, la commissione di invalidità redigeva un verbale in cui constatava l’impossibilità di procedere all’esame del ricorrente pur formulando l’ipotesi che questi fosse affetto da una «sindrome ansioso-depressiva» (in prosieguo: il «verbale del 27 maggio 2005»). La commissione di invalidità procedeva parimenti alla valutazione dello stato di salute dell’interessato basandosi sul fascicolo medico prodotto durante il procedimento e riteneva, in un parere del 27 maggio 2005 (in prosieguo: il «parere della commissione di invalidità»), che egli dovesse essere considerato affetto da invalidità permanente totale.

32      La prima pagina del parere della commissione di invalidità era così formulata:

«La commissione d’invalidità composta [da]:

1° Dr. [Bi.] designata dalla [Commissione],

2° Prof. [S.] designato dalla Corte (…),

3° Dr [Ma.] [designato di comune accordo dal dott. Bi. e dal prof. S.],

ha deciso durante la riunione del 27 maggio 2005, dopo esame [della documentazione] del sig. Luigi M[arcuccio], nato il 7 [luglio] 1965, funzionario presso la Commissione europea, che

è affetto/(…)

da un’invalidità permanente riconosciuta come totale che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera e che per questo motivo è tenuto:

–        a sospendere la sua attività alla Commissione,

(…)

La commissione d’invalidità dichiara che l’invalidità del sig. Luigi Marcuccio

(...)/non è determinata

–        da infortunio sopravvenuto nell’esercizio delle proprie funzioni,

–        da atto di sacrificio personale compiuto nell’interesse pubblico o

–        dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui

[firma dei tre membri della commissione di invalidità]».

33      La menzione «della documentazione» alla luce della quale sarebbe stato esaminato lo stato di salute del ricorrente è stata apposta a mano sul testo dattiloscritto del parere.

34      Con decisione del 30 maggio 2005, notificata al ricorrente con lettera in pari data e alla quale era allegato il parere della commissione di invalidità, l’APN, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto, collocava il ricorrente a riposo a partire dal 31 maggio 2005 e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’articolo 78, terzo comma, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

35      La decisione del 30 maggio 2005 era così formulata:

«Visto lo Statuto (…), in particolare l’articolo 53;

vista la decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’[APN];

vista la decisione adottata il 14 febbraio 2005 dell’[APN] di sottoporre alla commissione d’invalidità il caso del sig. Luigi M[arcuccio], funzionario di grado A*8 presso la [DG “Sviluppo”];

vist[o il parere della commissione d’invalidità] in cui si constata che il sig. Luigi M[arcuccio] è affetto da invalidità permanente riconosciuta come totale, che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego del suo grado;

(…)».

36      Con lettera dell’8 giugno 2005, ricevuta dalla commissione di invalidità il 21 giugno successivo, il ricorrente lamentava di non aver ricevuto la convocazione per l’esame medico previsto per il 27 maggio 2005.

37      Con lettera del 10 giugno 2005 il servizio medico respingeva le censure che il ricorrente aveva formulato nella lettera del 23 maggio 2005 (in prosieguo: la «lettera del 10 giugno 2005»).

38      Il 2 agosto 2005 il ricorrente presentava un reclamo inteso, da un lato, all’annullamento della decisione del 30 maggio 2005 nonché degli atti di designazione dei membri della commissione di invalidità e, dall’altro, al rimborso del danno asseritamente subito. Nel reclamo, il ricorrente censurava, segnatamente, il difetto di motivazione che avrebbe inficiato la decisione del 30 maggio 2005. Il 20 agosto 2005 il ricorrente presentava un’integrazione di tale reclamo.

39      Con lettera del 18 novembre 2005 il ricorrente chiedeva che gli fosse fornita una motivazione più concreta circa il parere della commissione di invalidità.

40      Con decisione del 16 dicembre 2005, comunicata al ricorrente in francese mediante lettera in pari data, l’APN respingeva il reclamo del 2 agosto 2005 in toto. Il 22 dicembre 2005 veniva altresì adottata una decisione di rigetto dell’integrazione del reclamo.

41      Su domanda del ricorrente, con lettera del 19 gennaio 2006 gli veniva trasmessa una versione in italiano della decisione del 16 dicembre 2005 recante rigetto del reclamo.

 Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi al Tribunale ed al Tribunale dell’Unione europea

42      Con atto pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2006, il ricorrente ha proposto il ricorso sfociato nella prima sentenza.

43      Per un’esposizione più completa delle conclusioni del ricorrente nella causa F‑41/06, occorre richiamarsi al punto 42 della prima sentenza.

44      I cinque motivi di annullamento sollevati dal ricorrente, quali sintetizzati al punto 57 della prima sentenza, riguardavano:

«–      l’“[a]ssoluta carenza di motivazione anche per illogicità, tautologia, contraddittorietà ed incoerenza”;

–        la “[v]iolazione del diritto alla difesa e dell’articolo 9 dell’[a]llegato II allo Statuto”;

–        l’esistenza di “[v]izi di procedura, violazione di legge e violazione di norme sostanziali”;

–        la “[v]iolazione del dovere di sollecitudine e del dovere di buona amministrazione”;

–        lo “sviamento di potere e [la] violazione del principio del ‘neminem laedere’”».

45      Nel controricorso, la Commissione ha chiesto il rigetto del ricorso.

46      Nella prima sentenza, il Tribunale ha dichiarato ricevibili soltanto le conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 30 maggio 2005 (prima sentenza, punto 56). Il Tribunale ha quindi esaminato il primo motivo dedotto a sostegno di dette conclusioni e ha annullato la decisione del 30 maggio 2005 per difetto di motivazione. Il Tribunale non si è pronunciato in merito agli altri motivi e censure dedotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione del 30 maggio 2005. Il Tribunale ha condannato la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale e ha respinto il ricorso quanto al resto. Infine, il Tribunale ha condannato la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese del ricorrente e ha statuito che il ricorrente avrebbe sopportato un terzo delle proprie spese.

47      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 16 gennaio 2009, la Commissione ha proposto impugnazione avverso la prima sentenza, chiedendo l’annullamento di detta sentenza e il rinvio della causa al Tribunale.

48      Il ricorrente ha depositato una comparsa di risposta, con la quale ha parimenti proposto impugnazione incidentale della prima sentenza. Le conclusioni del ricorrente, esposte al punto 26 della sentenza di rinvio, erano intese, in sostanza, al rigetto dell’impugnazione principale, all’annullamento della prima sentenza nella parte in cui limitava l’importo da corrispondergli alla somma di EUR 3 000 e nella parte in cui respingeva il ricorso quanto al resto, e alla condanna della Commissione al risarcimento del danno.

49      Con la sentenza di rinvio, il Tribunale dell’Unione europea ha accolto l’impugnazione principale in toto e ha annullato la prima sentenza nella parte in cui il Tribunale ha annullato la decisione del 30 maggio 2005 e nella parte in cui ha condannato la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 3 000.

50      Il Tribunale dell’Unione europea ha statuito che il Tribunale era incorso in errore di diritto nell’affermare, ai punti 66 e 68 della prima sentenza, che, in sede di risposta al reclamo, l’APN non aveva fornito motivazione adeguata.

51      Quanto al risarcimento del danno morale, il Tribunale dell’Unione europea ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto ove ha considerato, al punto 82 della prima sentenza, che la decisione del 30 maggio 2005, nella parte in cui concludeva per l’invalidità totale e permanente del ricorrente e per la sua incapacità di svolgere le mansioni relative alle sue funzioni, comportava una valutazione negativa delle sue capacità, sicché l’annullamento di tale decisione non costituiva in se stesso una riparazione adeguata e sufficiente del danno morale causato da tale atto.

52      Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione incidentale in toto.

53      In esito all’annullamento parziale della prima sentenza, il Tribunale dell’Unione europea ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale con la seguente motivazione:

«131. Nel caso di specie, dal punto 71 della [prima] sentenza risulta che il Tribunale (…) non si è pronunciato sulle altre censure e motivi avanzati dal sig. Marcuccio a sostegno delle sue conclusioni in annullamento, in particolare quelli riguardanti la regolarità della composizione della commissione di invalidità. In tali circostanze, il Tribunale considera che la presente controversia non è matura per la decisione. Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale (…) affinché si pronunci sui motivi, ad eccezione del primo, sintetizzati nel punto 57 della [prima] sentenza».

54      Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato, segnatamente, i punti 4 e 5 del dispositivo della prima sentenza che condannavano, da una parte, la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese del ricorrente e, dall’altra, il ricorrente a sopportare un terzo delle proprie spese. Atteso che la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese relative al procedimento di impugnazione sono state riservate.

55      Con lettera del 17 giugno 2011, la cancelleria del Tribunale, in conformità dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha informato il ricorrente che poteva depositare una memoria contenente osservazioni scritte.

56      La memoria contenente le osservazioni scritte del ricorrente è pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2011 e, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di procedura, è stata comunicata alla Commissione.

57      La memoria contenente le osservazioni scritte della Commissione è pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2011, data in cui la fase scritta del procedimento è stata chiusa. Tale memoria è stata comunicata al ricorrente con lettera della cancelleria del 25 ottobre 2011.

58      Con memoria contenente osservazioni scritte inviata per telefax il 9 gennaio 2012, ove l’originale è pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 2012, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di esaminare, se necessario d’ufficio, il motivo attinente all’incompetenza dell’autore della decisione del 30 maggio 2005.

59      La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte su tale domanda il 20 febbraio 2012.

60      Con memoria inviata per telefax il 20 marzo 2012, ove l’originale è pervenuto alla cancelleria del Tribunale il successivo 26 marzo, il ricorrente ha presentato osservazioni scritte complementari in ordine al motivo attinente all’incompetenza dell’autore della decisione del 30 maggio 2005.

61      La Commissione ha presentato, il 27 aprile 2012, osservazioni scritte in ordine alle osservazioni complementari del ricorrente.

 Conclusioni delle parti nel giudizio a seguito del rinvio

62      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 30 maggio 2005;

–        condannare la Commissione a risarcire il suo danno morale.

63      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese relative ai procedimenti proposti dinanzi al Tribunale nelle cause F‑41/06 e F‑41/06 RENV e dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T‑20/09 P.

 In diritto

1.     Sulla domanda di annullamento

64      Spetta al Tribunale pronunciarsi sui motivi attinenti, in primo luogo, alla violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 9 dell’allegato II dello Statuto; in secondo luogo, al fatto che la decisione del 30 maggio 2005 sarebbe inficiata da vizi di procedura, da una violazione del diritto applicabile e da una violazione di norme sostanziali; in terzo luogo, alla violazione dell’obbligo di sollecitudine e di buona amministrazione; in quarto luogo, al fatto che l’amministrazione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere e avrebbe violato il principio del «neminem laedere». Occorre tuttavia esaminare previamente il motivo attinente all’incompetenza del firmatario della decisione del 30 maggio 2005, alla violazione di forme sostanziali e al difetto di motivazione.

 Sul motivo attinente all’incompetenza del firmatario della decisione del 30 maggio 2005, alla violazione di forme sostanziali e al difetto di motivazione

65      In limine, occorre ricordare che i motivi attinenti all’incompetenza dell’autore di un atto che arreca pregiudizio, alla violazione di forme sostanziali e all’assenza o al difetto di motivazione della decisione impugnata costituiscono motivi di ordine pubblico che spetta al Tribunale esaminare d’ufficio (sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, punto 64; sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sulla censura relativa all’incompetenza del firmatario della decisione del 30 maggio 2005 e alla violazione di forme sostanziali

–       Argomenti delle parti

66      Il ricorrente fa valere che la decisione del 30 maggio 2005 non sarebbe stata emanata né dal direttore generale del personale, che sarebbe l’APN competente quanto alla decisione di collocamento a riposo di un funzionario per invalidità, né da un soggetto titolare di delega di poteri.

67      La Commissione conclude per il rigetto del motivo.

–       Giudizio del Tribunale

68      È pacifico che la decisione del 30 maggio 2005, proveniente dalla direzione C «Politica sociale» della DG «Personale e amministrazione», diretta all’epoca dei fatti di causa dalla sig.ra S., è stata sottoscritta, su disposizione di quest’ultima, dal sig. M., capo unità nell’ambito di detta direzione C. È parimenti pacifico che il sig. M. era, all’epoca dei fatti di causa, il funzionario più anziano non solo in grado, ma anche in età, della direzione in oggetto.

69      A norma dell’articolo 6 della decisione della Commissione del 28 aprile 2004, relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’APN e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità competente per concludere i contratti d’assunzione, alla quale fa riferimento la decisione del 30 maggio 2005, «le persone alle quali sono attribuite [le deleghe di poteri] vengono sostituite, in caso di impedimento, secondo le regole generali sulla supplenza fissate con [r]egolamento interno della Commissione». Orbene, l’articolo 24 di detto regolamento interno, che predispone nell’ambito della Commissione un regime di supplenza automatica in caso di assenza o di impedimento di un funzionario, prevede, nella versione applicabile nella fattispecie (GU 2000, L 308, pag. 26), che «le funzioni vengono esercitate dal funzionario subordinato presente che sia decano per anzianità di servizio e, a parità di questa, per età, nella categoria e nel grado più elevati».

70      Risulta da quanto precede che la decisione del 30 maggio 2005, firmata, su disposizione del direttore competente della direzione C «Politica sociale», dal sig. M., capo unità nell’ambito di detta direzione e funzionario più anziano non solo in grado, ma anche in età, della direzione in oggetto, che poteva pertanto a tale duplice titolo validamente sostituire il direttore, è stata adottata conformemente alle pertinenti disposizioni della summenzionata decisione della Commissione del 28 aprile 2004 e dell’articolo 24 del regolamento interno della Commissione. Conseguentemente, tale decisione non è viziata né da incompetenza né da una violazione di forme sostanziali.

 Sulla censura relativa al difetto di motivazione

–       Argomenti delle parti

71      Il ricorrente fa valere che la decisione del 30 maggio 2005 sarebbe viziata da un difetto di motivazione nella parte in cui non conterrebbe alcun riferimento alle pertinenti disposizioni in materia di delega di poteri e di firma e non preciserebbe il contenuto di tali disposizioni.

72      La Commissione conclude per il rigetto di tale censura.

–       Giudizio del Tribunale

73      Quanto alla censura relativa al difetto di motivazione in ragione dell’assenza, nella decisione del 30 maggio 2005, di indicazioni relative alle deleghe di poteri e di firma, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, punto 131 e la giurisprudenza ivi citata).

74      Nella specie, trattandosi di una decisione amministrativa interna inviata dai servizi competenti della Commissione a uno dei suoi funzionari, detta istituzione non era tenuta a indicare, specificamente, i riferimenti alle disposizioni normative interne relative al regime di supplenza né, a fortiori, a citare il contenuto di tali disposizioni. Inoltre, quanto alla delega di poteri, occorre ricordare che la decisione del 30 maggio 2005 richiama la summenzionata decisione della Commissione del 28 aprile 2004. In definitiva, quel che, in termini di certezza del diritto, è decisivo per il funzionario, destinatario di una decisione amministrativa che possa arrecargli pregiudizio, è che questi possa comprendere chiaramente da quale servizio proviene la decisione di cui trattasi e qual è lo status giuridico o la legittimazione ad agire del suo firmatario.

75      Risulta dalle suesposte considerazioni che le censure relative all’incompetenza dell’autore della decisione del 30 maggio 2005, alla violazione di forme sostanziali e all’assenza o all’insufficienza di motivazione della decisione devono essere respinte in quanto infondate.

 Sul motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 9 dell’allegato II dello Statuto

 Argomenti delle parti

76      Le censure dedotte a sostegno di tale motivo sono tre. Il ricorrente fa valere che, nel contesto del procedimento sfociato nell’adozione della decisione del 30 maggio 2005, il suo diritto di designare un medico per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità sarebbe stato violato, che egli sarebbe stato privato della possibilità di essere assoggettato a una visita medica e che la commissione di invalidità non avrebbe esaminato la documentazione che aveva inviato.

77      La Commissione conclude per il rigetto in toto di tali censure.

 Giudizio del Tribunale

78      Si deve osservare anzitutto che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione e dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio, il quale esige di regola che, nel contesto di tal genere di procedimenti in contraddittorio, l’interessato sia sentito dall’autorità competente prima dell’adozione dell’atto recante pregiudizio, si applica sia in materia disciplinare sia nelle altre materie ricomprese nell’ambito del pubblico impiego dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 aprile 2002, Campolargo/Commissione, T‑372/00, punti 30 e 31 nonché la giurisprudenza ivi citata).

79      Ciò detto, i lavori di una commissione di invalidità non si collocano nel contesto di un procedimento amministrativo in contraddittorio avviato nei confronti di un funzionario né sono intesi alla soluzione di un conflitto tra l’amministrazione e un suo dipendente. La finalità dei lavori di una commissione di invalidità consiste nel procedere ad accertamenti medici che consentano all’amministrazione di decidere se e in qual misura il funzionario interessato sia colpito da un’invalidità. Pertanto, l’audizione del funzionario da parte di tale commissione non è imposta dai principi relativi ai diritti della difesa (sentenza della Corte del 19 gennaio 1988, Biedermann/Corte dei conti, 2/87, punto 16).

80      Per contro, nel contesto di procedure amministrative speciali quali la procedura di dichiarazione di invalidità, il funzionario interessato può avvalersi dei diritti procedurali propri di tali procedure e, pertanto, distinti dai diritti della difesa (sentenza del Tribunale del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, punto 48).

81      In tal senso, nel corso dei lavori di una commissione di invalidità, gli interessi del funzionario sono rappresentati e tutelati, in primo luogo, dalla presenza in seno alla commissione, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, del medico che lo rappresenta. In secondo luogo, la designazione del terzo medico di comune accordo da parte dei due membri nominati da ciascuna delle parti o, in caso di disaccordo, da parte del presidente della Corte di giustizia costituisce una garanzia di imparzialità nella conduzione dei lavori della commissione di invalidità (sentenza Biedermann/Corte dei conti, cit., punto 10). In terzo luogo, in forza dell’articolo 9 dell’allegato II dello Statuto, il funzionario interessato può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato dei medici che ha consultato.

82      Queste sono le premesse giuridiche in base alle quali occorre esaminare ciascuna delle tre censure sollevate nel contesto del secondo motivo.

–       Sulla prima censura

83      La prima censura attiene alla violazione del diritto del funzionario alla designazione di un medico di sua fiducia per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità. Il ricorrente fa valere che la Commissione ha illegittimamente incaricato il presidente della Corte di giustizia di nominare d’ufficio un medico in luogo del dott. U., che il ricorrente aveva indicato come suo rappresentante in seno alla commissione di invalidità. Il ricorrente sostiene, infatti, che non era al corrente della circostanza che il dott. U. aveva presentato le proprie dimissioni.

84      Con tale censura, il ricorrente fa valere, in sostanza, la violazione dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto.

85      In ragione dell’importanza del ruolo e dell’incarico che le pertinenti disposizioni dello Statuto conferiscono alla commissione di invalidità, il giudice dell’Unione è chiamato a esercitare uno stretto controllo delle regole relative alla costituzione e al regolare funzionamento di tale commissione. Al primo posto tra tali regole figura quella di cui all’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, che garantisce al funzionario che i suoi diritti e interessi siano tutelati dalla presenza in seno alla commissione di un medico di sua fiducia (sentenza del Tribunale di primo grado del 21 marzo 1996, Otten/Commissione, T‑376/94, punto 47). L’esistenza dei requisiti che giustificano la designazione d’ufficio di tale medico deve pertanto essere verificata accuratamente, tenendo conto non solo del comportamento del funzionario interessato, ma di tutti gli elementi utili messi a disposizione del giudice dell’Unione.

86      Nel caso di specie, la carenza del ricorrente, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, è sufficientemente dimostrata. Risulta, infatti, da un insieme di indizi concordanti che il ricorrente non poteva ignorare che il medico da questi designato, dott. U., aveva successivamente rassegnato le proprie dimissioni.

87      In tal senso, la lettera del 26 ottobre 2004, con la quale il dott. U. ha rassegnato le proprie dimissioni, è stata trasmessa alla Commissione il 3 novembre 2004 con telefax spedito da una copisteria di Tricase, luogo di residenza del ricorrente e non luogo di stabilimento dello studio del medico.

88      Inoltre, il giorno in cui la commissione di invalidità doveva riunirsi, il 4 novembre 2004, il dott. U., le cui dimissioni erano state trasmesse il giorno precedente alla Commissione, ha redatto un certificato medico concernente lo stato di salute del ricorrente, che quest’ultimo ha d’altronde trasmesso il giorno stesso alla Commissione. Nulla consente pertanto di ritenere che si fosse prodotta tra il ricorrente e il dott. U. una rottura dei rapporti tale da poter determinare le dimissioni di quest’ultimo dal suo incarico senza che egli ne avvertisse al contempo il ricorrente.

89      All’udienza del 22 maggio 2012, il legale del ricorrente ha peraltro segnalato che il ricorrente intratteneva buoni rapporti con il dott. U.

90      Conseguentemente, in assenza di una dichiarazione o di qualsiasi altra manifestazione di volontà del dott. U. con cui questi avrebbe potuto riconoscere di non aver informato il ricorrente della propria decisione di rinunciare all’incarico affidatogli da quest’ultimo, il Tribunale non può che basarsi sugli indizi di cui dispone, che inducono a riconoscere – anche alla luce delle regole di deontologia professionale che disciplinano la relazione tra il paziente e il suo medico di fiducia – che il ricorrente non poteva non sapere che il dott. U., suo medico di fiducia, aveva presentato le proprie dimissioni dalla commissione di invalidità quale membro incaricato di rappresentarlo in seno alla commissione medesima.

91      In ogni caso, le informazioni che, nel contesto di una procedura di dichiarazione di invalidità, il funzionario e il medico da questi designato per rappresentarlo in seno a detta commissione possono scambiarsi, con riguardo, in particolare, all’esistenza o al persistere dell’incarico del medico in tal modo designato o alle modalità di esecuzione di tale incarico, ricadono nel contesto dei rapporti contrattuali e di fiducia sussistenti tra tale medico e il funzionario che questi rappresenta. Pertanto, fatta salva l’ipotesi di sospetti gravi e di indizi manifesti quanto all’effettiva origine delle comunicazioni che i membri della commissione di invalidità o i servizi competenti dell’istituzione ricevono direttamente da parte del medico designato dal ricorrente, la decisione di tale medico che informa gli altri membri della commissione in ordine alle sue dimissioni dall’incarico conferitogli dal funzionario non comporta per questi ultimi o per i servizi dell’istituzione l’obbligo di verificare che tale decisione sia stata effettivamente portata anche a conoscenza del funzionario che si presume il medico rappresenti. Infatti, nel contesto di tali rapporti contrattuali e di fiducia che sussistono tra il medico e il funzionario che questi rappresenta, la conoscenza di una siffatta decisione da parte del funzionario, in linea di principio, è data per scontata.

92      Conseguentemente, dal momento in cui le dimissioni del dott. U. sono state regolarmente comunicate agli altri due membri della commissione di invalidità, spettava ai servizi competenti della Commissione l’adozione delle misure adeguate per procedere alla sua sostituzione. Si è proceduto in tal senso invitando il ricorrente, con la lettera del 17 novembre 2004, a designare un nuovo medico. Il ricorrente, tuttavia, non ha proceduto alla designazione di un nuovo medico. Pertanto, è in ragione di tale carenza che la Commissione ha chiesto, con lettera del 20 dicembre 2004, che un medico fosse incaricato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia per rappresentare il ricorrente.

93      Inoltre, anche se il ricorrente indica di non aver ricevuto la lettera del 17 novembre 2004, è pacifico che: a) il dott. Bi., membro del servizio medico, si è recato dal ricorrente, il 25 febbraio 2005, presso il suo luogo di residenza di Tricase; b) con lettera del 15 aprile 2005, la Commissione ha informato il ricorrente della designazione d’ufficio del prof. S. per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità, e c) con lettera raccomandata del 3 maggio 2005, il ricorrente è stato nuovamente invitato dalla commissione di invalidità a sottoporsi a una visita medica che doveva aver luogo il 27 maggio 2005, per la precisione nello studio del prof. S. a Lecce. Orbene, l’insieme di queste circostanze evidenzia sufficientemente che l’affermazione del ricorrente secondo la quale lo stesso non avrebbe ricevuto la lettera del 17 novembre 2004 e non sarebbe stato informato del fatto che il dott. U. aveva presentato le proprie dimissioni costituisce un pretesto inteso a dimostrare la pretesa irregolarità della composizione della commissione di invalidità. È parimenti pacifico che in nessuna fase del procedimento, nemmeno dopo la lettera della Commissione, del 15 aprile 2005, che lo informava della designazione d’ufficio del prof. S. come suo rappresentante in seno alla commissione di invalidità, il ricorrente ha proposto ai servizi della Commissione un medico di sua scelta per sostituire il dott. U.

94      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che la prima censura sollevata deve essere respinta.

–       Sulla seconda censura

95      Con la seconda censura, il ricorrente denuncia il fatto di non aver mai avuto la possibilità di essere assoggettato a una visita medica in quanto, per due volte, ha ricevuto la convocazione della commissione di invalidità successivamente alla data in cui tale visita avrebbe dovuto aver luogo.

96      Da una parte, occorre ricordare che le pertinenti disposizioni dello Statuto, in particolare quelle del suo allegato II, non impongono alla commissione di invalidità di procedere all’esame medico del funzionario interessato.

97      Dall’altra parte, come risulta dall’esposizione dei fatti di cui ai precedenti punti 20‑23 e quali sintetizzati infra al punto 100, la circostanza che nel caso in esame la commissione di invalidità non abbia potuto dare effettivamente seguito alla sua domanda di sottoporre il ricorrente a una visita medica è essenzialmente dovuta alla mancanza di cooperazione, se non anche al comportamento ostruzionistico, di quest’ultimo.

98      Infatti, nell’ipotesi in cui la commissione di invalidità ritenga opportuno esaminare il funzionario, quest’ultimo è tenuto, nel contesto dell’obbligo di lealtà e di cooperazione che ricade su ogni funzionario in forza dell’articolo 21 dello Statuto, a impiegare tutta la diligenza necessaria per ottemperare agli inviti a presentarsi dinanzi alla commissione di invalidità.

99      Orbene, come indicato dal Tribunale dell’Unione europea al punto 84 della sentenza di rinvio, il ricorrente si è più volte rifiutato di cooperare con la commissione di invalidità facendo ostruzionismo allo svolgimento dell’incarico di quest’ultima.

100    A tal riguardo, e a fini di economia processuale, è sufficiente, nella presente sentenza, rammentare che, dopo essere stato convocato, una prima volta, per un esame medico che doveva aver luogo il 4 novembre 2004 (v. supra, punto 20), il ricorrente è stato nuovamente convocato, con lettera del 4 gennaio 2005, ad una visita medica prevista per il 20 gennaio seguente a Bruxelles. Il ricorrente ha tuttavia informato il servizio medico di non essere in grado di presentarsi a tale visita per ragioni di salute, allegando alla propria lettera del 13 gennaio 2005, pervenuta al servizio medico il 21 gennaio seguente, un certificato medico, datato 13 gennaio 2005, da cui risultava la sua impossibilità a spostarsi per un periodo stimato di dieci giorni.

101    Con lettera raccomandata del 3 maggio 2005, di cui è stata inviata copia ad ognuno dei due recapiti indicati dal ricorrente nella propria lettera del 14 luglio 2003 (v. supra, punto 28), la commissione di invalidità ha nuovamente invitato il ricorrente a sottoporsi a visita medica fissata per il 27 maggio 2005 a Lecce, città vicina al suo luogo di residenza. Tuttavia, il ricorrente non si è presentato a tale convocazione.

102    Da tutti i suesposti rilievi emerge che, se il ricorrente non è stato sottoposto a visite mediche, ciò è dovuto al suo comportamento, consistente nel rifiutarsi, più volte, di collaborare con la commissione di invalidità.

103    A fronte di tali circostanze, l’assenza di visita medica non è quindi idonea a viziare di irregolarità la procedura di invalidità di cui trattasi. Il ricorrente non deduce peraltro a tal riguardo alcun manifesto errore di valutazione da parte dei membri della commissione di invalidità.

104    Inoltre, e unicamente al fine di precisare il contesto giuridico in cui si è collocata l’azione della commissione di invalidità in questione, si deve ricordare che, nella specie, la commissione di invalidità era stata adita dall’APN sulla specifica base dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, vale a dire del «caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni». Orbene, come sottolineato dal giudice dell’Unione, nella fattispecie disciplinata dall’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, il conferimento di incarico alla commissione di invalidità non costituisce espressione di un potere discrezionale dell’APN. Al contrario, tale potere risulta strettamente delimitato ed espressamente circoscritto dai requisiti posti dall’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto stesso (sentenza del Tribunale di primo grado del 16 giugno 2000, C/Consiglio, T‑84/98, punto 66).

105    Ne consegue che, nella specie, a fronte dell’impossibilità di sottoporre il ricorrente a visita medica in conseguenza del suo comportamento ostruzionistico, la commissione di invalidità ben poteva, comunque, proseguire i propri lavori sulla base dell’incarico conferitole dall’APN nei termini e alle condizioni previsti dall’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto e, quindi, in considerazione di un contesto medico caratterizzato da congedi di malattia del ricorrente superiori a dodici mesi nell’arco di un periodo di tre anni.

106    Ne consegue che la seconda censura deve essere respinta.

–       Sulla terza censura

107    Il ricorrente deduce che la commissione di invalidità non ha esaminato la documentazione dallo stesso inviatale.

108    Dall’articolo 9 dell’allegato II dello Statuto risulta che il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato medico. Secondo consolidata giurisprudenza, una commissione di invalidità, per poter emettere validamente un parere medico, deve essere in grado di prendere conoscenza di tutti i documenti che possono risultarle utili ai fini delle sue valutazioni (sentenza del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 1999, Nardone/Commissione, T‑27/98, punto 68 e la giurisprudenza ivi citata).

109    Nella specie, dal processo verbale del 27 maggio 2005 risulta che la commissione di invalidità si è riferita alla documentazione fornita dal ricorrente. Peraltro, come rilevato dal Tribunale dell’Unione europea al punto 67 della sentenza di rinvio, la decisione di rigetto del reclamo fa espressamente riferimento alla relazione medica del dott. U., il quale rappresentava inizialmente il ricorrente in seno alla commissione di invalidità, e che era stata trasmessa alla commissione di invalidità dal ricorrente medesimo il 14 febbraio 2004.

110    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere la terza censura e, conseguentemente, il secondo motivo in toto.

 Sul motivo attinente alla circostanza che la decisione del 30 maggio 2005 sarebbe inficiata da vizi di procedura, dalla violazione del diritto applicabile e dalla violazione di norme sostanziali

111    Nell’ambito di tale motivo il ricorrente deduce, in sostanza, nove distinte censure.

 Sulla prima censura

112    La prima censura attiene alla circostanza che il ricorrente sarebbe stato privato della possibilità di essere sottoposto a una visita medica. Dato che tale censura coincide con la seconda censura dedotta a sostegno del secondo motivo (v. supra, punti 95 e segg.), occorre respingerla per gli stessi motivi per cui è stata respinta la seconda censura del secondo motivo.

 Sulla seconda censura

113    Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe adito un organo incompetente e avrebbe violato il segreto professionale comunicando all’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie informazioni sul suo conto.

114    In forza dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono che, affinché un ricorso sia ricevibile, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’atto di ricorso (sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

115    Occorre aggiungere che, atteso che la rappresentanza tramite un avvocato è obbligatoria dinanzi al Tribunale, il ruolo essenziale dell’avvocato quale ausiliario di giustizia consiste proprio nel fondare la domanda esposta nel ricorso su un’argomentazione in diritto sufficientemente comprensibile e coerente, tenendosi presente che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale prevede, in linea di principio, un solo scambio di memorie (v. sentenza AH/Commissione, cit., punto 31).

116    Nella specie, la censura menzionata supra non è accompagnata da precisazioni sufficienti a consentire al Tribunale di rispondervi e deve essere pertanto respinta in quanto irricevibile.

 Sulla terza censura

117    Con la terza censura, si sostiene che l’APN avrebbe adito due commissioni di invalidità.

118    Tale censura è destituita di fondamento in fatto. Se è pur vero che l’APN ha fatto menzione dell’esistenza di una «nuova commissione di invalidità» nella propria lettera del 15 aprile 2005, con cui il ricorrente è stato informato della designazione d’ufficio del prof. S. quale suo rappresentante, la Commissione ha tuttavia chiaramente precisato, all’udienza del 22 maggio 2012, di non sostenere che fossero state create due commissioni di invalidità distinte.

119    In realtà, la circostanza che tutti i membri della commissione di invalidità siano stati infine sostituiti, in varie fasi della procedura e per ragioni differenti, con medici diversi non implica necessariamente che l’APN abbia adito, nel tempo, due commissioni di invalidità distinte. Infatti, occorre distinguere la decisione di sottoporre, ex articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, alla commissione di invalidità il caso dell’interessato – decisione che, nella specie, non è stata mai modificata o rimessa in discussione dall’APN competente – dalle decisioni individuali riguardanti la composizione ratione personae della commissione medesima le quali, laddove risulti indispensabile, possono essere modificate durante tutto il periodo dei suoi lavori.

120    In tal senso, la sostituzione progressiva di uno o più membri di una commissione di invalidità, ancorché dovesse sfociare nel cambiamento completo della sua composizione, non provoca automaticamente la caducazione dell’esistenza della commissione stessa né del suo mandato.

121    Orbene, nel caso di specie, è pacifico che l’APN ha adito, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto e sulla base di fatti e circostanze che non sono cambiati successivamente, una sola commissione di invalidità la quale, in base a tale incarico, si è pronunciata sul caso sottopostole, ove il mutamento della sua intera composizione, resosi progressivamente necessario nel corso dei suoi lavori, ha avuto luogo regolarmente, per quanto attiene tanto alla designazione del medico del ricorrente (v. punti 83‑94 supra) quanto a quella del terzo medico (v. punti 131‑140 infra).

122    Ne consegue che tale terza censura deve essere respinta.

 Sulla quarta censura

123    Con la quarta censura, viene sostenuto che, con la richiesta, formulata con lettera del 6 febbraio 2004, di sottoporre il ricorrente ad un esame medico-legale, comprendente segnatamente test psichiatrici, l’APN avrebbe violato «il principio di diritto (…) inerente il divieto di sottoporre ovvero di far sottoporre la persona ad esami medici non espressamente previsti da disposizioni di legge».

124    A tal riguardo occorre rilevare che l’articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto, applicabile nella specie, consente all’istituzione di sottoporre un funzionario in congedo di malattia in qualsiasi momento a un controllo medico, indipendentemente dal fatto che la commissione di invalidità prevista dal paragrafo 4 del medesimo articolo sia stata costituita o meno. Quanto al contenuto di tale controllo, spetta al servizio medico dell’istituzione di appartenenza del funzionario decidere, in considerazione dello stato di salute del medesimo, il tipo di esame che risulti opportuno o indispensabile. Tale decisione, in considerazione della sua natura, esula dal controllo del Tribunale, salvo il caso di errore manifesto. Orbene, nessun elemento nelle memorie del ricorrente consente al Tribunale di ritenere che l’esame medico-legale raccomandato dal servizio medico in data 6 febbraio 2004 fosse manifestamente inadeguato nel caso del ricorrente.

125    Tale censura va pertanto respinta.

 Sulla quinta censura

126    Con la quinta censura, si deduce, sostanzialmente, la violazione del diritto del funzionario alla designazione di un medico di sua fiducia per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità. Tale censura è identica alla prima dedotta a sostegno del secondo motivo e dev’essere quindi respinta.

 Sulla sesta censura

127    Con tale censura, viene dedotto che il terzo medico inizialmente designato dal presidente della Corte di giustizia sarebbe stato illegittimamente «destituito».

–       Argomenti delle parti

128    Nel ricorso, il ricorrente sostiene che il dott. Bi., medico designato dall’APN in sostituzione del dott. M., e il prof. S., medico designato d’ufficio per rappresentare il ricorrente in sostituzione del dott. U., non potessero legittimamente «destituire» il dott. Ba., terzo medico designato dal presidente della Corte di giustizia, e sostituirlo con il dott. Ma.

129    Nelle osservazioni scritte presentate nell’ambito del presente grado di giudizio a seguito di rinvio, il ricorrente ha aggiunto che nessun elemento lascia intendere che il nuovo terzo medico sia stato regolarmente designato dai due nuovi membri della commissione di invalidità e che l’APN non poteva modificare una decisione adottata dal presidente della Corte di giustizia in data 14 luglio 2004.

130    La Commissione rileva che, a termini dell’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto, il terzo medico viene nominato, in linea di principio, d’intesa tra il medico designato dall’istituzione e quello designato dal funzionario interessato. Nella specie, considerato che due nuovi medici sono stati designati, rispettivamente, per conto dell’APN e del ricorrente, sarebbe stato necessario garantire loro la scelta, d’intesa, del terzo medico.

131    Nelle osservazioni scritte presentate nell’ambito del presente grado di giudizio a seguito di rinvio, la Commissione aggiunge che, in ogni caso, il parere della commissione di invalidità è stato pronunciato all’unanimità. In tal senso, anche a voler ammettere che la nomina del terzo medico sia stata irregolare, il parere della commissione di invalidità sarebbe stato lo stesso. In ogni caso, il ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento atto a dimostrare che il parere della commissione di invalidità avrebbe potuto essere differente.

–       Giudizio del Tribunale

132    È pacifico che, in mancanza di intesa tra il primo medico designato dall’APN, dott. M., e il medico nominato dal ricorrente, dott. U., il presidente della Corte di giustizia ha designato il dott. Ba. quale terzo medico. Tuttavia, nel corso dei lavori della commissione di invalidità, il dott. M. ha rinunciato, per ragioni di salute, all’incarico conferitogli dall’APN. Il dott. U., da parte sua, ha rassegnato le dimissioni dalla commissione di invalidità. Orbene, i due membri della commissione di invalidità che li hanno rispettivamente sostituiti hanno proceduto d’intesa, nel contesto della prerogativa ad essi riconosciuta dall’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, alla designazione di un nuovo terzo medico, in sostituzione del dott. Ba., che era stato designato dal presidente della Corte di giustizia, proprio a causa dell’assenza di accordo tra i loro predecessori quanto alla scelta del terzo medico.

133    Tale designazione di un nuovo terzo medico d’intesa tra i due nuovi membri della commissione di invalidità, cui consegue la sostituzione del terzo medico designato dal presidente della Corte di giustizia, va considerata, nelle particolari circostanze del caso di specie, conforme alle disposizioni di cui all’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto.

134    Infatti, in primo luogo, né la lettera né lo spirito dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto ostano a che l’istituzione o il funzionario, all’occorrenza, modifichino la scelta del medico incaricato di rappresentarli in seno alla commissione di invalidità, in particolare quando detto medico non sia più disponibile (sentenza del Tribunale di primo grado del 23 novembre 2004, O/Commissione, T‑376/02, punto 42).

135    Occorre poi rilevare che, nel caso di specie, la designazione d’ufficio del membro della commissione di invalidità incaricato di rappresentare il ricorrente, intervenuta a seguito delle dimissioni del dott. U., che il ricorrente aveva inizialmente designato per le medesime funzioni, si è resa necessaria a causa della carenza del ricorrente, se non anche del suo ostruzionismo, a designare il suo nuovo medico di fiducia che lo rappresentasse in seno alla commissione di invalidità. Pertanto, come risulta dai precedenti punti 83‑94, la designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte di giustizia del medico incaricato di rappresentare il ricorrente in seno alla commissione di invalidità è stata regolare. Peraltro, tale designazione d’ufficio non comporta che non si debba ritenere che il medico in tal modo designato agisca per conto e nell’interesse del funzionario che questi è incaricato di rappresentare in seno alla commissione di invalidità. Al contrario, nell’esercizio delle sue prerogative statutarie tale medico agisce nell’interesse del funzionario che rappresenta ed è pertanto, a tale titolo, pienamente abilitato a designare, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto, il terzo medico, d’intesa con il medico designato dall’istituzione.

136    Conseguentemente, dal momento in cui si ritiene che, in seno alla commissione di invalidità, il primo e il secondo medico esercitino le proprie funzioni, l’uno nell’interesse dell’istituzione e l’altro nell’interesse del funzionario in questione, occorre riconoscere che tali due medici devono anche poter esercitare pienamente le prerogative ad essi riconosciute dallo Statuto. Pertanto, dal momento che sono chiamati ad assumere l’incarico di membro di una commissione di invalidità, tali due medici devono poter designare il terzo medico, proprio nell’interesse del corretto svolgimento dei lavori della commissione di invalidità, decidendo vuoi di mantenere il terzo medico già in carica vuoi, in ragione ad esempio della loro preferenza per un medico in possesso di una specializzazione diversa da quella del medico designato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia, di designare, d’intesa, un terzo medico di loro fiducia.

137    In caso contrario, dall’obbligo di mantenere in seno alla commissione di invalidità il terzo medico precedentemente designato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia conseguirebbe, per i due medici chiamati a sostituire i loro predecessori, una forte limitazione, se non addirittura l’esclusione, dell’interesse dell’uno e/o dell’altro a divenire membro di una tale commissione di invalidità, in cui vi sia già, di fatto, un terzo membro praticamente inamovibile le cui conoscenze mediche potrebbero non corrispondere alle esigenze professionali che il primo e il secondo medico, per contro, considerano di comune accordo come necessarie per portare a buon fine l’incarico della commissione di invalidità.

138    Orbene, nel caso di specie nessun elemento consente di ritenere che un tale accordo non fosse giustificato. Infatti, come risulta proprio dall’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, l’intesa tra i due medici in tal modo designati quanto al nome del terzo medico precede la designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte di giustizia, che conseguentemente interviene e mantiene la propria validità solo «se non vi è accordo» tra i due medici in questione.

139    Nel caso di specie, occorre anche ricordare che la designazione del terzo medico da parte del presidente della Corte di giustizia non costituisce un atto giurisdizionale, ma un atto amministrativo (sentenza del Tribunale di primo grado del 3 giugno 1997, H/Commissione, T‑196/95, punto 80), il quale, in ragione di tale natura, non può escludere necessariamente qualsivoglia possibilità di un accordo tra i medici interessati, quale quello verificatosi nelle particolari circostanze del caso di specie.

140    In definitiva, dal momento che l’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto è inteso a garantire, per quanto possibile, che il terzo medico goda della fiducia sia del medico dell’istituzione sia del medico del funzionario interessato (sentenza Biedermann/Corte dei conti, cit., punto 10), i due membri della commissione di invalidità, incaricati, rispettivamente, di rappresentare l’istituzione e il funzionario interessato, non possono essere privati della competenza ad essi attribuita dal primo paragrafo di tale articolo, vale a dire della competenza a designare d’intesa il terzo medico, a causa di una precedente designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte di giustizia.

141    Alla luce delle suesposte considerazioni, solo per scrupolo di completezza si esaminerà l’argomento, dedotto in subordine dalla Commissione, secondo cui, dato che il parere della commissione di invalidità è stato emesso all’unanimità, l’eventuale irregolarità della designazione del terzo medico non inciderebbe affatto sulla legittimità della decisione del 30 maggio 2005. Tale argomento, tuttavia, non può essere accolto. Il rispetto del principio di collegialità impone, infatti, che ciascuno dei membri della commissione di invalidità possa essere in grado di esporre il proprio punto di vista dinanzi agli altri due membri (sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, Hecq/Commissione, F‑47/10, punto 52) e possa così aver modo di influenzare, eventualmente, le loro rispettive opinioni. Pertanto, non può escludersi, a priori, che, se un altro membro della commissione di invalidità fosse stato designato quale terzo medico, il suo punto di vista avrebbe potuto indurre la commissione di invalidità a emettere un diverso parere. Un parere emesso all’unanimità da una commissione di invalidità non può validamente sanare, a posteriori, un’eventuale irregolarità che infici la legittimità della composizione della commissione medesima.

142    In definitiva, atteso che, nella specie, la composizione della commissione di invalidità era regolare, la sesta censura deve essere respinta.

 Sulla settima censura

143    Con la settima censura, si deduce che la commissione di invalidità avrebbe illegittimamente raccomandato di sottoporre il ricorrente a un esame medico di revisione con cadenza biennale. Secondo il ricorrente, la commissione di invalidità, emettendo tale raccomandazione intesa a sottoporlo, in forza dell’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto, a un esame medico periodico di revisione, avrebbe statuito ultra petita.

144    A termini dell’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto, fino a quando l’ex funzionario che beneficia di un’indennità d’invalidità non abbia compiuto l’età di 63 anni, l’istituzione può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di tale indennità.

145    Infatti, l’attività del funzionario dichiarato in stato d’invalidità permanente totale è soltanto sospesa, essendo l’evoluzione della sua situazione in seno alle istituzioni subordinata alla persistenza delle condizioni che hanno giustificato tale invalidità. Orbene, tale situazione può essere periodicamente accertata (sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, Gordon/Commissione, C‑198/07 P, punto 47).

146    Limitandosi a ricordare che l’istituzione poteva sottoporre periodicamente il ricorrente ad esame e raccomandando, senza che l’APN fosse vincolata da tale suggerimento, di procedere a un nuovo esame periodico dopo un periodo di due anni, poi con cadenza annuale, la commissione di invalidità non è incorsa in alcuna irregolarità.

147    Pertanto, la settima censura deve essere respinta.

 Sull’ottava censura

–       Argomenti delle parti

148    Con l’ottava censura, si deduce la violazione del segreto dei lavori della commissione di invalidità. Secondo il ricorrente, il firmatario della lettera del 10 giugno 2005, che gli era stata trasmessa dal servizio medico (v. supra, punto 37), sarebbe stato «a perfetta conoscenza delle vicissitudini subite [dallo stesso] in relazione alla procedura» e l’APN era a conoscenza del fatto che il parere della commissione di invalidità era stato adottato all’unanimità. Il segreto relativo ai lavori della commissione di invalidità sarebbe stato pertanto violato.

149    La Commissione conclude per il rigetto di tale censura.

–       Giudizio del Tribunale

150    L’articolo 9 dell’allegato II dello Statuto distingue nettamente, al secondo comma, «le conclusioni della commissione» trasmesse all’APN e al funzionario interessato e, al terzo comma, i «lavori della commissione» che sono e devono, per contro, restare «segreti».

151    La segretezza dei lavori della commissione di invalidità si spiega in ragione della natura, del contenuto e delle implicazioni di indole medica di tali lavori. È per tali ragioni che i lavori della commissione di invalidità non possono essere comunicati né all’APN né al funzionario interessato. Per contro, non c’è ragione di coprire con il segreto medico gli atti di carattere amministrativo o procedurale della medesima commissione, che esulano dal contesto delle sue responsabilità mediche, quali la ripartizione finale dei voti in seno ad essa o le conclusioni cui perviene in esito ai suoi lavori, e tali atti possono essere comunicati all’APN e al funzionario interessato.

152    In tal senso, atteso che il fatto che il parere della commissione di invalidità sia stato adottato all’unanimità non costituisce una circostanza di natura medica o tale da avere conseguenze mediche, la conoscenza di tale fatto da parte dell’APN non costituisce una violazione dell’articolo 9, comma 3, dell’allegato II dello Statuto.

153    Quanto all’argomento del ricorrente relativo al fatto che «il firmatario della nota datata 10 [giugno] 2005 era a perfetta conoscenza delle vicissitudini subite [dallo stesso] in relazione alla procedura», esso difetta di precisione e deve essere respinto in quanto irricevibile ai sensi dell’articolo 35 del regolamento di procedura.

154    Occorre pertanto respingere l’ottava censura.

 Sulla nona censura

155    Secondo la nona censura, l’APN non avrebbe comunicato al ricorrente il nome di battesimo del medico che essa aveva designato per rappresentarla in seno alla commissione di invalidità, ma solo il suo cognome.

156    Occorre rilevare che tale censura è stata sollevata la prima volta all’udienza del 22 maggio 2012. La presente censura, atteso che non si fonda su elementi di diritto o di fatto nuovi e non costituisce, né implicitamente né indirettamente, l’ampliamento di un motivo precedentemente dedotto, deve essere respinta in quanto irricevibile ai sensi dell’articolo 43 del regolamento di procedura (sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, cit., punto 88).

157    Alla luce di quanto supra, occorre respingere il terzo motivo nella sua interezza.

 Sul motivo attinente alla violazione del principio di sollecitudine e del principio di buona amministrazione

158    Secondo il ricorrente, i fatti esposti evidenziano che la Commissione ha violato i principi di sollecitudine e di buona amministrazione. In particolare, egli contesta alla Commissione di aver omesso di informarlo in ordine alle dimissioni del medico dal medesimo designato per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità, vale a dire il dott. U., e sostiene che la costituzione della commissione di invalidità fosse illegittima.

159    Alla luce delle circostanze della specie e a fini di economia processuale, occorre procedere all’esame di tale motivo nel merito. Infatti, anche ammessa la sua ricevibilità, detto motivo si fonda sulle stesse censure precedentemente respinte e deve quindi essere, in ogni caso, respinto in quanto infondato.

 Sul motivo attinente allo sviamento di potere e alla violazione del principio del «neminem laedere» da parte dell’amministrazione.

160    Il ricorrente sostiene che diversi aspetti della procedura seguita evidenzierebbero uno sviamento di potere e una violazione del principio del «neminem laedere».

161    Orbene, le affermazioni del ricorrente non risultano minimamente comprovate, atteso che dalle sue memorie non emerge alcun elemento relativo a uno sviamento di potere o a una violazione del principio del «neminem laedere». Tale motivo deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile alla luce delle prescrizioni di cui all’articolo 35 del regolamento di procedura.

162    Dall’insieme di tutte le suesposte considerazioni risulta che tutti i motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento della decisione del 30 maggio 2005 devono essere respinti e, conseguentemente, detta domanda deve essere respinta.

2.     Sulla domanda di risarcimento del danno

 Argomenti delle parti

163    Secondo il ricorrente, considerato che il Tribunale dell’Unione europea ha annullato il punto 2 del dispositivo della prima sentenza, recante condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 3 000, spetterebbe al Tribunale pronunciarsi nuovamente in ordine alla domanda relativa al risarcimento del danno morale.

164    A parere della Commissione, nella sentenza di rinvio il Tribunale dell’Unione europea ha statuito che l’eventuale annullamento era sufficiente a risarcire il danno morale derivante dalla decisione del 30 maggio 2005.

 Giudizio del Tribunale

165    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, «[i]n caso di rinvio, il Tribunale (…) è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale dell’Unione europea».

166    Nella specie, dal punto 131 della sentenza di rinvio, collocato sotto il titolo «[s]ulle conseguenze dell’annullamento parziale della sentenza impugnata», risulta espressamente che il Tribunale dell’Unione europea ha statuito che occorreva «rinviare la causa dinanzi al Tribunale (…) affinché si pronunci[asse] sui motivi, ad eccezione del primo, sintetizzati nel punto 57 della [prima] sentenza» (v. supra, punto 53). Orbene, i motivi distinti dal primo riassunti al punto 57 della prima sentenza sono stati dedotti solamente a sostegno della domanda di annullamento della decisione del 30 maggio 2005.

167    Inoltre, quanto al risarcimento del danno morale, la sentenza di rinvio precisa, al punto 76, quanto segue:

«[I]l Tribunale (...) ha commesso un errore di diritto ove ha considerato, al punto 82 della [prima] sentenza, che la decisione 30 maggio 2005, nella parte in cui conclude per l’invalidità totale e permanente [del ricorrente] e per la sua incapacità di svolgere le mansioni relative alle sue funzioni, comportava una valutazione negativa delle sue capacità, sicché l’annullamento di tale decisione non costituiva in se stesso una riparazione adeguata e sufficiente del danno morale causato da tale atto».

168    Emerge da quanto sopra che il Tribunale è tenuto unicamente a pronunciarsi sui motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento e non a pronunciarsi nuovamente sulla domanda volta al risarcimento del danno morale, domanda che deve essere considerata come già definitivamente respinta dal Tribunale dell’Unione europea.

169    Sulla scorta della suesposta motivazione, tutti i motivi dedotti dal ricorrente vanno pertanto disattesi e il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

170    Occorre in primo luogo rilevare che, nelle osservazioni scritte presentate nel presente giudizio di rinvio, il ricorrente non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese.

171    In ogni caso, nella sentenza di rinvio, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato i punti 4 e 5 del dispositivo della prima sentenza, che condannavano, rispettivamente, la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese del ricorrente, e il ricorrente a sopportare un terzo delle proprie spese. Il Tribunale dell’Unione europea ha peraltro riservato la decisione sulle spese inerenti al procedimento di impugnazione dinanzi ad esso avviato. Spetta quindi al Tribunale, con la presente sentenza, statuire su tutte le spese inerenti ai procedimenti dinanzi ad esso avviati nonché al procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 115 del regolamento di procedura.

172    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

173    Dalla motivazione sopra esposta risulta che il ricorrente è soccombente. Inoltre, la Commissione ha espressamente chiesto, nelle sue conclusioni, che il ricorrente venga condannato alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, occorre condannare il ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause F‑41/06, F‑41/06 RENV e T‑20/09 P.

Kreppel

Perillo

Barents

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2012.

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.