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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 1° marzo 2016 – Pujante Cuadrupani / GSA

(Causa F-83/15)1

(Funzione pubblica – Assunzione – Agente temporaneo – Licenziamento al termine del periodo di prova – Ricorso di annullamento proposto sia contro la decisione di licenziamento sia contro la decisione confermativa di licenziamento – Ricevibilità – Articolo 14, paragrafo 3, del RAA – Sviamento di potere e di procedura – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Consultazione della commissione paritetica di valutazione – Parere basato sull’esame di documenti scritti, senza audizione del ricorrente – Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antonio Pujante Cuadrupani (Murcia, Spagna) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Agenzia del GNSS europeo (rappresentanti: O. Lambinet e D. Petrlík, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento del rapporto informativo relativo al periodo di prova del ricorrente e della decisione successiva del direttore esecutivo della convenuta di licenziarlo al termine del suo periodo di prova.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Sig. Pujante Cuadrupani sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia del GNSS europeo.

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1 GU C 279 del 24.8.2015, pag. 60.