Language of document : ECLI:EU:F:2007:208

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

27 novembre 2007

Causa F‑122/06

Anton Pieter Roodhuijzen

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Regime comune di assicurazione malattia – Unione di fatto – Art. 72 dello Statuto – Art. 1 dell’allegato VII dello Statuto – Art. 12 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Roodhuijzen chiede l’annullamento della decisione della Commissione 28 febbraio 2006, confermata il 20 marzo 2006, con cui si nega il riconoscimento della sua unione di fatto con la sig.ra Maria Helena Astrid Hart e, di conseguenza, si nega a quest’ultima il beneficio del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee, nonché della decisione di rigetto del reclamo, adottata dall’autorità che ha il potere di nomina il 12 luglio 2006.

Decisione: La decisione della Commissione 28 febbraio 2006, confermata il 20 marzo 2006, di non riconoscere l’unione di fatto del ricorrente con la sig.ra Hart come unione di fatto non matrimoniale, ai sensi del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee, è annullata. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Ambito di applicazione ratione personae – Partner non sposato di un funzionario

[Statuto dei funzionari, art. 72; allegato VII, artt. 1, n. 2, lett. c), e 2, n. 4; regolamento del Consiglio n. 723/2004; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 12]

Emerge dal tenore letterale stesso dell’art. 72 dello Statuto riguardante il regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee che, per definire la nozione di «partner non sposato di un funzionario», tale articolo rinvia direttamente alle prime tre condizioni di cui all’art. 1, n. 2, lett. c), dell’allegato VII dello Statuto e che pertanto la condizione relativa alla registrazione dell’unione di fatto, menzionata nella frase introduttiva dell’art. 1, n. 2, lett. c), dell’allegato VII dello Statuto, non può essere considerata una condizione preliminare. Se il legislatore avesse voluto disporre diversamente, l’art. 72 dello Statuto e l’art. 12 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari non avrebbero fatto riferimento rispettivamente al partner non sposato e riconosciuto del funzionario, bensì al suo partner registrato, termine utilizzato all’art. 1, n. 2, lett. c), dell’allegato VII dello Statuto. Inoltre, l’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il Regime applicabile agli altri agenti, ‘considerando’ relativo all’estensione dei vantaggi delle coppie sposate a forme di unione diverse dal matrimonio, fa riferimento ai funzionari che vivono in unioni di fatto riconosciute da uno Stato membro come unioni stabili, senza menzionare affatto condizioni relative alla registrazione dell’unione di cui trattasi. In questo medesimo contesto, in sostanza, non esiste alcuna differenza tra la nozione di partner non sposato di un funzionario, enunciata all’art. 72 dello Statuto, e quella di partner riconosciuto di un funzionario, ai sensi dell’art. 12 della regolamentazione di copertura.

Pertanto, per pronunciarsi in merito all’estensione del beneficio del regime comune di assicurazione malattia al partner non sposato di un funzionario, il giudice comunitario deve verificare solo se sussistono le prime tre condizioni di cui all’art. 1, n. 2, lett. c), dell’allegato VII dello Statuto.

Secondo la prima delle dette condizioni la coppia deve fornire un documento ufficiale, riconosciuto come tale da uno Stato membro o da un’autorità competente di uno Stato membro, attestante la situazione di membri di un’unione di fatto. Tale condizione è composta di tre parti:

– la prima parte riguarda la produzione di un documento ufficiale relativo allo stato delle persone;

– la seconda parte implica che detto documento ufficiale debba essere riconosciuto come tale da uno Stato membro;

– infine, la terza parte presuppone che tale documento ufficiale, relativo allo stato delle persone, attesti la condizione di membri di un’unione di fatto degli interessati.

La questione se due persone si trovino nella situazione di membri di un’unione di fatto, ai sensi della terza parte, non può dipendere unicamente dalla valutazione delle autorità nazionali di uno Stato membro. Pertanto, il requisito della condizione di membro di un’unione di fatto non può essere soddisfatto solo perché in un documento ufficiale, riconosciuto come tale da uno Stato membro, si dichiara che tale condizione sussiste.

Invece, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 72 dello Statuto e dell’art. 12 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari, un’unione di fatto deve presentare determinate analogie con il matrimonio. Alla luce di tale parametro, la terza parte della prima condizione deve essere interpretata nel senso che raggruppa tre sottocondizioni cumulative. Innanzi tutto, questa terza parte presuppone, e il termine stesso utilizzato nella disposizione dello Statuto applicabile conferma tale interpretazione, che i partner costituiscano una coppia, vale a dire un’unione di due persone, a differenza delle altre unioni di persone. Inoltre, l’impiego del vocabolo «condizione» dimostra che il rapporto tra i partner deve presentare elementi pubblici e formali. Connessa parzialmente alla prima parte della prima condizione, concernente la produzione di un documento ufficiale relativo allo stato delle persone, la sottocondizione relativa alla condizione di membri di un’unione di fatto delle stesse persone va però al di là della semplice esigenza di un documento ufficiale. Infine, la nozione di membri di un’unione di fatto dev’essere interpretata nel senso che rappresenta una situazione in cui i partner condividono una comunità di vita, caratterizzata da una certa stabilità, e sono vincolati, nell’ambito di tale comunità di vita, da diritti e obblighi reciproci, afferenti alla loro convivenza.

Una tale interpretazione risulta inoltre conforme all’evoluzione sociale e dei costumi. Al riguardo, l’estensione del beneficio del regime comune di assicurazione malattia al partner stabile del funzionario persegue obiettivi di solidarietà e di coesione sociale che sono diversi dagli obiettivi perseguiti dalle disposizioni che conferiscono ai funzionari vantaggi meramente pecuniari, sotto forma di integrazione salariale, come ad esempio il versamento degli assegni familiari al partner del funzionario, previsto dall’art. 1, n. 2, lett. c), dell’allegato VII dello Statuto; pertanto non è irragionevole che questi ultimi vantaggi siano subordinati a condizioni più restrittive, per quanto riguarda il rapporto tra il funzionario e il suo partner non coniugato, rispetto al vantaggio consistente nell’estensione a quest’ultimo del beneficio del regime comune di assicurazione malattia.

(v. punti 29, 30, 32, 35-40 e 49)