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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 24 maggio 2019 – Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV / Belgische Staat

(Causa C-407/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina di cui all’articolo 1 del regio decreto del 5 luglio 2004 «relativo al riconoscimento dei lavoratori portuali nelle zone portuali rientranti nell’ambito di applicazione della legge dell’8 giugno 1972 sul lavoro portuale», in combinato disposto con l’articolo 2 del citato decreto del 5 luglio 2004, ossia al regime ai sensi del quale i lavoratori portuali, di cui all’articolo 1, § 1, paragrafo 1, del citato regio decreto del 5 luglio 2004, al loro riconoscimento ad opera della commissione amministrativa, composta in modo paritetico da un lato da membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentate nel relativo sottocomitato paritario e, dall’altro parte, da membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori rappresentate nel sottocomitato paritario, vengono inseriti o meno nel pool dei lavoratori portuali, laddove nel riconoscimento ai fini dell’inserimento si tiene conto delle esigenze di manodopera, e si tiene parimenti conto del fatto che per detta commissione amministrativa non è previsto un termine ultimo di decisione e che avverso le sue decisioni di riconoscimento è previsto unicamente un ricorso giurisdizionale.

Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotta dall’articolo 4, § 1, 2°, 3°, 6° e 8° del regio decreto del 5 luglio 2004, come modificata o, rispettivamente, introdotta dall’articolo 4, 2°, 3°, 4° e 6°, del regio decreto impugnato del 10 luglio 2016, ossia al regime che impone come condizione per il riconoscimento come lavoratore portuale che il lavoratore a) sia dichiarato idoneo dal punto di vista medico ad opera del servizio esterno per la prevenzione e la protezione sul lavoro, a cui aderisce l’organizzazione di datori di lavoro indicata come mandatario ai sensi dell’articolo 3bis della legge dell’8 giugno 1972 «sul lavoro portuale», b) abbia superato i test psicotecnici condotti dall’organo a tal fine designato dall’organizzazione di datori di lavoro riconosciuta come mandatario ai sensi del medesimo articolo 3bis della legge dell’8 giugno 1972, c) abbia seguito per tre settimane le lezioni preparatorie per la sicurezza sul lavoro e per l’acquisizione di competenza professionale e abbiano superato il test finale e d) debba già disporre di un contratto di lavoro nel caso di un lavoratore portuale che non viene inserito nel pool, fermo restando, in combinato disposto con l’articolo 4, § 3, del regio decreto del 5 luglio 2004, che i lavoratori stranieri devono poter dimostrare di soddisfare condizioni analoghe in un altro Stato membro per non essere assoggettati a dette condizioni ai fini dell’applicazione del regime impugnato.

Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotta dall’articolo 2, § 3° del regio decreto del 5 luglio 2004, come modificato dall’articolo 2 del regio decreto impugnato del 10 luglio 2016, ossia al regime ai sensi del quale per i lavoratori portuali che non vengono inseriti nel pool e che dunque vengono assunti direttamente da un datore di lavoro con un contratto di lavoro conforme alla legge del 3 luglio 1978 «sui contratti di lavoro», la durata del loro riconoscimento viene limitata alla durata di detto contratto di lavoro, cosicché si deve sempre avviare una nuova procedura di riconoscimento.

Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotto dall’articolo 13/1 del regio decreto del 5 luglio 2004, come introdotta dall’articolo 17 del regio decreto del 10 luglio 2016, ossia al regime transitorio ai sensi del quale il contratto di lavoro di cui alla terza questione pregiudiziale inizialmente deve essere stipulato a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2017 per almeno due anni, dal 1° luglio 2018 per almeno un anno, dal 1° luglio 2019 per almeno sei mesi e dal 1° luglio 2020 con una durata liberamente determinabile.

Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina di cui all’articolo 15/1 del regio decreto del 5 luglio 2004, come introdotta dall’articolo 18 del regio decreto del 10 luglio 2016, ossia al regime (transitorio) ai sensi del quale i lavoratori portuali riconosciuti ai sensi del vecchio regime sono riconosciuti di diritto come lavoratori portuali nel pool per cui la possibilità di un’assunzione diretta (con un contratto a tempo indeterminato) di detti lavoratori portuali ad opera di un datore di lavoro viene ostacolata e si impedisce ai datori di lavoro di vincolare, ingaggiandoli, lavoratori qualificati, stipulando direttamente con essi un contratto a tempo indeterminato, e di offrire a questi ultimi sicurezza di impiego ai sensi delle norme del diritto del lavoro comune.

Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotta dall’articolo 4, § 2, del regio decreto del 5 luglio 2004, come modificata dall’articolo 4, 7°, del regio decreto del 10 luglio 2016, ossia al regime ai sensi del quale un contratto collettivo di lavoro fissa le condizioni e le modalità di impiego alle quali un lavoratore può essere impiegato in una zona portuale diversa da quella in cui è stato riconosciuto, per cui viene limitata la mobilità dei lavoratori tra le zone portuali senza che il legislatore stabilisca chiaramente quali possano essere dette condizioni o modalità.

Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotta dall’articolo 1, § 3 del regio decreto del 5 luglio 2004, come modificato dall’articolo 1, 2°, del regio decreto del 10 luglio 2016, ossia al regime ai sensi del quale i lavoratori (logistici) che svolgono attività lavorative ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto del 12 gennaio 1973 «recante istituzione e fissazione della denominazione e delle competenze del Comitato paritario per l’Impresa portuale» nei luoghi in cui le merci, in preparazione della loro successiva distribuzione o spedizione, sono sottoposte a trasformazione che porta indirettamente ad un valore aggiunto identificabile, devono disporre di un certificato di sicurezza, che vale come riconoscimento ai sensi della legge dell’8 giugno 1972 «sul lavoro portuale», tenendo conto che detto certificato viene richiesto dal datore di lavoro che ha firmato un contratto di lavoro con un lavoratore ai fini dell’esecuzione di siffatte attività e che il suo rilascio ha luogo previa esibizione del contratto di lavoro e del documento di identità e le modalità della procedura da seguire sono fissate mediante contratto collettivo di lavoro, senza che il legislatore sia chiaro riguardo a tale punto.

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