Language of document : ECLI:EU:C:2005:428

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 luglio 2005 (*)

«Prestazioni familiari – Assegno per l’educazione – Sospensione del diritto alle prestazioni nello Stato di occupazione – Diritto a prestazioni di ugual natura nello Stato di residenza»

Nel procedimento C-153/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Lussemburgo), con decisione 6 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2003, nella causa tra

Caisse nationale des prestations familiales

e

Ursula Weide, coniugata Schwarz,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 giugno 2004,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Caisse nationale des prestations familiales, dalle sig.re D. Spielmann e H. Dupong, avocats;

–        per il governo lussemburghese, dal sig. P. Gramegna, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Michard e dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso fra la Caisse nationale des prestations familiales del Granducato di Lussemburgo (in prosieguo: la «CNPF») e la sig.ra Weide, cittadina tedesca, in merito al versamento dell’assegno per l’educazione previsto dalla normativa lussemburghese.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        Ai sensi dell’art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

(…)

u)      i)     Il termine «prestazioni familiari» designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all’allegato II».

4        In conformità dell’art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo si applica alle legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le «prestazioni familiari».

5        L’art. 13 del detto regolamento dispone quanto segue:

«1.      Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l’articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17

a)      la persona che esercita un’attività salariata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

6        L’art. 73 del regolamento n. 1408/71 prevede che:

«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».

7        L’art. 76 dello stesso regolamento, intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari», dispone quanto segue:

«1.      Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

2.      Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro».

8        A tenore dell’art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), articolo intitolato «Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari»:

«a)       Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.

b)      Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

i)       nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

(…)».

9        Ai sensi dell’art. 114 del regolamento n. 574/72, intitolato «Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull’istituzione che deve corrispondere le prestazioni»:

«In caso di contestazione tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri in merito alla legislazione applicabile ai sensi del titolo II del regolamento oppure in merito alla determinazione dell’istituzione che deve corrispondere le prestazioni, l’interessato, che potrebbe aver diritto a prestazioni se non vi fosse contestazione, beneficia a titolo provvisorio delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza oppure, se l’interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione in causa, alla quale per prima è stata presentata la domanda».

 Le normative nazionali

 La normativa lussemburghese

10      Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della legge 1o agosto 1988, che istituisce l’assegno per l’educazione, nella versione modificata applicabile nella causa principale (in prosieguo: la «legge del 1988»):

«L’assegno per l’educazione spetta a chiunque:

a)      sia domiciliato nel Granducato di Lussemburgo e vi risieda effettivamente;

b)      si prenda cura a casa di uno o più figli per i quali al richiedente o al rispettivo coniuge non separato vengono versati assegni familiari e che soddisfano nei suoi confronti i requisiti previsti all’art. 2 della legge 19 giugno 1985, come modificata, relativa agli assegni familiari e che istituisce la Caisse nationale des prestations familiales;

c)      si dedichi principalmente all’educazione dei figli in seno alla famiglia e non eserciti alcuna attività professionale o non benefici di un reddito sostitutivo.

(…)».

 La normativa tedesca

11      Secondo l’art. 1, n. 1, della legge 25 luglio 1985, in materia di assegno per l’educazione e congedo per l’educazione (Bundeserziehungsgeldgesetz), nella versione del 31 gennaio 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 180), come modificato dalla legge 24 marzo 1997 (BGBl. 1997 I, pag. 594; in prosieguo: il «BErzGG»)], l’assegno per l’educazione spetta a chiunque, avente il proprio domicilio o luogo di residenza ordinaria nel territorio ricompreso nella sfera di applicazione della detta legge, abbia un figlio a carico, sia tenuta ad assicurarne la custodia e l’educazione e non eserciti alcuna attività ovvero un’attività professionale a tempo pieno.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

12      La sig.ra Weide ha lavorato in Lussemburgo a partire dall’ottobre del 1993 fino al maggio del 1998, pur risiedendo in Germania con suo marito e con il suo primo figlio. A seguito di un congedo di maternità conseguente alla nascita, l’11 maggio 1998, del suo secondo figlio e dopo un breve periodo di congedo non retribuito, l’interessata ha deciso di dedicarsi all’educazione del suo secondo figlio a partire dal 1° ottobre 1998 fino al 15 maggio 2000. Nel corso di quest’ultimo periodo la sig.ra Weide è rimasta iscritta nello Stato membro di occupazione in conformità dell’art. 171 del codice lussemburghese della previdenza sociale. Emerge altresì dal fascicolo che l’interessata ha lavorato nuovamente presso il suo ex datore di lavoro, in Lussemburgo, dal 16 maggio al 30 settembre 2000.

13      La domanda della sig.ra Weide del 1° giugno 1998, volta ad ottenere il beneficio dell’assegno per l’educazione previsto dal BErzGG, è stata respinta dall’istituzione tedesca competente. Tanto il Sozialgericht für das Saarland quanto il Landessozialgericht für das Saarland (Germania), aditi rispettivamente in primo e secondo grado, hanno confermato tale decisione di rigetto.

14      Secondo questi giudici la sig.ra Weide risponde effettivamente ai requisiti per l’erogazione dell’assegno per l’educazione di cui al BErzGG, ma, in conformità degli artt. 13 e 73 del regolamento n. 1408/71, spetta al Granducato di Lussemburgo, nella sua qualità di Stato membro di occupazione dell’interessata, versare l’assegno per l’educazione previsto dalla propria normativa. Infatti, non ricorrerebbero in questo caso i requisiti di applicazione dell’art. 76 del regolamento n. 1408/71. Il Sozialgericht für das Saarland rileva a tale riguardo che il diritto della sig.ra Weide al beneficio dell’assegno per l’educazione tedesco deriva dalla sua residenza in Germania e non dall’esercizio di un’attività professionale da parte dell’interessata in questo Stato membro, contrariamente a quanto richiesto dalla suddetta disposizione, che contempla l’ipotesi in cui le prestazioni siano previste a seguito dell’esercizio di un’attività professionale. Il Landessozialgericht für das Saarland fa notare che il coniuge della sig.ra Weide non soddisfa i requisiti per l’erogazione dell’assegno tedesco, se non altro per il fatto che esercita un’attività professionale. L’art. 76 del regolamento n. 1408/71 non troverebbe quindi applicazione nel caso di specie.

15      La sig.ra Weide ha allora presentato alla CNPF una richiesta di versamento dell’assegno per l’educazione ai sensi della legge del 1988, richiesta che è stata respinta con decisione 30 novembre 2000. La CNPF ha tuttavia assegnato all’interessata il supplemento corrispondente alla differenza tra l’importo della prestazione familiare che ella avrebbe dovuto percepire in Germania e quello, più elevato, dell’assegno per l’educazione previsto dalla legge del 1988.

16      Dopo che la sig.ra Weide ha contestato tale decisione dinanzi al Conseil arbitral des assurances sociales (Lussemburgo), quest’ultimo l’ha riformata con sentenza 7 dicembre 2001 e ha accolto la richiesta volta all’erogazione dell’assegno per l’educazione previsto dalla legge del 1988. Su appello della CNPF tale sentenza è stata confermata con sentenza del Conseil supérieur des assurances sociales (Lussemburgo) 27 maggio 2002. Secondo questa sentenza, l’art. 76 del regolamento n. 1408/71 sarebbe applicabile soltanto se la sig.ra Weide avesse diritto a prestazioni familiari in Germania, il che non si configurerebbe nel caso di specie, poiché l’interessata non ha mai né lavorato né versato contributi in tale paese. Di conseguenza, l’assegno per l’educazione, in conformità degli artt. 13 e 73 del regolamento n. 1408/71, dovrebbe essere versato dallo Stato membro di occupazione.

17      La CNPF ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation, che ha deciso di sospendere il processo e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 76 del regolamento (…) n. 1408/71 (…) vada interpretato nel senso che riguarda unicamente l’ipotesi in cui il lavoratore migrante abbia diritto alle prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato di occupazione e a norma della legislazione dello Stato di residenza dei suoi familiari.

2)      In caso di soluzione affermativa di tale questione, se l’amministrazione dello Stato di occupazione possa procedere alla sospensione del diritto alle prestazioni familiari qualora ritenga che il diniego di concessione delle prestazioni familiari nello Stato di residenza non sia conforme al diritto comunitario.

3)      Nell’ipotesi di soluzione negativa della prima questione, se il detto art. 76 permetta allo Stato di occupazione di applicare la regola dell’esclusione del cumulo delle prestazioni nel caso in cui il coniuge del lavoratore migrante percepisca o abbia diritto, a norma della legge dello Stato di residenza dei familiari, a prestazioni familiari della stessa natura».

 Sulle questioni pregiudiziali

18      Occorre rilevare subito che tanto l’assegno per l’educazione previsto dal BErzGG (sentenza 10 ottobre 1996, cause riunite C‑245/94 e C‑312/94, Hoever e Zachow, Racc. pag. I‑4895, punti 18‑27) quanto l’assegno per l’educazione a norma della legge del 1988, che presenta caratteristiche analoghe a quelle dell’assegno per l’educazione tedesco, rispondono ai requisiti per essere considerati «prestazioni familiari» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

19      Peraltro, la Corte ha già stabilito che la regola dell’assoggettamento alla legge del solo Stato membro del luogo di lavoro, sancita dall’art. 13 del regolamento n. 1408/71, non esclude che determinate prestazioni siano disciplinate da norme più specifiche dello stesso regolamento (v., in particolare, sentenza 9 dicembre 1992, causa C‑119/91, McMenamin, Racc. pag. I‑6393, punto 14).

20      Per quanto riguarda le prestazioni familiari, l’art. 73 del regolamento n. 1408/71 prevede che il lavoratore sottoposto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i membri della propria famiglia che risiedono in un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest’ultimo.

21      L’art. 76 del medesimo regolamento, sul quale vertono le questioni pregiudiziali, comporta, come risulta dal suo stesso titolo, «[r]egole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari».

22      Tale disposizione riguarda più precisamente la situazione nella quale «nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono». La sua applicazione implica pertanto che talune prestazioni familiari siano dovute dallo Stato membro di residenza a seguito dell’esercizio di un’attività professionale da parte dell’interessato.

23      Ora, emerge tanto dal fascicolo quanto dalle osservazioni sottoposte alla Corte che ad una persona che si trova nella situazione della sig.ra Weide, conformemente all’art. 73 del regolamento n. 1408/71, spetta il beneficio dell’assegno per l’educazione previsto dalla legge del 1988 nella sua qualità di lavoratore dipendente in Lussemburgo, qualità che sussiste finché l’interessata è iscritta ad un ramo del regime di previdenza sociale lussemburghese (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 2005, causa C‑543/03, Dodl e Oberhollenzer, Racc. pag. I‑0000, punto 30) e parallelamente risponde ai requisiti per l’erogazione dell’assegno per l’educazione in forza della legislazione dello Stato membro di residenza, vale a dire la Repubblica federale di Germania, che subordina il beneficio di tale assegno non al precedente esercizio di un’attività professionale, ma dalla residenza in questo Stato.

24      Quest’ultima ipotesi, nella quale il diritto alle prestazioni familiari nello Stato membro di residenza non dipende da condizioni previdenziali, di occupazione o di attività autonoma, ma da una condizione di residenza, è, dal canto suo, oggetto dell’art. 10 del regolamento n. 574/72.

25      Secondo una costante giurisprudenza, per fornire una soluzione utile al giudice che ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (v., in particolare, sentenza 12 ottobre 2004, causa C-60/03, Wolff & Muller, Racc. pag. I‑9553, punto 24).

26      In tale contesto, occorre esaminare la presente causa prendendo in considerazione le norme anticumulo stabilite all’art. 10 del regolamento n. 574/72.

27      Anzitutto, occorre ricordare che, quale che sia la soluzione alle questioni sollevate, in un caso come quello della causa principale, l’ente dello Stato membro di residenza adito a tale scopo deve comunque versare, in conformità dell’art. 114 del regolamento n. 574/72, a titolo provvisorio l’assegno previsto dalla legislazione che esso adotta, vale a dire, nella presente causa, l’assegno per l’educazione previsto dal BErzGG, attendendo la conclusione definitiva della controversia che oppone detto ente a quello dello Stato membro di occupazione.

28      Come rilevato dalla Corte ai punti 17 e 18 della sentenza McMenamin, citata, anche se, seguendo la norma anticumulo enunciata all’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, le indennità versate dallo Stato membro del luogo di occupazione prevalgono sulle indennità versate dallo Stato membro di residenza, che sono di conseguenza sospese, per contro, nel caso in cui un’attività lavorativa venga svolta in quest’ultimo Stato, l’art. 10, n. 1, lett. b), sub i), dello stesso regolamento prescrive la soluzione inversa, ossia che il diritto agli assegni versati dallo Stato membro di residenza prevale sul diritto agli assegni versati dallo Stato membro del luogo di occupazione, che sono così sospesi.

29      Al punto 19 della stessa sentenza, la Corte ha sottolineato che, secondo quest’ultima disposizione, l’attività lavorativa, che ha l’effetto di provocare tale inversione delle priorità, dev’essere esercitata nello Stato membro di residenza «dalla persona avente diritto alle prestazioni o [agli] assegni familiari o dalla persona alla quale sono versati».

30      La Corte ha interpretato tale inciso, alla luce della voluntas legis, nel senso che l’esercizio da parte di una persona che abbia la custodia dei figli, più in particolare da parte del coniuge del beneficiario di cui all’art. 73 del regolamento n. 1408/71, di un’attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli sospende, in applicazione dell’art. 10 del regolamento n. 574/72, il diritto agli assegni previsti dall’art. 73 del regolamento n. 1408/71, fino a concorrenza dell’importo degli assegni della stessa natura effettivamente corrisposti dallo Stato membro di residenza, e ciò chiunque sia il beneficiario diretto degli assegni familiari designato dalla legge dello Stato membro di residenza (sentenza McMenamin, citata, punti 20‑27).

31      Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 39 delle sue conclusioni e come emerge in particolare al punto 60 della sentenza Dodl e Oberhollenzer, citata, le modifiche apportate all’art. 10 del regolamento n. 574/72 rispetto alla lettera di tale disposizione nella versione applicabile alla causa che ha dato luogo alla sentenza McMenamin, citata, non sono di natura tale da rimettere in discussione questa interpretazione.

32      Così, la Corte ha dichiarato al punto 64 della sentenza Dodl e Oberhollenzer, citata, che quando una persona che alleva i figli, in particolare il coniuge o il compagno di un lavoratore che beneficia, ai sensi della legislazione dello Stato membro di occupazione e di quella dello Stato membro di residenza, dei diritti a prestazioni familiari per lo stesso familiare e per lo stesso periodo, esercita un’attività lavorativa nello Stato membro di residenza, le prestazioni familiari devono essere versate, ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett b), sub i), del regolamento n. 574/72, da parte di questo Stato membro, quale che sia la persona che la legislazione di detto Stato designi come beneficiario diretto di tali prestazioni. In tale ipotesi, il versamento delle prestazioni familiari da parte dello Stato membro di occupazione è sospeso fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni familiari previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza.

33      Ne risulta che, in un caso come quello della causa principale, l’art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 574/72 comporta che l’esercizio, da parte del coniuge della persona che beneficia dell’assegno per l’educazione previsto dalla legge 1988 in applicazione dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, di un’attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli – nella fattispecie la Repubblica federale di Germania – sospende il diritto agli assegni previsti da quest’ultima disposizione fino a concorrenza dell’importo degli assegni per l’educazione previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza, anche se questi ultimi sono dovuti al beneficiario dell’assegno lussemburghese e non al coniuge di questo.

34      Occorre quindi risolvere le questioni sollevate nel modo seguente: l’art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 574/72 deve essere interpretato nel senso che l’esercizio, da parte del coniuge del beneficiario di una prestazione familiare in applicazione dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, di un’attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli sospende il diritto agli assegni previsti da quest’ultima disposizione fino a concorrenza dell’importo degli assegni per l’educazione dei figli previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza, chiunque sia il beneficiario diretto degli assegni familiari designato dalla normativa di questo Stato.

 Sulle spese

35      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che l’esercizio, da parte del coniuge del beneficiario di una prestazione familiare in applicazione dell’art. 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, di un’attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli sospende il diritto agli assegni previsti da quest’ultima disposizione fino a concorrenza dell’importo degli assegni per l’educazione dei figli previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza, chiunque sia il beneficiario diretto degli assegni familiari designato dalla normativa di questo Stato.

Firme


* Lingua processuale: il francese.