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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) l’8 ottobre 2018 – EN, FM, GL / Ryanair Designated Activity Company

(Causa C-629/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrenti: EN, FM, GL

Convenuta: Ryanair Designated Activity Company

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 1 prevedere, mediante un accordo stipulato prima dell’insorgere della controversia, un foro facoltativo per i ricorsi di cui al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, n. 261/2004 2 , che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza [Or. 5] ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 GU 2004, L 46, pag. 1.