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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 30 novembre 2018 – Bulgarian Air Charter Limited / NE

(Causa C-758/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Bulgarian Air Charter Limited

Resistente: NE

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 1 , debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo, il quale giustifichi un ritardo prolungato con l’esistenza di circostanze eccezionali, possa avvalersi dell’esenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri solo laddove sia in grado di dedurre e dimostrare che il ritardo subìto dal singolo passeggero non sarebbe potuto essere impedito neanche mediante una nuova prenotazione su un trasporto sostitutivo.

Se la nuova prenotazione di cui alla prima questione debba soddisfare criteri di cronologici e qualitativi più precisi, in particolare i criteri menzionati dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto 3, o dall’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento sui diritti dei passeggeri.

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1 GU 2004, L 46, pag. 1.