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Impugnazione proposta il 20 novembre 2019 da Achemos Grupė UAB, Achema AB avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-417/16 Achemos Grupė e Achema AB / Commissione

(Causa C-847/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Achemos Grupė UAB, Achema AB (rappresentanti: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Lituania, Klaipėdos Nafta AB

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale,

o, in subordine, pronunciarsi essa stessa sul ricorso in primo grado e annullare integralmente la decisione impugnata 1 ;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 263 TFUE letto in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’avere omesso di valutare le informazioni su cui si è basata la Commissione al fine di adottare la sua decisione, mentre un adeguato sindacato di legittimità della decisione della Commissione da parte del Tribunale implica un controllo dell’esattezza materiale, dell’affidabilità e della coerenza delle informazioni su cui si è basata la Commissione.

2. Secondo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del diritto a una buona amministrazione e dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio 2 letto in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso regolamento, in quanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’aver accusato le ricorrenti di non aver informato la Commissione nel corso del procedimento di esame preliminare, mentre, in forza del dovere di svolgere un esame diligente e imparziale e del diritto a una buona amministrazione, la Commissione ha il dovere di assicurarsi di avere a disposizione le informazioni il più possibile complete e affidabili.

3. Terzo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale non ha esposto chiaramente e inequivocabilmente i motivi per i quali il progetto LNG poteva essere esonerato dall’articolo 14 della direttiva 2004/18/CE 3 ed attribuito direttamente alla Klaipėdos Nafta, mentre, conformemente al suo obbligo di motivazione, il Tribunale dovrebbe far apparire la propria motivazione in un modo tale da consentire alle ricorrenti di conoscere le ragioni della decisione adottata.

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1 Decisione della Commissione C(2013) 7884 final del 20 novembre 2013, con la quale l’aiuto di Stato SA.36740 (2013/NN) concesso dalla Lituania alla Klaipėdos Nafta è stato dichiarato compatibile con il mercato interno (GU 2016, C 161, pag. 1).

2 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

3 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).