Language of document : ECLI:EU:C:2012:372

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

21 giugno 2012 (*)

«Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Congedo di malattia – Ferie annuali che coincidono con un congedo di malattia – Diritto di beneficiare in un altro periodo delle ferie annuali retribuite»

Nella causa C‑78/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Spagna) con decisione del 26 gennaio 2011, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2011, nel procedimento

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

contro

Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA),

Federaciόn de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico),

Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT,

Federaciόn de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Safjan, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), da J. Caballero Ramos, abogado;

–        per la Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, da J. Jiménez de Eugenio, abogado;

–        per la Federación del Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO., da A. Martín Aguado e J. Jiménez de Eugenio, abogados;

–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán e M. van Beek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva 2003/88»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (in prosieguo: l’«ANGED») e, dall’altro, la Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), la Federaciόn de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), la Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT e la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO. (in prosieguo: la «FASGA e a.»), sindacati rappresentativi dei lavoratori, controversia relativa ai ricorsi collettivi proposti da tali sindacati diretti a far riconoscere il diritto di taluni lavoratori di beneficiare delle loro ferie annuali retribuite anche qualora esse coincidano con periodi di congedo per incapacità lavorativa temporanea.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        L’articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», enuncia quanto segue:

«1.      La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2.      La presente direttiva si applica: 

a)      ai periodi minimi di (...) ferie annuali (...)

(…)».

4        L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Ferie annuali», così dispone:

«1.            Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2.            Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

5        L’articolo 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possano derogare a talune disposizioni di quest’ultima. Nessuna deroga è ammessa riguardo all’articolo 7 di detta direttiva.

 La normativa nazionale

6        Il decreto legislativo reale n. 1/1995, recante approvazione del testo consolidato della legge sullo statuto dei lavoratori (Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), del 24 marzo 1995 (BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654), quale modificato dalla legge organica n. 3/2007 in favore dell’effettiva uguaglianza tra donne e uomini (Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), del 22 marzo 2007 (BOE n. 71 del 23 marzo 2007, pag. 12611; in prosieguo: lo «statuto»), disciplina in particolare la materia delle ferie annuali retribuite nonché quella dell’incapacità lavorativa temporanea.

7        L’articolo 38 dello statuto stabilisce quanto segue:

«1.      Il periodo di ferie annuali retribuite, non sostituibile da indennità pecuniaria, è quello stabilito nel contratto collettivo o nel contratto individuale. In nessun caso la durata del congedo potrà essere inferiore a trenta giorni.

2.      Il periodo o i periodi di godimento delle ferie sono fissati di comune accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, in base a quanto stabilito, se del caso, nei contratti collettivi sulla pianificazione annuale delle ferie.

In caso di disaccordo fra le parti, il giudice competente fissa il periodo di godimento delle ferie mediante decisione non impugnabile. Il procedimento è sommario e ha natura prioritaria.

3.      Il calendario delle ferie è fissato in ciascuna impresa. Il lavoratore deve conoscere i periodi attribuitigli almeno due mesi prima dell’inizio delle ferie.

Ove il periodo di ferie fissato nel calendario delle ferie dell’impresa di cui al comma precedente coincida con un periodo di incapacità lavorativa dovuta a gravidanza, parto o allattamento, o con il periodo di sospensione del contratto di lavoro previsto dall’articolo 48, paragrafo 4, della presente legge, l’interessato ha diritto a fruire delle ferie in un periodo diverso da quello di incapacità lavorativa o di fruizione del congedo concessogli in applicazione della suddetta norma, una volta terminato il periodo di sospensione, anche qualora sia già trascorso il corrispondente anno civile».

8        L’articolo 37 del contratto collettivo dei grandi magazzini 2009-2010 contiene una disposizione analoga a quella dell’ultimo paragrafo dell’articolo 38 dello statuto.

9        L’articolo 48, paragrafo 4, dello statuto disciplina la sospensione del contratto di lavoro nei casi di parto, morte della madre successiva al parto, parto prematuro, ricovero ospedaliero del neonato, adozione, affido.

 Causa principale e questione pregiudiziale

10      Con ricorsi separati, successivamente riuniti, la FASGA e a. hanno avviato un procedimento per la risoluzione di una controversia collettiva affinché sia accertato il diritto dei lavoratori compresi nell’ambito di applicazione del contratto collettivo dei grandi magazzini 2009-2010 di beneficiare delle loro ferie annuali retribuite anche qualora esse coincidano con periodi di congedo per incapacità lavorativa.

11      L’ANGED ritiene che i lavoratori che si trovano in situazione di incapacità lavorativa temporanea prima dell’inizio di un periodo di ferie previamente stabilito, o nel corso di tale periodo, non abbiano il diritto di beneficiare delle loro ferie successivamente al termine della situazione di incapacità lavorativa, ad eccezione dei casi espressamente previsti da detto contratto collettivo, vale a dire quelli previsti all’articolo 48, paragrafo 4, dello statuto.

12      Con sentenza del 23 novembre 2009 l’Audiencia Nacional ha interamente accolto il ricorso della FASGA e a.

13      L’ANGED ha quindi impugnato tale sentenza con ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo.

14      Il Tribunal Supremo richiama la giurisprudenza della Corte, ma considera comunque necessario, dal momento che tale impugnazione riguarda il caso in cui l’incapacità lavorativa sopravviene dopo l’inizio del periodo di ferie annuali retribuite, sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) osti ad un’interpretazione della normativa nazionale che non consente di interrompere il periodo di ferie per beneficiare, in un momento successivo, del periodo completo – o rimanente – qualora durante la fruizione delle ferie sopravvenga una situazione di incapacità lavorativa temporanea».

 Sulla questione pregiudiziale

15      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore, che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite, non ha il diritto di beneficiare successivamente di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.

16      Al riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), direttiva che è stata codificata dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, Racc. pag. I‑11757, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

17      In secondo luogo, si deve rilevare che il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non solo riveste una particolare importanza quale principio di diritto sociale dell’Unione, ma è anche espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cui l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze KHS, cit., punto 37, e del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, punto 40).

18      In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo (v. sentenza del 22 aprile 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C‑486/08, Racc. pag. I‑3527, punto 29).

19      È pacifico, inoltre, che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Tale finalità è diversa da quella del diritto al congedo per malattia, accordato al lavoratore affinché possa ristabilirsi da una malattia che dà luogo a incapacità lavorativa (v. sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, Racc. pag. I‑8405, punto 21).

20      In tal senso, la Corte ha già dichiarato che discende, in particolare, dalla finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, che un lavoratore, in congedo per malattia durante un periodo di ferie annuali precedentemente fissato, ha diritto, su sua richiesta e affinché possa godere in concreto delle ferie annuali, di beneficiarne in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia (v. sentenza Vicente Pereda, cit., punto 22).

21      Dalla giurisprudenza summenzionata, che riguarda un lavoratore che si trovi in situazione di incapacità lavorativa prima dell’inizio di un periodo di ferie annuali retribuite, consegue che il momento in cui detta incapacità sopravviene è irrilevante. Pertanto, il lavoratore ha il diritto di fruire delle sue ferie annuali retribuite coincidenti con un periodo di congedo di malattia in un periodo successivo, e ciò indipendentemente dal momento in cui tale incapacità lavorativa sia sopravvenuta.

22      Sarebbe infatti aleatorio, e contrario alla finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, precisata al punto 19 della presente sentenza, riconoscere detto diritto al lavoratore soltanto a condizione che quest’ultimo si trovi già in una situazione di incapacità lavorativa all’inizio del periodo di ferie annuali retribuite.

23      In tale contesto la Corte ha già dichiarato che il nuovo periodo di ferie annuali, corrispondente alla durata della sovrapposizione tra il periodo di ferie annuali stabilito inizialmente e il congedo per malattia, di cui il lavoratore ha diritto di beneficiare dopo che si sia ristabilito, può essere fissato, eventualmente, al di fuori del corrispondente periodo di riferimento per le ferie annuali (v., in tal senso, sentenza Vicente Pereda, punto 23 e dispositivo).

24      Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla questione sollevata che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite non ha il diritto di beneficiare in un momento successivo di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.

 Sulle spese

25      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che un lavoratore che si trovi in una situazione di incapacità lavorativa sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite non ha il diritto di beneficiare in un momento successivo di dette ferie annuali coincidenti con il periodo di incapacità lavorativa.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.