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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 3 giugno 2020 – AAS „BTA Baltic Insurance Company” / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-230/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: AAS „BTA Baltic Insurance Company”

Altra parte nel procedimento: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

Se il fideiussore di cui all’articolo 195 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 1 , che istituisce un codice doganale comunitario — come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 — debba essere considerato un debitore ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, [del medesimo regolamento] e, pertanto, si applichi allo stesso il termine previsto da detto articolo 221, paragrafo 3.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il fideiussore, ai sensi dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, possa essere considerato il destinatario dell’esecuzione della decisione o dell’esecuzione coatta del debito, oppure persona interessata dall’esecuzione e se, di conseguenza, tale fideiussore sia soggetto alle norme dello Stato membro in materia di esecuzione, tra cui quelle relative ai termini.

Qualora, ai sensi delle pertinenti norme dell’Unione, il fideiussore non sia considerato debitore ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento né destinatario dell’esecuzione della decisione né persona interessata dall’esecuzione, se il fideiussore sia soggetto al requisito, derivante dal principio di certezza del diritto, secondo il quale occorre rispettare un termine di prescrizione ragionevole.

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1 GU 1992, L 302, pag. 1.

2 Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU 2000, L 311, pag. 17).