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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 maggio 2013 – de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo / Commissione

(Causa F-104/10) 1

(Funzione pubblica – Previdenza sociale – Malattia grave – Nozione – Ricovero ospedaliero – Presa a carico – Pagamento diretto da parte dell’ufficio di liquidazione – Assenza nelle DGE di massimali per le spese di degenza – Obbligo di informare preventivamente l’affiliato in caso di fatturazione eccessiva)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Mario Alberto de Pretis Cagnodo e Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste) (rappresentante: C. Falagiani, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento di una decisione che ha negato il rimborso al 100% delle spese di ricovero ospedaliero della moglie del ricorrente

Dispositivo

La decisione dell’ufficio di liquidazione di Ispra, quale risultante dalla distinta di pagamento n. 10, del 1° ottobre 2009, di porre a carico del sig. de Pretis Cagnodo la somma di EUR 28 800 a titolo delle spese di degenza della sig.ra Trampuz de Pretis Cagnodo ritenute eccessive è annullata.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La Commissione europea sopporta la totalità delle proprie spese ed è condannata a sopportare la totalità delle spese sostenute dal sig. de Pretis Cagnodo e dalla sig.ra Trampuz de Pretis Cagnodo.

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1     GU C 13 del 15.1.2011, pag. 42.