Language of document : ECLI:EU:C:2019:998

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 novembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 90, paragrafo 1 – Misure provvisorie e cautelari – Competenza dei giudici nazionali di primo grado – Competenza esclusiva dei tribunali designati in tale disposizione»

Nella causa C‑678/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 2 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2018, nel procedimento

Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, da R. van Peursem, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da C.S. Schillemans e M. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier e A. Nijenhuis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per cassazione nell’interesse della legge proposto dal Procureur‑Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (procuratore generale presso la Corte suprema dei Paesi Bassi; in prosieguo: il «procuratore generale») avverso una sentenza del giudice cautelare del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), pronunciata il 12 gennaio 2017 in merito alla determinazione dei giudici competenti a ordinare misure provvisorie e cautelari in materia di disegni e modelli comunitari.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il titolo IX del regolamento n. 6/2002, intitolato «Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari», contiene una sezione 2, intitolata a sua volta «Controversie in tema di contraffazione e validità dei disegni o modelli comunitari», composta dagli articoli da 80 a 92 del medesimo regolamento.

4        L’articolo 80 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Tribunali dei disegni e modelli comunitari», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento».

5        L’articolo 81 dello stesso regolamento, intitolato «Competenza in tema di contraffazione e nullità», prevede quanto segue:

«I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:

a)      per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli comunitari;

b)      per le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;

c)      per le azioni di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati;

d)      per le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari proposte nei procedimenti di cui alla lettera a)».

6        L’articolo 90 del succitato regolamento, intitolato «Misure provvisorie e cautelari», è del seguente tenore:

«1.      In relazione a un disegno o modello comunitario può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari, l’applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, contemplat[e] dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando in forza del presente regolamento sia riconosciuta a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito.

(…)

3.      Un tribunale dei disegni e modelli comunitari la cui competenza è fondata sull’articolo 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può ordinare misure provvisorie e cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione prescritte dal titolo III della Convenzione di esecuzione, sono applicabili sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale».

 Diritto dei Paesi Bassi

7        L’articolo 3 della wet tot uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie betreffende Gemeenschapsmodellen houdende aanwijzing van de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel (Uitvoeringswet EG ‑ verordening betreffende Gemeenschapsmodellen) (legge che dà esecuzione al regolamento dell’Unione europea sui disegni e modelli comunitari, recante designazione del tribunale per i disegni e modelli comunitari), del 4 novembre 2004 (Stb. 2004, n. 573; in prosieguo: la «legge del 4 novembre 2004»), così dispone:

«Per tutte le azioni di cui all’articolo 81 del regolamento [n. 6/2002] è esclusivamente competente in primo grado il tribunale dell’Aia e in un procedimento cautelare il giudice cautelare di detto tribunale».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

8        La Spin Master Ltd è un’impresa con sede a Toronto (Canada) che esercita la propria attività nel settore dei giocattoli. Essa commercializza, con il marchio Bunchems, un giocattolo costituito di palline di plastica che si attaccano tra di loro, disponibili in otto colori. Tali palline permettono di creare ogni tipo di forme e figure.

9        Il 16 gennaio 2015, la Spin Master ha fatto registrare a suo nome, con il numero 002614669‑0002, un modello comunitario per il giocattolo in questione.

10      La High5 Products BV è una società con sede a Waalwijk (Paesi Bassi) che distribuisce, con la denominazione «Linkeez», un giocattolo costituito di palline di plastica che si attaccano tra di loro, anch’esse disponibili in otto colori.

11      Con lettera del 18 novembre 2016, la Spin Master ha intimato alla High5 Products di porre fine alla contraffazione del modello comunitario summenzionato.

12      Poiché la High5 Products non ha ottemperato a tale intimazione, la Spin Master ha proposto un’azione cautelare dinanzi al giudice cautelare del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), per vietare la commercializzazione del giocattolo distribuito dalla High5 Products.

13      Di fronte a un’eccezione di incompetenza sollevata nei suoi confronti, il giudice cautelare del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha ritenuto, in una sentenza del 12 gennaio 2017, di essere competente a conoscere dell’azione cautelare sottopostagli. A tale riguardo, esso si è basato sulla circostanza che, da un lato, il diritto dei Paesi Bassi gli conferisce la competenza a statuire su una domanda della stessa natura fondata su un modello Benelux e, dall’altro, l’articolo 3 della legge del 4 novembre 2004 non implica che esso non sia competente nell’ambito di un procedimento cautelare che dia luogo alla presentazione di una domanda di divieto limitata al territorio dei Paesi Bassi, come quella di cui è stato investito.

14      Il 31 agosto 2018, il procuratore generale ha proposto, avverso la sentenza summenzionata, un ricorso per cassazione nell’interesse della legge dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), per il motivo che, a suo avviso, il giudice cautelare del rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), in quanto giudice designato ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, dispone di una competenza esclusiva in materia di disegni e modelli comunitari, anche in relazione alle misure provvisorie e cautelari.

15      Il giudice del rinvio riferisce che la questione sottopostagli è se l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 osti a che la legislazione di uno Stato membro preveda che la competenza esclusiva degli organi giurisdizionali designati a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del medesimo regolamento sia valida anche per le misure provvisorie e cautelari, ai sensi di tale articolo 90, paragrafo 1.

16      Il giudice del rinvio sottolinea il fatto che, con l’adozione dell’articolo 3 della legge del 4 novembre 2004, il legislatore dei Paesi Bassi ha inteso avvalersi delle conoscenze specifiche in materia di proprietà intellettuale del rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) e del Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello dell’Aia, Paesi Bassi). Esso osserva che la questione della competenza esclusiva degli organi giurisdizionali designati a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 per le misure provvisorie e cautelari ha dato luogo a valutazioni divergenti nella giurisprudenza e nella dottrina, anche in Stati membri diversi dal Regno dei Paesi Bassi.

17      Il giudice del rinvio si interroga sulla corretta interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. In base a una prima interpretazione, il legislatore dell’Unione avrebbe in tal modo introdotto un’eccezione imperativa alla volontà, altrimenti espressa nel regolamento in parola, di favorire la specializzazione dei giudici, non essendo gli Stati membri liberi di attribuire ai tribunali dei disegni e modelli comunitari la competenza esclusiva per conoscere di tutte le domande di misure provvisorie e cautelari in materia di modelli. In base a una seconda interpretazione, il legislatore dell’Unione avrebbe in tal modo unicamente inteso autorizzare gli Stati membri a prevedere, nella loro legislazione nazionale, che la competenza per conoscere di questo tipo di domande sia riconosciuta anche agli altri giudici competenti ad adottare simili misure nelle cause relative ai disegni o modelli nazionali.

18      Secondo lo stesso giudice, è altresì ipotizzabile che, atteso che l’articolo 81 del regolamento n. 6/2002 stabilisce in modo imperativo la competenza interna dei tribunali dei disegni e modelli comunitari per le domande cui detto articolo si riferisce, l’articolo 90 si applichi solo alle misure provvisorie e cautelari di diversa natura.

19      Infine, il giudice del rinvio precisa che l’annullamento di una sentenza a seguito di un ricorso nell’interesse della legge proposto dal procuratore generale non influisce sulla situazione giuridica delle parti interessate da tale sentenza, poiché si dibatte, in tal caso, solo su un punto di diritto sollevato in numerose cause e che è oggetto di valutazioni divergenti.

20      Stante quanto precede, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento [n. 6/2002] debba essere interpretato nel senso che esso prevede un’attribuzione vincolante, a tutti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in esso menzionati, della competenza a ordinare misure provvisorie e cautelari, oppure se esso lasci liberi gli Stati membri – del tutto o in parte – di affidare detta competenza di ordinare siffatte misure in via esclusiva agli organi giurisdizionali designati come tribunali dei disegni e modelli comunitari (di primo e di secondo grado), ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli comunitari».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

21      Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, la presentazione di un ricorso per cassazione nell’interesse della legge rientra nella competenza esclusiva del procuratore generale ed è diretta all’annullamento di una decisione giurisdizionale una volta esauriti i mezzi di ricorso ordinari a disposizione delle parti. Qualora un simile ricorso per cassazione sia accolto, la decisione giurisdizionale in questione è annullata senza che si configuri, tuttavia, una modifica della situazione inter partes.

22      Il governo dei Paesi Bassi indica che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile giacché il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi su un ricorso nell’interesse della legge proposto dal procuratore generale, che costituisce un mezzo di ricorso inteso a garantire l’uniformità del diritto e della sua evoluzione a livello nazionale.

23      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’articolo 267 TFUE non subordini la possibilità di adire la Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formuli le questioni pregiudiziali, i giudici nazionali possono tuttavia adire la Corte unicamente se dinanzi a essi sia pendente una lite e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenze del 25 giugno 2009, Roda Golf & Beach Resort, C‑14/08, EU:C:2009:395, punti 33 e 34, e del 16 giugno 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 24).

24      A tale riguardo, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle conclusioni, ciò che rileva è unicamente che il giudice che chiede l’assistenza della Corte eserciti una funzione giurisdizionale e che ritenga necessaria, per pronunciarsi, un’interpretazione del diritto dell’Unione. La circostanza che la situazione tra le parti della controversia all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale non possa più essere modificata all’esito della stessa non è in grado di influire su tali considerazioni, le quali attengono alla natura delle funzioni esercitate dal giudice del rinvio.

25      Inoltre, occorre rammentare che, sebbene i termini «emanare la sua sentenza», ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, comprendano tutta la procedura che conduce alla decisione del giudice del rinvio, essi devono essere tuttavia interpretati in maniera ampia per evitare che molte questioni procedurali vengano considerate irricevibili e non possano costituire oggetto di interpretazione da parte della Corte e che quest’ultima non sia in grado di conoscere dell’interpretazione di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2015, Fahnenbrock e a., C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 e C‑578/13, EU:C:2015:383, punto 30, e del 16 giugno 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 28).

26      Da quanto precede deriva che, quando un giudice le cui decisioni non sono impugnabili, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, nutre dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito di un ricorso per cassazione nell’interesse della legge, esso è tenuto a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte anche se la situazione inter partes non sarà modificata all’esito della decisione adottata dalla Corte in via pregiudiziale.

27      Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla questione pregiudiziale

28      Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che esso prevede che i tribunali degli Stati membri competenti a ordinare misure provvisorie o cautelari in relazione a un disegno o modello nazionale siano parimenti competenti a ordinare misure del genere in relazione a un disegno o modello comunitario oppure se gli Stati membri siano, in tutto o in parte, liberi di attribuire una competenza esclusiva a tale riguardo ai soli organi giurisdizionali designati quali tribunali dei disegni e modelli comunitari.

29      L’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 dispone che in relazione a un disegno o modello comunitario può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari, l’applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, contemplate dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando in forza del regolamento in parola sia riconosciuta a un tribunale dei disegni e modelli comunitari di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito.

30      L’interrogativo del giudice del rinvio verte in particolare sulla prima parte della disposizione succitata, vale a dire la determinazione dei giudici competenti all’interno di ciascuno Stato membro a ordinare misure provvisorie e cautelari in relazione a un disegno o modello comunitario.

31      Si deve ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 22 giugno 2016, Thomas Philipps, C‑419/15, EU:C:2016:468, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

32      Dalla lettera dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 risulta che un soggetto può chiedere che vengano ordinate misure provvisorie e cautelari in relazione a un disegno o modello comunitario non soltanto ai tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro, ma anche a qualsiasi tribunale di tale Stato competente ad adottare simili misure in relazione a disegni o modelli nazionali. A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle conclusioni, l’impiego del termine «compresi» conferma che non deve necessariamente trattarsi di un giudice specializzato.

33      Tale constatazione non è messa in discussione dall’impiego del termine «può» all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. L’impiego di tale termine non può essere interpretato nel senso che la disposizione in questione accorda agli Stati membri un potere discrezionale quanto all’attribuzione della competenza in materia di misure provvisorie e cautelari in relazione a un disegno o modello comunitario. Come rileva l’avvocato generale al paragrafo 66 delle conclusioni, infatti, il termine «può» si riferisce quindi unicamente ai soggetti che intendano adire un tribunale affinché questo disponga una misura provvisoria o cautelare riguardante una delle azioni contemplate all’articolo 81 del regolamento n. 6/2002.

34      Inoltre, sebbene il governo dei Paesi Bassi sostenga che tale disposizione non disciplina la competenza interna degli organi giurisdizionali all’interno di uno Stato membro, bensì precisa le norme di competenza internazionale in materia di misure provvisorie e cautelari, da una lettura esaustiva della medesima disposizione risulta tuttavia che solo alla sua seconda parte, che non è oggetto, in quanto tale, della questione posta dal giudice del rinvio, può essere attribuita una simile portata, la quale non ha alcuna incidenza sulla questione della determinazione degli organi giurisdizionali competenti, all’interno di ciascuno Stato membro, a ordinare misure provvisorie e cautelari in relazione a un disegno o modello comunitario.

35      Peraltro, contrariamente a quanto afferma il suddetto governo, la constatazione di cui al punto 32 della presente sentenza è confermata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

36      A tale proposito, occorre rilevare che la succitata disposizione fa parte del titolo IX del suddetto regolamento, intitolato «Competenza e procedura delle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari». Più precisamente, essa è contenuta nella sezione 2 di tale titolo, intitolata «Controversie in tema di contraffazione e validità dei disegni o modelli comunitari», che riunisce gli articoli da 80 a 92 del regolamento in parola.

37      Orbene, dall’impianto sistematico del regolamento n. 6/2002 deriva che le disposizioni figuranti in tale sezione 2 contengono norme specifiche di competenza giurisdizionale in materia di azioni per contraffazione o di nullità di disegni o modelli comunitari. Tali specifiche norme si distinguono altresì dalle norme di competenza specifiche delle controversie relative ai disegni e modelli comunitari diverse dalle azioni per contraffazione e di nullità, contemplate nella sezione 3 del titolo IX dello stesso regolamento.

38      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il governo dei Paesi Bassi, le misure provvisorie e cautelari riguardanti un disegno o un modello comunitario, di cui all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, da un lato, sono relative alle azioni per contraffazione o di nullità contemplate all’articolo 81 del medesimo regolamento e, dall’altro, possono essere ordinate dai tribunali di uno Stato membro che sono competenti ad adottare simili misure in relazione a disegni e modelli nazionali.

39      A tale riguardo, la portata dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non può essere diversa da quella delle altre disposizioni della sezione 2 del titolo IX dello stesso regolamento, giacché, come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 50 delle conclusioni, detto articolo 90, paragrafo 1, al pari degli articoli da 82 a 89 del regolamento in parola, opera un rinvio alle azioni menzionate all’articolo 81 del medesimo regolamento.

40      Una simile interpretazione del succitato articolo 90, paragrafo 1, risponde, inoltre, agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 6/2002. Invero, il legislatore dell’Unione, con l’istituzione di tribunali dei disegni e modelli comunitari all’interno di ciascuno Stato membro, ha senz’altro inteso instaurare una specializzazione degli organi giurisdizionali competenti in materia di disegni e modelli comunitari al fine, come indica il considerando 28 di tale regolamento, di contribuire a un’interpretazione uniforme dei requisiti di validità di questi ultimi.

41      Tuttavia, sebbene il perseguimento di tale obiettivo di interpretazione uniforme sia del tutto fondato per quanto riguarda i procedimenti giurisdizionali vertenti sul merito di azioni per contraffazione o di nullità, il legislatore dell’Unione ha altresì ricordato, al considerando 29 del regolamento n. 6/2002, che i diritti conferiti dai disegni o modelli dovevano essere fatti osservare efficacemente in tutto il territorio dell’Unione. Pertanto, per quanto riguarda le domande di misure provvisorie e cautelari in materia di contraffazione o di validità, esso ha potuto far prevalere imperativi di prossimità e di efficacia sull’obiettivo di specializzazione.

42      L’attribuzione della competenza ad adottare simili misure a qualsiasi giudice di uno Stato membro competente ad adottare misure della stessa natura in relazione a disegni o modelli nazionali può in tal modo far cessare rapidamente e efficacemente atti che pregiudicano i diritti di titolari di un disegno o modello comunitario.

43      Del resto, l’effetto delle suddette misure provvisorie e cautelari è, per natura, limitato nel tempo e la loro concessione da parte del giudice competente in materia non può pregiudicare l’esito dell’azione per contraffazione o di nullità avviata nel merito, che rientra nella competenza esclusiva dei tribunali dei disegni e modelli comunitari.

44      Da tutto quanto precede risulta che l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che esso prevede che i tribunali degli Stati membri competenti a ordinare misure provvisorie o cautelari in relazione a un disegno o modello nazionale sono parimenti competenti a ordinare misure del genere in relazione a un disegno o modello comunitario.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che esso prevede che i tribunali degli Stati membri competenti a ordinare misure provvisorie o cautelari in relazione a un disegno o modello nazionale sono parimenti competenti a ordinare misure del genere in relazione a un disegno o modello comunitario.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.