Language of document : ECLI:EU:C:2019:590

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 10 luglio 2019(1)

Causa C467/18

Rayonna prokuratura Lom

contro

EP

con l’intervento di:

HO

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria)]

«Questione pregiudiziale – Direttive 2012/13/UE, 2013/48/UE e (UE) 2016/343 – Ambito di applicazione – Attività di polizia – Istruttoria penale da parte del pubblico ministero – Procedimento penale speciale per l’adozione di misure mediche coercitive – Ricovero coatto in un istituto psichiatrico in applicazione di una legge non penale – Controllo giurisdizionale effettivo del rispetto del diritto dell’indagato o imputato ad essere informato e ad avvalersi di un difensore – Presunzione di innocenza – Persone vulnerabili»






1.        Il presente rinvio pregiudiziale verte sull’applicazione delle direttive 2012/13/UE (2), 2013/48/UE (3) e (UE) 2016/343 (4) nel procedimento penale a carico di una persona che, a partire dal suo arresto in quanto sospettata di un grave reato, ha mostrato sintomi di infermità mentale ed è quindi stata ricoverata coattivamente in un istituto psichiatrico.

2.        Tali direttive prevedono «norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati [nei procedimenti penali]», intese a «rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale» (5).

3.        Alla luce di tale finalità, ci si potrebbe chiedere se le tre direttive siano intese ad essere applicate nei procedimenti penali il cui esito, presumibilmente e ragionevolmente, non formerà oggetto di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri. Finora questa obiezione non è stata accolta dalla Corte (6). Forse in futuro, tenuto conto dell’evoluzione dei rinvii pregiudiziali in questa specifica materia, sarà opportuno modificare siffatto orientamento giurisprudenziale.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Direttiva 2012/13

4.        L’articolo 1 («Oggetto») recita quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. (…)».

5.        L’articolo 2 («Ambito di applicazione») così dispone:

«1.      La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

(…)».

6.        L’articolo 3 («Diritto all’informazione sui diritti») prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

a)      il diritto a un avvocato;

(…)

c)      il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

(…)

2.      Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».

7.        Ai sensi dell’articolo 4 («Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto»):

«1.      Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

(…)».

8.        L’articolo 6 («Diritto all’informazione sull’accusa») stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2.      Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3.      Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4.      Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

2.      Direttiva 2013/48

9.        A norma dell’articolo 1 («Oggetto»):

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali (…) ad avvalersi di un difensore, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari».

10.      Conformemente all’articolo 2 («Ambito di applicazione»):

«1.      La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

(…)

3.      La presente direttiva si applica, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, altresì alle persone diverse da indagati o imputati che, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, diventano indagati o imputati.

(…)».

11.      A tenore dell’articolo 3 («Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale»):

«1.      Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

2.      Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:

a)      prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)      quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);

c)      senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

d)      qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.

(…)».

12.      L’articolo 12 («Mezzi di ricorso») così dispone:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati in un procedimento penale, così come le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.

(…)».

13.      L’articolo 13 («Persone vulnerabili») enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che, nell’applicazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare esigenze di indagati e imputati vulnerabili».

3.      Direttiva 2016/343

14.      Ai sensi dell’articolo 1 («Oggetto»):

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a)      alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b)      il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

15.      L’articolo 2 («Ambito di applicazione») così dispone:

«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

16.      L’articolo 3 («Presunzione di innocenza») così recita:

«Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».

17.      L’articolo 6 («Onere della prova») stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

(…)».

18.      L’articolo 10 («Mezzi di ricorso») così prevede:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva.

2.      Fatti salvi le norme e i sistemi nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento».

B.      Diritto bulgaro

1.      Nakazatelen kodeks (Codice penale)

19.      L’articolo 33 dispone che non è penalmente responsabile la persona che abbia agito in uno stato di demenza tale da impedirgli di comprendere la natura o il significato dei suoi atti o di controllare il suo comportamento (7).

20.      Ai sensi dell’articolo 89, una persona abbia compiuto un atto pericoloso per la società in stato di non imputabilità può essere sottoposta a trattamento obbligatorio in un ospedale psichiatrico specializzato.

2.      Nakazatelno protsesualen kodeks (Codice di procedura penale; in prosieguo: l«NPK»)

21.      L’articolo 24, paragrafo 1, stabilisce che non può essere avviato un procedimento penale o, se avviato, deve essere archiviato, se gli atti compiuti non costituiscono reato.

22.      L’articolo 46 disciplina le funzioni del pubblico ministero nel procedimento penale, attribuendogli l’esercizio dell’azione penale e la direzione dell’istruttoria.

23.      L’articolo 70 riguarda il procedimento di ricovero preventivo dell’imputato che soffra di un’infermità mentale in un istituto psichiatrico per un esame clinico. Tale ricovero è disposto dall’autorità giudiziaria su richiesta del pubblico ministero, in esito a un procedimento incidentale in cui è necessaria la presenza di un difensore.

24.      L’articolo 94, paragrafo 1, punto 2, e paragrafo 3, prevede l’intervento obbligatorio nel procedimento penale di un difensore nel caso in cui l’imputato sia affetto da disturbi psichici, disponendo che l’organo competente deve designare come difensore un avvocato.

25.      L’articolo 242, paragrafo 2, collocato nel capo dedicato agli atti del pubblico ministero conclusivi dell’istruttoria, impone a quest’ultimo di verificare se durante le indagini siano stati rispettati i diritti procedurali dell’imputato. In caso negativo, deve chiedere che siano corrette le violazioni o procedere esso stesso alla loro correzione.

26.      L’articolo 243, paragrafo 1, punto 1, prevede che il pubblico ministero dispone l’archiviazione del procedimento penale nelle ipotesi di cui all’articolo 24, paragrafo 1 (vale a dire, quando i fatti non costituiscano reato).

27.      Ai sensi dell’articolo 247, relativo alla preparazione del giudizio orale, quest’ultimo è introdotto dall’atto di imputazione del pubblico ministero.

28.      A norma dell’articolo 248, spetta al giudice relatore accertare, inter alia, se durante la fase istruttoria siano stati rispettati i diritti procedurali dell’indagato (paragrafo 2, punto 3). In caso di violazione, detto giudice indica le irregolarità riscontrate e rimette gli atti al pubblico ministero affinché le corregga conformemente all’articolo 242, paragrafo 2.

29.      L’articolo 427 apre la sezione relativa all’applicazione di misure mediche coercitive ai sensi dell’articolo 89 del Codice penale. Spetta al pubblico ministero proporle e al tribunale di primo grado disporle, fatta salva la possibilità di appello dinanzi a un organo giurisdizionale superiore.

30.      Gli articoli da 428 a 431 disciplinano il procedimento per l’adozione di tali misure, che comprende un’audizione con l’intervento del pubblico ministero e del difensore dell’interessato.

3.      Zakon za zdraveto (legge sulla sanità)

31.      Ai sensi dell’articolo 155, le persone affette da infermità psichiche che richiedono un trattamento speciale (definite all’articolo 146) sono sottoposte a ricovero coatto e trattamento obbligatorio qualora, a causa della loro infermità, possano commettere un reato e rappresentino un pericolo per i familiari, le persone vicine o la società o costituiscano una grave minaccia alla loro salute.

32.      Gli articoli 156 e seguenti disciplinano il procedimento per disporre il ricovero coatto, in cui la decisione spetta al tribunale distrettuale della residenza dell’interessato. A tal fine sono necessarie una richiesta del pubblico ministero, una perizia psichiatrica e un’audizione con la partecipazione dell’interessato (se il suo stato di salute lo consente), del suo difensore e di uno psichiatra.

33.      L’articolo 165, paragrafo 1, prevede l’applicazione in via suppletiva dell’NPK.

II.    Fatti e questioni pregiudiziali

34.      Nelle prime ore del 26 agosto 2015 veniva rinvenuto nella pubblica strada della città di Medkovets (Lom, Bulgaria) un corpo privo di vita che presentava segni violenza.

35.      Alle ore 6, gli agenti di polizia, giunti presso il domicilio della vittima, trovavano il figlio di questa, EP, sulle cui gambe erano visibili macchie di sangue. Dalle risposte fornite in un primo interrogatorio, durante il quale ammetteva di avere commesso il delitto (8), emergeva che egli era affetto da disturbi mentali, cosicché veniva arrestato e condotto presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Lom.

36.      Il 26 agosto 2015 venivano effettuati accertamenti sul luogo del delitto e venivano sentiti i testimoni. Essi dichiaravano che EP soffriva di una patologia psichica ed era stato ricoverato in più occasioni. Da una perizia psichiatrica risultava che EP soffriva di schizofrenia paranoide e che, tra il 25 e il 26 agosto 2015, si trovava in uno stato di permanente disturbo della coscienza e non era pertanto in grado di comprendere la natura e il significato della sua condotta.

37.      Il 12 settembre 2015, il Rayonen sad Lom (Tribunale distrettuale di Lom, Bulgaria) ordinava il ricovero coatto di EP in un istituto psichiatrico, secondo la procedura di cui alla legge sulla sanità. Tale situazione si è protratta almeno fino alla data del rinvio pregiudiziale.

38.      Il 7 luglio 2016 l’Okrazhna prokuratura Montana (procura distrettuale della Repubblica di Montana, Bulgaria) disponeva l’archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti di EP, in base al rilievo che «il potenziale imputato è ricoverato per un trattamento coattivo e, per tale ragione, egli non ha ancora una regolare posizione processuale».

39.      La Apelativna prokuratura Sofia (procura della Repubblica presso la Corte d’appello di Sofia, Bulgaria), nella sua qualità di superiore gerarchico di quella di Montana, ordinava a quest’ultima di riaprire il procedimento penale, non essendovi luogo alla sua sospensione, il che accadeva in data 29 dicembre 2017.

40.      Il 1o marzo 2018 la procura della Repubblica di Montana disponeva l’archiviazione del procedimento penale, in quanto si trattava di «un atto doloso commesso dal soggetto EP in stato di non imputabilità».

41.      Tale provvedimento veniva notificato solo alla figlia della vittima e passava in giudicato il 10 marzo 2018.

42.      Chiamato a risolvere una questione di competenza negativa tra i tribunali distrettuali di Lom e di Lukovit, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) ha dichiarato che spettava al giudice di Lukovit conoscere del procedimento penale relativo al ricovero di EP conforme alla NPK.

43.      In tale contesto, il Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il presente procedimento pendente dinanzi al presente Collegio, diretto all’adozione di misure mediche coattive integranti un’espressione del potere coercitivo dello Stato nei confronti di persone che – in base agli accertamenti della procura della Repubblica – abbiano tenuto una condotta pericolosa per la collettività, rientri nel campo di applicazione della direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale.

2)      Se le disposizioni processuali bulgare che disciplinano il procedimento speciale per l’adozione di misure mediche coercitive a norma degli articoli 427 e seguenti dell’NPK (Nakazatelno-protsesualen kodeks) (Codice di procedura penale bulgaro), secondo cui il giudice non può rinviare il procedimento alla procura della Repubblica richiedendole di sanare errori processuali essenziali commessi nell’ambito della fase che precede il processo penale, ma può invece unicamente accogliere o respingere la domanda in tal senso proposta, rappresentino un mezzo di ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2013/48/UE e dell’articolo 8 della direttiva 2012/13/UE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce alla persona il diritto di impugnare giudizialmente eventuali violazioni dei suoi diritti commesse nella fase che precede il processo.

3)      Se la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE si applichino ai procedimenti penali (nella fase istruttoria) allorché il diritto nazionale, nella specie il codice di procedura penale, non conosce la figura giuridica dell’“indagato” e, nell’ambito di detta fase, la procura della Repubblica non considera il soggetto formalmente come imputato in quanto muove dall’assunto che l’omicidio oggetto delle indagini sia stato commesso quando la persona si trovava in stato di non imputabilità, e sospende pertanto il procedimento penale senza informare la persona interessata, chiedendo al giudice di adottare nei suoi confronti misure mediche coercitive.

4)      Se la persona nei cui confronti sia stato richiesto un trattamento obbligatorio sia “indagata” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE e dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, ove – in occasione del primo accesso sul luogo del delitto e dell’adozione delle misure di indagine iniziali nell’appartamento della vittima e di suo figlio – un agente di polizia, dopo aver rinvenuto tracce di sangue sul corpo di quest’ultimo, gli abbia chiesto i motivi dell’uccisione della madre e del trasporto del suo cadavere sulla strada e, dopo aver ricevuto risposta, lo abbia ammanettato. In caso affermativo, se già in quel momento la persona debba essere informata, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE e, in una siffatta ipotesi, in che modo occorra tener conto, nel fornire le informazioni, delle particolari necessità della persona ai sensi del paragrafo 2, se l’agente di polizia era a conoscenza dei disturbi psichici che l’affliggono.

5)      Se disposizioni nazionali, come quelle applicabili nella specie, che di fatto autorizzano una privazione della libertà mediante ricovero coatto in un ospedale psichiatrico nell’ambito di un procedimento previsto dalla Zakon za zdraveto (legge sulla sanità) (misura coatta preventiva che viene disposta quando è comprovato che la persona è affetta da una patologia mentale e che vi è il rischio che commetta un reato, ma non in ragione di un reato già commesso) siano compatibili con l’articolo 3 della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, quando il motivo reale dell’introduzione del procedimento è un atto in relazione al quale è stato avviato un procedimento penale a carico della persona sottoposta a trattamento e, in tal modo, all’atto dell’arresto, viene eluso il diritto a un processo equo conforme alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, nel senso che deve trattarsi di un procedimento nell’ambito del quale il giudice può verificare il rispetto delle regole processuali e anche il sospetto alla base dell’arresto, oltre alla legittimità dell’obiettivo perseguito con la misura in parola, controllo che il giudice è tenuto a compiere quando la persona è stata arrestata in base al procedimento previsto nel codice di procedura penale.

6)      Se la nozione di presunzione di innocenza ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2016/343 ricomprenda anche la presunzione che persone non imputabili non abbiano commesso l’atto integrante un pericolo per la collettività e che la procura della Repubblica contesta loro, presunzione operante sino a quando non sia provato il contrario in conformità delle regole processuali (nel procedimento penale nel rispetto dei diritti della difesa).

7)      Se disposizioni nazionali che riconoscono al giudice adito diversi poteri in relazione all’esame della legittimità della fase che precede il processo penale, da compiersi d’ufficio, a prescindere dal fatto che

a)      il giudice esamini un atto della procura della Repubblica contenente i capi di imputazione in cui si afferma che una determinata persona, mentalmente sana, ha commesso un omicidio (articolo 249, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 4, del codice di procedura penale), oppure

b)      il giudice esamini una domanda della procura della Repubblica in cui si afferma che la persona ha commesso un omicidio ma che non è punibile a causa dei disturbi psichici da cui è affetta, e con cui è richiesto che sia disposto giudizialmente l’esercizio del potere coercitivo della Stato per finalità di trattamento,

garantiscano alle persone vulnerabili un mezzo di ricorso effettivo come previsto dall’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 12 della direttiva 2013/48/UE e dall’articolo 8, punto 2, in combinato disposto con articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE, e se i diversi poteri riconosciuti al giudice, che variano a seconda della tipologia di procedimento il quale dipende – a sua volta – dal fatto che la persona indicata come autore del reato sia o meno mentalmente sana così da poter rispondere penalmente, siano compatibili con il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

44.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 17 luglio 2018, accompagnata da una richiesta di applicazione del procedimento d’urgenza, che non è stata accolta.

45.      Hanno presentato osservazioni scritte EP, i governi ceco e dei Paesi Bassi nonché la Commissione. Si è ritenuta non necessaria la celebrazione di un’udienza.

IV.    Valutazione

A.      Osservazioni preliminari

46.      Il compito della Corte di giustizia nel rispondere alle questioni pregiudiziali consiste nel fornire al giudice del rinvio un’interpretazione delle norme del diritto dell’Unione che possa essergli utile per dirimere la controversia. Non le spetta invece esprimere giudizi sulle circostanze di fatto né sul comportamento tenuto dalle autorità nazionali competenti nel corso dei procedimenti, penali o di altra natura, che hanno preceduto il rinvio pregiudiziale.

47.      La Corte, nell’esercizio delle sue funzioni di interpretazione del diritto dell’Unione, non deve nemmeno stabilire se siano state rispettate in un caso specifico le disposizioni delle direttive applicabili ai procedimenti penali (9) e se si siano verificate o meno, in concreto, le violazioni dei pertinenti diritti (10).

48.      Le direttive di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione contengono norme sul comportamento delle autorità competenti volte a tutelare, nei procedimenti penali, i diritti degli indagati o imputati, sotto una triplice prospettiva: i) questi ultimi devono essere informati in merito ai loro diritti procedurali e alle accuse elevate nei loro confronti (direttiva 2012/13); ii) possono essere assistiti da un difensore e la loro detenzione deve essere portata a conoscenza di terzi con i quali essi possano comunicare (direttiva 2013/48) e iii) godono della presunzione di innocenza (direttiva 2016/343).

49.      Poiché le tre direttive citate riguardano soltanto i procedimenti penali, non si applicano ai ricoveri psichiatrici coatti disposti per motivi strettamente medici, conformemente alle leggi che disciplinano la sanità pubblica. Tali ricoveri coatti devono ovviamente essere soggetti a controllo giurisdizionale, dal momento che è in gioco la libertà delle persone, ma ciò non significa che le procedure per disporli abbiano natura penale.

50.      In base alle informazioni contenute nel fascicolo, nel caso di specie sono coesistiti due tipi di interventi:

–      quello corrispondente all’applicazione della legge sulla sanità (articoli 155 e segg.), sulla cui base il Rayonen sad Lom (Tribunale distrettuale di Lom) ha ritenuto inizialmente che EP dovesse essere ricoverato coattivamente in un istituto psichiatrico;

–      quello corrispondente al procedimento penale avviato dal pubblico ministero, dopo la cui archiviazione il giudice del rinvio (il Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit)] deve infine pronunciarsi sul ricovero conforme alla NPK. Le tre direttive sopra citate si applicano solo in quest’ultimo procedimento.

51.      Dalla risposta della Corte devono pertanto escludersi le questioni concernenti l’applicazione delle direttive al procedimento previsto dalla legge sulla sanità. Quest’ultima consente il ricovero forzato delle persone affette da disturbi psichiatrici le quali, a causa degli stessi, possano commettere un reato e rappresentino un pericolo per le loro famiglie, altre persone o la società o costituiscano una grave minaccia alla loro salute.

52.      Si tratta di un procedimento per il quale è competente l’autorità giudiziaria, la quale, previo espletamento di una fase probatoria, opterà, ove lo ritenga appropriato, per la detenzione in un istituto psichiatrico per periodi di tempo prorogabili. Detto procedimento non ha dunque natura penale e, pertanto, non è oggetto di nessuna delle direttive citate (l’articolo 1 delle stesse, nel definire il rispettivo oggetto, lo circoscrive al procedimento penale).

53.      Il giudice del rinvio osserva che, secondo la prassi nazionale, una persona che abbia commesso un reato in stato di infermità mentale può essere ricoverata coattivamente in un ospedale psichiatrico in applicazione della legge sulla sanità, senza seguire il consueto iter dei procedimenti penali (11). Anche se così fosse, ciò che qui rileva è che il procedimento previsto dalla legge sulla sanità non riveste carattere penale. Qualora, in un caso specifico, esso venga utilizzato in modo distorto, i rimedi a tale disfunzione di fatto devono essere trovati nel diritto nazionale (12).

54.      La mia analisi non seguirà l’enunciato delle nove questioni pregiudiziali, il cui contenuto, peraltro, si sovrappone. Ritengo preferibile esaminare separatamente ciascuna delle direttive per trarre dalla loro interpretazione gli elementi di valutazione che possono essere di ausilio al giudice del rinvio.

B.      L’incidenza della direttiva 2012/13

1.      Per quanto riguarda i diritti che devono essere rispettati

55.      Detta direttiva contiene norme con le quali essa mira a tutelare, nei procedimenti penali, determinati diritti degli indagati o imputati. In particolare, essa conferisce loro il diritto di ricevere tempestivamente informazioni in merito a taluni diritti procedurali e quello di essere informati delle imputazioni elevate a loro carico.

56.      Si definisce indagato la persona alla quale l’autorità competente comunica («che [sia] messa a conoscenza») che sussistono indizi della sua partecipazione a un reato (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13).

57.      Alla qualità di indagato può sommarsi quella di arrestato o detenuto. Gli articoli 4 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 si riferiscono specificamente a tale situazione, imponendo agli Stati membri di garantire che le persone che si trovino in siffatte circostanze «ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto» (articolo 4) e siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione (articolo 6).

58.      La nozione di imputato si colloca ad un livello qualitativamente superiore, in quanto presuppone che l’autorità competente (generalmente il pubblico ministero) abbia già formulato una specifica imputazione, attribuendo alla persona di cui trattasi la responsabilità di un reato.

59.      La tutela di tali diritti spetta ovviamente alle autorità che intervengono in ciascuna delle fasi processuali. In particolare, ciò deve valere allorché, in un contesto penale (13), le forze di polizia effettuano un arresto (14) o il pubblico ministero formula l’accusa.

60.      La direttiva 2012/13 si applica, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, fino al momento della conclusione del procedimento. Si intende come tale la «decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

61.      Tale formulazione consente di includere nei suoi termini l’ipotesi in cui il processo penale non si concluda con una condanna in senso stretto, bensì con una misura di sicurezza consistente nel ricovero coatto, in un istituto psichiatrico o struttura analoga, della persona dichiarata non imputabile a causa della sua infermità psichica.

62.      Infatti, in un settore vicino, l’articolo 1, lettera b), della decisione quadro 2008/909/GAI (15) definisce la «pena» come «qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale». Più nello specifico, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), di detta decisione quadro menziona l’ipotesi in cui «la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico».

63.      Ciò posto, l’analisi delle norme procedurali nazionali in relazione alla direttiva 2012/13 consente di fornire una risposta al giudice del rinvio.

64.      Ai sensi dell’NPK, il procedimento penale può concludersi, oltre che con l’assoluzione, con l’irrogazione di una pena (secondo il procedimento ordinario) o l’imposizione di una misura medica coercitiva (secondo il procedimento speciale di cui agli articoli 427 e segg.). La reazione alla commissione del reato, vale a dire la pena, si converte in ricovero psichiatrico coatto se l’autore lo ha commesso in situazione di non imputabilità per infermità mentale.

65.      Sia l’irrogazione della pena che l’imposizione della misura medica coercitiva, in quanto conseguenza della commissione del reato (16), presuppongono, secondo il diritto nazionale, l’espletamento di un vero procedimento penale, e ciò implica che nel corso delle stesso debbano essere rispettati i diritti tutelati dalla direttiva 2012/13. Ritengo che non si possano escludere, in nessuna delle due ipotesi, le garanzie previste da detta direttiva.

66.      Questione diversa è che, proprio a motivo della condizione psichica dell’indagato o imputato, le informazioni che devono essergli fornite sui suoi diritti possano essere oggetto di una certa modulazione. In alcuni casi particolari di infermità psichica, la consegna all’interessato di un documento indicante i suoi diritti sarebbe inutile, in quanto egli non sarebbe in grado di comprenderli, e sia tale formalità sia la comunicazione delle imputazioni a suo carico possono essere realizzate tramite il suo difensore, dato che, come esporrò più avanti, l’assistenza di quest’ultimo è assolutamente imprescindibile.

67.      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 stabilisce infatti che le informazioni sui diritti degli indagati o imputati devono essere fornite tenendo conto della loro situazione, qualora si tratti di «persone in condizioni di vulnerabilità». Rientrano in tale espressione le persone affette da gravi carenze psichiche, la cui comprensione delle informazioni potrebbe essere pressoché nulla.

68.      La finalità di detta disposizione è che tali informazioni possano essere ricevute e assimilate dal destinatario. Ciò è sottolineato dalla «tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali» (17), laddove illustra la «misura E» («garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili») e indica che, «al fine di garantire l’equità del procedimento, è importante rivolgere particolare attenzione agli indagati o imputati che non sono in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato del procedimento per ragioni ad esempio di età o di condizioni mentali o fisiche» (18).

69.      Qualora si tratti di una persona inferma di mente affetta da grave incapacità psichica (ipotesi che sembra ricorrere nel presente procedimento), ai fini della comunicazione delle informazioni può essere opportuna l’assistenza di una terza persona che agisca in sua vece (19). Ad ogni modo, spetta al diritto interno definire le soluzioni necessarie per integrare la capacità di persone che non sono in grado di agire autonomamente (20).

2.      I mezzi di ricorso per la tutela di tali diritti

70.      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, si deve assicurare che gli indagati o imputati ai quali non sono state fornite le informazioni dovute (ai sensi di detta direttiva) possano contestare tale omissione «secondo le procedure del diritto nazionale».

71.      Il giudice di rinvio afferma che, nel procedimento speciale per disporre il ricovero coatto di persone non imputabili (articoli 427 e segg. dell’NPK), diversamente che nei procedimenti ordinari, non si può verificare se siano occorse violazioni di diritti durante l’istruttoria esperita dal pubblico ministero.

72.      Secondo detto giudice, se l’istruttoria del pubblico ministero si conclude con un provvedimento di archiviazione in quanto l’accusato non è imputabile, ciò apre la strada affinché il medesimo giudice disponga il ricovero coatto. In tale fase potrebbero emergere eventuali violazioni precedenti di diritti, occorse durante le indagini, senza che l’organo giurisdizionale possa valutare l’opportunità di sanare i vizi rilevati (ad esempio, ordinando la retrocessione degli atti alla fase istruttoria). Il giudice del rinvio afferma di potere soltanto disporre o escludere il ricovero coatto.

73.      Esso si chiede se, in siffatte circostanze, sia rispettato il diritto di accesso a mezzi di ricorso effettivi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, per contestare il rifiuto dell’autorità competente di fornire le dovute informazioni all’indagato o imputato, o la mancata comunicazione delle stesse.

74.      Sebbene spetti al giudice del rinvio interpretare il proprio diritto, non sembra che si possa escludere un ricorso (basato sull’articolo 243, paragrafo 3, dell’NPK) avverso la decisione di archiviazione assunta dal pubblico ministero, nel caso in cui venga successivamente avviato il procedimento (speciale) disciplinato dagli articoli 427 e segg. di detto codice. Tale ricorso potrebbe fondarsi sulla violazione dei diritti dell’indagato o imputato durante la fase precedente alla decisione del giudice che deve stabilire, su richiesta del pubblico ministero, se debba procedersi al ricovero coatto. Resterebbe quindi aperta una possibilità di impugnazione, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2012/13.

75.      Il giudice del rinvio sembra accogliere tale soluzione laddove rileva, al punto 62 dell’ordinanza di rinvio, che, se gli articoli 427 e segg. dell’NPK non garantiscono un mezzo di ricorso effettivo, si «potrebbe[ro] applicare in via analogica le garanzie processuali previste nella procedura ordinaria» (21).

76.      Se tale interpretazione non fosse possibile, le norme processuali bulgare, secondo la descrizione datane dal giudice del rinvio (22), potrebbero non garantire il diritto a un ricorso effettivo a norma dell’articolo 8 della direttiva 2012/13, poiché nessun giudice avrebbe la facoltà di valutare se, nella fase precedente a quella degli articoli 427 e segg. dell’NPK, siano stati rispettati i diritti tutelati dalla menzionata direttiva. In tal caso, spetterebbe all’ordinamento giuridico interno trarre le conseguenze (se del caso, l’eventuale retrocessione degli atti al fine di sanare le irregolarità commesse) di dette violazioni, qualora ledano gravemente le garanzie processuali dell’interessato.

77.      Infine, non si deve dimenticare che, nel procedimento disciplinato dagli articoli 427 e segg. dell’NPK, è obbligatoria la partecipazione del difensore dell’interessato all’udienza che deve svolgersi dinanzi al giudice cui spetta la decisione in merito al ricovero coatto (23). In detta udienza, ovviamente, l’avvocato potrà dedurre a difesa del suo cliente tutti i motivi di opposizione al ricovero coatto, compresi quelli basati su eventuali irregolarità commesse dalle autorità competenti durante la fase istruttoria del procedimento penale.

C.      L’incidenza della direttiva 2013/48

1.      Per quanto riguarda i diritti da rispettare

78.      Con tale direttiva si garantisce agli indagati o imputati che, nei procedimenti penali, hanno diritto ad avvalersi di un difensore e a che la loro detenzione sia portata a conoscenza di terzi con i quali essi possano comunicare.

79.      Per quanto riguarda le nozioni di indagato o imputato, nonché quella di autorità competenti, nell’ambito della direttiva 2013/48, rinvio alle considerazioni svolte in relazione alla direttiva 2012/13. In particolare, la direttiva 2013/48 si riferisce espressamente alla «polizia o (…) altre autorità di contrasto» laddove il suo articolo 2, paragrafo 3, estende le condizioni di applicazione del diritto di avvalersi di un difensore alle persone che, non essendo inizialmente indagate o imputate, «nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, diventano indagati o imputati» (24).

80.      Dal momento che, come già rilevato, l’NPK prevede un vero e proprio procedimento penale che può sfociare nell’imposizione di una misura medica coercitiva (conformemente alla procedura speciale di cui agli articoli 427 e segg.) alla persona sottoposta a tale procedimento, occorre garantire a quest’ultima l’assistenza di un difensore e i diritti sanciti dalla direttiva 2013/48.

81.      Diversamente da quanto avviene nel caso della direttiva 2012/13, lo stato di salute mentale dell’indagato o imputato non autorizza a modulare il suo diritto ad avvalersi di un difensore quando si tratti di reati gravi (25). Semmai lo rafforza, in quanto tale persona, ad esempio, non potrà rinunciare validamente alla presenza del suo avvocato (articolo 9 della direttiva 2013/48).

82.      Se, come parimenti già esposto, le persone affette da infermità mentale possono essere considerate vulnerabili, nella fattispecie ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2013/48, gli Stati membri, tenendo conto delle loro particolari esigenze, devono agevolare l’esercizio di tale diritto ad avvalersi di un difensore.

83.      Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, l’NPK persegue tale obiettivo, in quanto, se il grado di incapacità è tale da pregiudicare la comprensione, occorre designare immediatamente un avvocato affinché, nel pianificare la difesa, si assicuri che gli altri diritti siano debitamente rispettati. L’articolo 94, paragrafo 1, punto 2, stabilisce inoltre che la partecipazione del difensore al procedimento penale è obbligatoria se l’imputato è affetto da un’incapacità fisica o psichica tale da impedirgli di difendersi. In tal caso, il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce che l’organo competente designa come difensore un avvocato.

84.      Non sembra, quindi, che la legislazione bulgara sulla cui compatibilità con la direttiva 2013/48 si interroga il giudice del rinvio sia in contrasto con quest’ultima per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti che essa impone di tutelare. Questione diversa è che, in un caso specifico, non siano state rispettate le prescrizioni di legge.

2.      Per quanto riguarda i mezzi di ricorso

85.      Qualora, nonostante tutto, tali diritti siano stati lesi, le considerazioni precedentemente svolte in merito ai mezzi di ricorso esperibili per contestare le violazioni della direttiva 2012/13 possono essere applicate mutatis mutandis alla direttiva 2013/48.

D.      L’incidenza della direttiva 2016/343

86.      Mediante detta direttiva vengono rafforzati nei procedimenti penali taluni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto delle persone fisiche indagate o imputate in tali procedimenti di presenziare al processo.

87.      Gli Stati membri erano tenuti a dare attuazione alla direttiva 2016/343 entro il 1o aprile 2018 (26). Di conseguenza, tale direttiva non può essere fatta valere in quanto normativa dell’Unione applicabile ai procedimenti penali terminati prima di detta data.

88.      Nel caso di specie, secondo l’ordinanza di rinvio e i successivi chiarimenti del giudice remittente, l’archiviazione definitiva del procedimento penale precedente alla richiesta, da parte del pubblico ministero, della misura del ricovero coatto è intervenuta il 1o marzo 2018. Con detto provvedimento si dovevano determinare i fatti accertati, la partecipazione dell’accusato e la sua condizione di persona non imputabile.

89.      Pertanto, gli sviluppi di tale procedimento non possono, ratione materiae, essere esaminati alla luce della direttiva 2016/343. Analogamente, non è opponibile nemmeno l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta»), in quanto non risulta che, anteriormente al 1o aprile 2018, ricorresse alcun elemento tale da consentire di applicare il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

90.      È vero che, essendo ancora pendente dinanzi al giudice del rinvio il procedimento speciale relativo al ricovero coatto di EP, la direttiva 2016/343 sarà applicabile a tale procedimento a partire dal 1o aprile 2018. Tuttavia, le questioni pregiudiziali sollevate da detto giudice non vertono, in realtà, sulla sua stessa attività nell’ambito di tale procedimento, bensì su quella svolta dalle autorità competenti (in particolare, dal pubblico ministero) nel corso del procedimento penale conclusosi il 1o marzo 2018.

91.      Pertanto, ritengo che, per rispondere a questa parte del rinvio pregiudiziale, occorra limitarsi a dichiarare che la direttiva 2016/343 non si applica ai procedimenti penali conclusisi anteriormente al 1o aprile 2018. Tuttavia, per l’ipotesi in cui la Corte non fosse di questo avviso, esporrò la mia opinione al riguardo.

92.      La presunzione di innocenza tutelata dalla direttiva 2016/343 vige, ai sensi dell’articolo 2 della stessa, in «ogni fase del procedimento penale (…) sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

93.      Non vi è dubbio che, se fosse applicabile ratione temporis la direttiva 2016/343, le sue prescrizioni avrebbero dovuto essere rispettate nei procedimenti penali a carico di tutti gli indagati o imputati, anche nel caso in cui essi presentassero sintomi di infermità mentale. Il fatto che l’istruttoria del procedimento penale sia condotta dal pubblico ministero non implica che, in tale fase del procedimento penale precedente al processo, non si debba rispettare la direttiva 2016/343.

94.      La presunzione di innocenza tutelata dalla direttiva 2016/343 si applica, insisto, in tutte le fasi di tutti i procedimenti penali relativi a reati gravi (27). A tale proposito è irrilevante che la persona oggetto del procedimento penale soffra di patologie psichiche che determinano la dichiarazione della sua non imputabilità al termine di detto procedimento.

95.      Si deve rilevare che, in ogni caso, la presunzione di innocenza, così come non osta necessariamente alla detenzione cautelare, non osta nemmeno al ricovero coatto in un istituto psichiatrico delle persone sospettate di avere commesso un reato in stato di infermità psichica. Né osta, come dispone l’articolo 4 della direttiva 2016/343, alle «decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità».

V.      Sintesi, in riferimento alle questioni pregiudiziali

96.      Sulla base delle precedenti considerazioni, ritengo che si possa rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio:

–      quanto alle direttive 2012/13 e 2013/48, tali considerazioni riguardano il contenuto delle questioni dalla prima alla quarta, entrambe incluse, e settima (prima parte);

–      quanto alla direttiva 2016/343, esse riguardano il contenuto delle questioni quinta e sesta.

97.      La settima questione contiene una sotto‑questione in cui il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 21 della Carta, chiedendo se il principio di non discriminazione osti a che i poteri di un giudice differiscano a seconda che le persone oggetto del procedimento siano o meno mentalmente sane. Dal momento che, a mio avviso, la situazione di tali persone affette da un’infermità psichica non è comparabile a quella delle persone aventi pieno possesso delle loro facoltà, non può parlarsi di discriminazione in ragione del fatto che per le prime sono previste norme processuali particolari. Ciò non esclude, come ho già chiarito, che le garanzie di cui le succitate direttive impongono il rispetto debbano applicarsi ad entrambe le categorie di persone.

VI.    Conclusione

98.      Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere al Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria), nei seguenti termini:

«1)      La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, deve essere interpretata nel senso che si applica a tutte le fasi di detti procedimenti, dal momento in cui le autorità informano una persona che è indagata o imputata per un reato, anche nel caso in cui detta persona sia affetta da un’infermità psichica.

2)      La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, si applica, nei momenti temporali previsti dal suo articolato, alle persone indagate o imputate che versino in stato di infermità psichica.

3)      I diritti tutelati dalle direttive 2012/13 e 2013/48 devono essere rispettati, ove prescritto ai sensi delle stesse, nel corso delle indagini penali svolte dagli agenti di polizia, nell’istruttoria dei procedimenti penali esperita dal pubblico ministero e nei procedimenti speciali per l’applicazione di misure mediche coercitive in relazione a reati commessi da persone non imputabili per infermità psichica, ai sensi degli articoli 427 e segg. [del Nakazatelno protsesualen kodeks (Codice di procedura penale).

4)      La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo de 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non si applica ai procedimenti penali definitivamente conclusi anteriormente al 1o aprile 2018.

5)      Un procedimento relativo al ricovero coatto, per ragioni mediche, in un istituto psichiatrico delle persone affette da patologie mentali, come quello disciplinato dagli articoli 155 e segg. del Zakon za zdraveto (legge sulla sanità), non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive 2012/13, 2013/48 e 2016/343».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).


3      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1).


4      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


5      Considerando 10 della direttiva 2016/343.


6      Nelle conclusioni presentate il 5 febbraio 2019 nella causa Moro (C‑646/17, EU:C:2019:95), l’avvocato generale Bobek ha osservato che «l’applicabilità della direttiva 2012/13 non richiede l’esistenza di una dimensione transnazionale in un caso singolo dinanzi al giudice nazionale» (paragrafo 44). A tale proposito ha osservato, tra l’altro, che la sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392), ha interpretato la medesima direttiva anche se non sembrava «esservi alcun elemento transnazionale percepibile». Nella sentenza del 13 giugno 2019, Moro (C‑646/17, EU:C: 2019:489), la Corte ha sostenuto la stessa tesi.


7      https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/39/Bulgaria/show.


8      Secondo gli agenti di polizia, EP aveva affermato di avere ucciso la madre in quanto lo aveva tradito e consegnato alla mafia serba. Interrogato sui motivi per cui aveva trascinato il cadavere sulla strada, aveva risposto di averlo fatto affinché non puzzasse nel suo cortile.


9      Sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 81).


10      Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio nella sua ordinanza (punti 17 e 18), esso aveva già evidenziato dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) che EP non era stato informato dei suoi diritti, né dell’imputazione a suo carico, né del diritto di nominare un difensore o di impugnare il provvedimento del pubblico ministero. Rileva inoltre che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), «[s]enza fornire motivazioni ulteriori, [ha dichiarato infondate] le considerazioni svolte dal relatore in merito alle restrizioni ai diritti della difesa [di EP]».


11      Spetta al giudice nazionale interpretare il suo diritto, ma la legge sulla sanità sembra offrire sufficienti garanzie, tenuto conto del procedimento in contraddittorio e della decisione finale di un organo giurisdizionale quale il giudice del rinvio.


12      Secondo quanto risulta dall’ordinanza di rinvio, l’NPK disciplina la custodia preventiva e il suo equivalente cautelare relativo alle persone in stato di infermità psichica (articolo 70), sicché il ricorso al procedimento previsto dalla legge sulla sanità potrebbe comportare un eccesso di giurisdizione del giudice non penale. Tuttavia, insisto, il rimedio per tale ipotetico eccesso dovrebbe essere individuato nell’ordinamento nazionale, in quanto strumento per dirimere un eventuale conflitto tra le sue giurisdizioni.


13      Si deve ricordare che la polizia è competente ad avviare e gestire procedimenti in materia di violazioni amministrative che ledano, ad esempio, la sicurezza dei cittadini o l’ordine nei luoghi pubblici. Tali procedimenti non sono necessariamente di natura penale.


14      I considerando 19 e 28 della direttiva 2012/13 prevedono che le informazioni siano comunicate all’indagato o imputato «al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia». Il considerando 22 fa espressamente riferimento a dette informazioni in relazione ad una persona «(…) privata della libertà per intervento delle autorità preposte all’applicazione della legge nel quadro di procedimenti penali». Il corsivo è mio.


15      Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).


16      Tralascio, come ho già segnalato, il procedimento di natura non penale disciplinato dalla legge sulla sanità.


17      Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (GU 2009, C 295, pag. 1).


18      La Corte EDU, nella sentenza del 30 gennaio 2001, Vaudelle c. Francia, CE:ECHR:2001:0130JUD003568397, § 65, ha sostenuto che, se l’interessato soffre di disturbi mentali, le autorità devono adottare ulteriori misure affinché egli possa essere ricevere informazioni dettagliate in merito alla natura e al motivo dell’accusa suo carico.


19      V. punti 9 e 10 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (GU 2013, C 378, pag. 8), che utilizza la nozione di «adulto idoneo».


20      L’NPK risponderebbe a tale logica: se il grado di incapacità è tale da compromettere la comprensione, occorre nominare immediatamente un avvocato affinché, nel pianificare la difesa, si assicuri che gli altri diritti siano debitamente rispettati. L’articolo 94, paragrafo 1, punto 2, prevede che la partecipazione del difensore al processo penale è obbligatoria se l’imputato è affetto da un’incapacità fisica o mentale che gli impedisce di difendersi. In tal caso, il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede che l’organo preposto debba designare come difensore un avvocato.


21      Tale interpretazione non sarebbe estranea all’ordinamento bulgaro. Infatti, la legge sulla sanità, in linea di massima più lontana dalla disciplina processuale comune di quanto non sia il procedimento speciale di ricovero coatto, prevede all’articolo 165, paragrafo 1, l’applicazione in via suppletiva dell’NPK.


22      Il governo bulgaro e il pubblico ministero hanno scelto di non intervenire nel presente procedimento pregiudiziale, ragion per cui l’esposizione del diritto nazionale e della sua interpretazione è limitata a quella fornita dal giudice del rinvio.


23      Articolo 430, paragrafi 2 e 3. Può partecipare all’udienza anche la persona di cui si chiede il ricovero coatto, salvo che vi ostino le sue condizioni di salute.


24      La CEDU ha parimenti concluso in tal senso nella sentenza del 10 novembre 2016, Kuripka c. Ucrania, CE:ECHR:2016:1110JUD000791807.


25      In relazione ai reati minori, l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2013/48 ammette talune limitazioni, di modo che le sue garanzie si applicano solamente ai procedimenti dinanzi a una giurisdizione competente in materia penale.


26      Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2016/343.


27      L’articolo 7, paragrafo 6, introduce talune modulazioni per i reati lievi.