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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 10 giugno 2020 – CY / Eurowings GmbH

(Causa C-252/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: CY

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

1.    Se il diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 1 , possa sussistere anche nel caso in cui un passeggero, in conseguenza di un ritardo all’arrivo relativamente contenuto, perda una coincidenza diretta, giungendo alla destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore, ma i due voli siano stati operati da vettori aerei distinti e la prenotazione non abbia avuto luogo presso il vettore aereo che ha operato la prima tratta ed è convenuto nel procedimento principale.

2.    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004, «vettore aereo operativo» sia il vettore aereo che opera effettivamente il volo in ritardo sulla prima tratta oppure il vettore aereo che opera il volo puntuale sulla seconda tratta, presso il quale siano stati prenotati entrambi i voli.

3.    Nel caso in cui entrambi i vettori aerei debbano essere considerati «vettori aerei operativi» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004:

Se il passeggero possa quindi scegliere il vettore aereo nei confronti del quale far valere il proprio diritto.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).