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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 19 aprile 2019 – Porin Kaupunki

(Causa C-328/19)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Porin Kaupunki

Altre parti: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debba essere interpretato nel senso che il modello del comune responsabile, quale previsto nell’accordo di cooperazione tra comuni in esame, realizzi i presupposti di un trasferimento di competenze non ricompreso nella sfera d’applicazione della direttiva (C-51/15, Remondis) o di una collaborazione orizzontale non soggetta all’obbligo di garantire un confronto concorrenziale (C-386/11, Piepenbrock e giurisprudenza ivi citata) ovvero se si tratti, nella specie, di una terza, distinta ipotesi.

Qualora il modello del comune responsabile come delineato dall’accordo di cooperazione realizzi i presupposti di un trasferimento di competenze: se, nell’ambito di un’aggiudicazione di appalti intervenuta successivamente al trasferimento di competenze, l’ente pubblico cui sia stata trasferita la competenza operi quale committente e se il medesimo, in veste di comune responsabile, possa aggiudicare, sulla base della competenza trasferitagli dagli altri comuni, appalti di servizi a un organismo ad esso collegato senza garantire il confronto concorrenziale anche laddove, in mancanza dell’istituto del comune responsabile, l’aggiudicazione di detti appalti di servizi sarebbe stata rimessa ai comuni che abbiano trasferito la competenza quale loro funzione propria.

Qualora il modello del comune responsabile, quale delineato dall’accordo di cooperazione, realizzi, per contro, i presupposti di una collaborazione orizzontale: se i comuni partecipanti alla cooperazione possano aggiudicare appalti di servizi senza confronto concorrenziale a un comune partecipante a detta cooperazione che ha aggiudicato detti appalti di servizi senza il succitato confronto a un organismo ad esso collegato.

Se, laddove si tratti di accertare se una società eserciti parte essenziale della propria attività per il comune al cui controllo essa sia assoggettata, ai fini del calcolo del fatturato riferibile al comune, il fatturato di una società detenuta dal comune esercente l’attività di trasporto ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (in prosieguo: il «regolamento sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri») debba essere preso in considerazione nella parte realizzata dalla società medesima con l’attività di trasporto organizzata dal comune in veste di autorità competente ai sensi del regolamento sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri.

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1 GU 2004, L 134, pag. 114.

2 GU 2007, L 315, pag. 1.