Language of document : ECLI:EU:F:2012:24

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

29 febbraio 2012

Causa F‑100/10

AM

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Articolo 73 dello Statuto – Diniego di riconoscimento dell’origine infortunistica di un incidente vascolare cerebrale – Commissione medica – Principio di collegialità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AM chiede, in via principale, da una parte, l’annullamento della decisione del 12 novembre 2009 con la quale il Parlamento ha rifiutato di riconoscere come infortunio, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, l’incidente vascolare cerebrale di cui egli è stato vittima il 5 marzo 2006 e, dall’altra, la condanna del Parlamento a versargli EUR 25 000 quale risarcimento del suo danno materiale ed EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale.

Decisione: Il ricorso è respinto. AM sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Potere discrezionale della commissione medica – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 23)

2.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Rifiuto da parte di uno dei membri della commissione medica di firmare la relazione – Vizio di forma – Insussistenza – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22, § 3)

1.      Il compito, che incombe alla commissione medica di cui all’articolo 23 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione, di esprimere con assoluta obiettività e in piena indipendenza una valutazione su questioni di ordine medico richiede, da un lato, che tale commissione disponga di tutti gli elementi che possono esserle utili e, dall’altro, che la sua libertà di valutazione sia piena. Le valutazioni mediche in senso proprio formulate dalla commissione medica devono essere considerate definitive allorché emesse in condizioni regolari. Il giudice dell’Unione ha unicamente il potere di verificare, da una parte, se detta commissione sia stata costituita e abbia funzionato regolarmente e, dall’altra, se il suo parere sia regolare, in particolare se esso contenga una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali è fondato e se presenti un nesso comprensibile tra gli accertamenti clinici che esso contiene e le conclusioni cui esso giunge.

Tenuto conto del sindacato giurisdizionale limitato che spetta al giudice esercitare, una censura fondata sull’errore manifesto di valutazione della commissione medica non è accoglibile. Tale controllo deve riguardare la natura stessa dei lavori della commissione medica, i quali non mirano a decidere una discussione in contraddittorio, ma ad operare accertamenti clinici.

Allorché la commissione medica è investita di questioni di carattere medico complesse, relative a una diagnosi difficile o al nesso causale tra il disturbo da cui è affetto il dipendente interessato e l’esercizio della sua attività lavorativa presso un’istituzione, spetta ad essa in particolare indicare, nel suo parere, gli elementi del fascicolo sui quali si fonda e precisare, in caso di significativa divergenza, le ragioni per cui si discosta da alcuni referti medici, anteriori e pertinenti, più favorevoli all’interessato.

(v. punti 65, 66, 68, 85 e 110)

Riferimento:

Corte: 19 gennaio 1988, Biedermann/Corte dei conti, 2/87 (punto 16)

Tribunale di primo grado: 15 dicembre 1999, Latino/Commissione, T‑300/97 (punto 41); 15 dicembre 1999, Nardone/Commissione, T‑27/98 (punti 30, 68 e 87); 16 giugno 2000, C/Consiglio, T‑84/98 (punto 43); 27 giugno 2000, Plug/Commissione, T‑47/97 (punto 117); 26 febbraio 2003, Latino/Commissione, T‑145/01 (punto 47)

Tribunale della funzione pubblica: 14 settembre 2010, AE/Commissione, F‑79/09 (punti 64, 65, 84 e 89, e giurisprudenza ivi citata); 11 maggio 2011, J/Commissione, F‑53/09 (punti 102 e 104)

2.      La commissione medica può decidere a maggioranza dei suoi membri la chiusura dei suoi lavori e la sua relazione non è pertanto inficiata da un vizio di forma per il fatto che uno dei suoi membri abbia rifiutato di firmarla, qualora sia accertato che il membro che si è astenuto dalla firma ha avuto occasione di esporre il proprio punto di vista dinanzi agli altri due membri.

(v. punti 73 e 78)

Riferimento:

Corte: 10 dicembre 1987, Jänsch/Commissione, 277/84 (punto 14); Biedermann/Corte dei conti (cit., punti 10 e 16)

Tribunale di primo grado: 29 gennaio 1998, De Corte/Commissione, T‑62/96 (punto 81); 15 novembre 2000, Camacho-Fernandes, T-20/00 (punti 31 e 32)