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Ricorso proposto il 24 maggio 2011 - ZZ / UAMI

(Causa F-59/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti R. Adam e P. Ketter)

Convenuto: UAMI

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento, in primo luogo, della decisione che nega un secondo rinnovo del contratto iniziale di agente temporaneo del ricorrente e, in secondo luogo, del suo nuovo contratto di agente temporaneo, nonché domanda di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del presidente dell'UAMI 29 settembre 2010 recante diniego di un secondo rinnovo del suo contratto di agente temporaneo inizialmente concluso in data 16 luglio 2005;

annullare il contratto di agente temporaneo a tempo determinato concluso in data 1° agosto 2010, in quanto tale contratto costituisce in realtà un secondo rinnovo del contratto iniziale precitato;

annullare la decisione del presidente dell'UAMI 18 febbraio 2011;

accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

in caso contrario, annullare la qualificazione giuridica del contratto iniziale concluso in data 16 luglio 2005 nonché la sua data di scadenza fissata, successivamente al rinnovo, al 16 luglio 2010, e riqualificare quest'ultimo in contratto di assunzione a tempo indeterminato, altrimenti constatare una siffatta assunzione a tempo indeterminato;

in alternativa, annullare la qualificazione giuridica del contratto concluso in data 1° agosto 2010 nonché la sua data di scadenza fissata al 1° agosto 2013 e riqualificarlo in contratto di assunzione a tempo indeterminato, oppure constatare una siffatta assunzione a tempo indeterminato;

condannare il convenuto al risarcimento del danno sia materiale sia morale subito dal ricorrente a causa del comportamento dell'UAMI, quantificandolo provvisoriamente, senza alcun riconoscimento e con ogni riserva, in particolare con la riserva di aumento della domanda in pendenza di giudizio, in EUR 6 113,79 per il danno materiale e in EUR 30 000 per il danno morale;

in subordine, e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che nonostante l'insorgere di un vincolo di impiego a tempo indeterminato il rapporto di lavoro fosse venuto meno il 16 luglio 2010, concedere il risarcimento dei danni per illecita risoluzione del vincolo contrattuale;

in ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che non sono possibili alcuna riqualificazione né constatazione di un vincolo di impiego a tempo indeterminato, concedere il risarcimento per il danno subito dal ricorrente in ragione del comportamento illecito dell'UAMI;

riconoscere alla ricorrente ogni altro diritto, mezzo di ricorso o azione, segnatamente per quanto concerne la condanna dell'UAMI al risarcimento dei danni cagionati;

riconoscere alla ricorrente il diritto di presentare con qualsiasi mezzo legale e in particolare per mezzo di testimoni i fatti esposti nel caso di specie,

condannare l'UAMI alle spese.

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