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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) il 9 marzo 2020 – XI / Caisse pour l’avenir des enfants

(Causa C-129/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: XI

Resistente: Caisse pour l’avenir des enfants

Questione pregiudiziale

Se le clausole 1, punti 1 e 2, e 2, punti 1 e 3, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, attuato dalla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES 1 , debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 29 bis della legge del 16 aprile 1979, come modificata, recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato, nella versione risultante dalla legge del 22 dicembre 2006 (Mémorial, A, 2006, n. 242, pag. 4838), che subordina la concessione del congedo parentale alla duplice condizione che il lavoratore sia legalmente occupato in un luogo di lavoro e come tale affiliato alla previdenza sociale, da un lato, senza interruzione per almeno dodici mesi consecutivi immediatamente precedenti l’inizio del congedo parentale e, dall’altro, al momento della nascita o dell’affidamento del figlio o dei figli adottivi, essendo richiesto il rispetto della seconda condizione anche qualora la nascita o l’adozione sia avvenuta più di dodici mesi prima dell’inizio del congedo parentale.

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1 GU 1996, L 145, pag. 4.