Language of document : ECLI:EU:F:2011:104

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

7 luglio 2011

Causa F‑57/10

Stefano Pedeferri e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso – Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea – Irricevibilità – Inosservanza della procedura precontenziosa»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Pedeferri e altri tredici lavoratori subordinati alle dipendenze dell’Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l. chiedono al Tribunale di riconoscere loro lo status di membro del personale contrattuale della Commissione, più precisamente del Centro comune di ricerca (CCR), e, di conseguenza, di condannare la Commissione al pagamento delle retribuzioni e degli altri emolumenti loro spettanti in tale veste, nonché al risarcimento dei danni che essi avrebbero subito.

Decisione:      Il ricorso è irricevibile. I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese della Commissione.

Massime

Funzionari – Ricorso – Presupposti per la ricevibilità – Osservanza della procedura ammistrativa previa

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

Nel sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, da un lato, un ricorso al Tribunale della funzione pubblica deve essere diretto contro un atto che arreca pregiudizio consistente in una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») o dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), oppure nell’omessa adozione da parte di una di tali autorità di un provvedimento imposto dallo Statuto, dall’altro, un siffatto ricorso è ricevibile solo se l’interessato abbia preliminarmente proposto all’APN o all’AACC un reclamo contro l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, e se tale atto abbia costituito oggetto di un rigetto esplicito o implicito. Inoltre, qualora un funzionario o un agente, o anche una persona estranea all’istituzione, intenda ottenere che l’amministrazione adotti nei suoi confronti una decisione, il procedimento amministrativo previo deve iniziare con una domanda dell’interessato, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, che inviti l’APN o l’AACC a prendere la decisione richiesta, e il rigetto di tale domanda può successivamente essere oggetto di un reclamo.

(v. punto 14)