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Impugnazione proposta il 18 dicembre 2018 dalla Terna SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2018, causa T-387/16, Terna / Commissione

(Causa C-812/18 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Terna SpA (rappresentanti: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Voglia la Corte di Giustizia annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, Sezione Quinta, del 18 ottobre 2018, resa nella causa T-387/16 e, per l’effetto, in via principale, annullare la decisione della Commissione Europea, ref. n. ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 del 23 maggio 2016, di mera conferma del precedente provvedimento Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nonché il provvedimento della Commissione Europea, ref. n. SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 del 14 giugno 2016, con la quale si trasmette la Debit Note n. 3241608548 ordinando il pagamento di Euro 494.871,39 entro il termine del 28 luglio 2016, per l’effetto annullando la decisione della Commissione Europea, ref. n. Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui si esclude il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, e si stabilisce l’obbligo di restituzione degli importi riconosciuti in relazione ai menzionati progetti, nella misura indicata nella tabella allegata al provvedimento impugnato;

in subordine, annullare la decisione della Commissione Europea, ref. n. ENER/SRD.3/JCM/clD (2016)2952913 del 23 maggio 2016, in uno con la decisione della Commissione Europea ref. n. Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui non si è ridotto il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403 nella misura corrispondente ai soli utili realizzati da CESI S.p.A. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un errore nell’inquadramento del rapporto tra incarichi e accordi quadro stipulati tra Terna e CESI. - Falsa applicazione dell’art. 14 e dell’art. 37 della direttiva 2004/17/CE1 in materia di subappalto di prestazioni. - Difetto di istruttoria e carenza della motivazione del provvedimento impugnato. - Falsa applicazione dell’art. III.7, par. 1, par. 4 e par. 6 dell’Allegato III della decisione D/207630 del 2008 e falsa applicazione dell’art. III.3.7, par. 1, par. 4 e par. 6 dell’Allegato III della decisione D/7181 del 2010, conseguente all’indebita riduzione del rimborso dei progetti per asserita mancata corretta applicazione formale da parte di Terna delle procedure in materia di appalti. - Difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Secondo motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di natura tecnica che consentono l’affidamento di contratti ad un operatore determinato senza previa pubblicazione di un bando di gara. – Falsa applicazione dell’art. 40, par. 3, lett. c), della direttiva 2004/17/CE.

Terzo motivo: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la violazione del principio del legittimo affidamento. - Falsa applicazione della direttiva 2004/17/CE e violazione del principio di legittimo affidamento ingenerato in Terna per aver escluso l’ammissibilità delle richieste di rimborso relative a contratti compresi nell’accordo quadro nonostante la pubblicazione sulla G.U.U.E. dell’avviso di aggiudicazione e l’irrilevanza di alcuni degli importi ai fini dell’assoggettamento alle procedure europee.

Quarto motivo: erroneità della sentenza impugnata per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità per effetto della decisione di escludere integralmente le richieste di rimborso in luogo di procedere a una proporzionale riduzione.

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1     Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1).