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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (Spagna) il 9 gennaio 2019 – Ibercaja Banco, S.A. / TJ e UK

(Causa C-13/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Zaragoza

Parti

Ricorrente: Ibercaja Banco, S.A.

Resistenti: TJ e UK

Questioni pregiudiziali

Se, alla luce dell’articolo 3 della direttiva 93/13 1 , la modifica della clausola di tasso minimo nel procedimento di formazione dell’accordo, quale indicato nell’esposizione dei fatti, possa essere qualificata come condizione generale del contratto.

Se, nelle medesime circostanze, si possa qualificare come condizione generale del contratto la rinuncia ad esercitare azioni nei confronti della banca, vale a dire se una condizione contrattuale redatta dal professionista offerente in via generale, e sul cui contenuto non è stata fornita alcuna spiegazione al consumatore aderente, possa essere qualificata come condizione generale del contratto.

Se, in tali circostanze, qualora detta condizione generale determini conseguenze di notevole rilevanza per il consumatore, siano soddisfatti i requisiti di chiarezza, trasparenza, effettiva comprensibilità dell’onere economico, informazione precontrattuale e negoziazione individuale imposti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13.

Se il requisito dell’informazione precontrattuale ai fini della determinazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale (articoli 4 e 5 della direttiva [93/13]) debba essere pari o superiore nel caso in cui venga pattuita la limitazione degli effetti di una condizione presumibilmente nulla (conseguenze economiche concrete della limitazione degli effetti, informazioni sulla [Or. 22] giurisprudenza elaborata in materia e sui suoi effetti concreti, ecc.).

Se la copia manoscritta redatta dal consumatore con cui viene ribadita la limitazione degli effetti dalla clausola potenzialmente nulla sia sufficiente a soddisfare i requisiti di informazione precontrattuale e chiarezza imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva [93/13] ai fini della limitazione degli effetti di una clausola presumibilmente nulla.

Se il fatto che sia la banca ad assumere l’iniziativa della limitazione degli effetti della clausola o della transazione e il divieto di portare il documento fuori dagli uffici della banca qualora esso non sia stato sottoscritto dal consumatore rivestano particolare importanza al fine di valutare l’eventuale carattere abusivo della clausola di limitazione degli effetti (articoli 4 e 5 della direttiva [93/13]).

Se una clausola presumibilmente nulla in quanto abusiva possa essere moderata (principio di non vincolatività).

Se, in relazione a una clausola presumibilmente nulla in quanto abusiva nei confronti del consumatore, [sia ammessa] una rinuncia alle azioni da parte di quest’ultimo [articolo 3 della direttiva [93/13], in combinato disposto con l’allegato della direttiva 93/13, paragrafo 1, lettera q), e il principio di non vincolatività di cui all’articolo 6 della medesima direttiva).

In caso di risposta affermativa, se il requisito dell’informazione precontrattuale debba essere pari o superiore a quello applicabile al momento del patto iniziale.

Se, conformemente al requisito dell’informazione precontrattuale (articoli 4 e 5 della direttiva [93/13]) la clausola di rinuncia all’esercizio di azioni non possa ricevere un trattamento documentale secondario e accessorio (articoli 3, 4 e 5 della direttiva [93/13]).

Se la validità della limitazione degli effetti di clausole presumibilmente nulle e la rinuncia all’azione diretta a far dichiarare la nullità delle stesse e dei loro effetti siano [Or. 23] contrarie all’effetto dissuasivo nei confronti del professionista offerente (articolo 7 della direttiva [93/13] 2 e [sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C 154/15).

Se una clausola contrattuale presumibilmente nulla in quanto abusiva per effetto degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13 sia idonea a vincolare il consumatore interessato dalla stessa mediante un accordo, successivo alla stipula del contratto che la contiene, con la quale la banca e il cliente concordino la disapplicazione da parte del professionista della clausola abusiva in cambio di un’altra prestazione da parte del consumatore. In altri termini, se la clausola nulla divenga efficace per effetto di un accordo con il consumatore mediante il quale si sostituisca detta clausola con un’altra clausola più favorevole per quest’ultimo. Se un accordo di tale natura sia in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13].

13)    Se un comportamento della banca come quello descritto nell’esposizione dei fatti incorra nel divieto di comportamento sleale e di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori sancito dal quattordicesimo considerando e dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29 3 .

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e altri (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980).

3 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).