Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

2 dicembre 2014

Causa F‑142/11 DEP

Erik Simpson

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese presentata, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nella versione allora in vigore (in prosieguo: il «precedente regolamento di procedura»), dal sig. Simpson, in seguito alla sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F‑142/11, EU:F:2013:201, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑130/14 P).

Decisione:      L’importo totale delle spese che il Consiglio dell’Unione europea deve rimborsare al sig. Simpson a titolo di spese ripetibili nella causa F‑142/11 è fissato alla somma di EUR 8 600, da aumentare dell’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta su tale importo.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Imposta sul valore aggiunto – Inclusione nel caso di persona non assoggettata ad imposta

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

Un ricorrente non assoggettato all’imposta sul valore aggiunto non dispone della possibilità di recuperare tale imposta eventualmente pagata sui servizi fatturati dal suo avvocato. Pertanto, l’imposta sul valore aggiunto eventualmente pagata sugli onorari ritenuti indispensabili corrisponde per il ricorrente a spese sostenute per la causa ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del precedente regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

(v. punto 34)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: ordinanza De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP e T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, punto 37

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punto 31