Language of document : ECLI:EU:F:2014:238

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

16 ottobre 2014 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Articolo 92 del regolamento di procedura – Istituzione rappresentata da un avvocato – Onorari di avvocato – Spese ripetibili – Domanda di interessi di mora»

Nella causa F‑69/10 DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente nel procedimento principale,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, G. Gattinara e C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti,

convenuta nel procedimento principale,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA(Seconda Sezione),

composto, in sede di deliberazione, da M.I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, K. Bradley e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2013, la Commissione europea ha presentato al Tribunale la presente domanda di liquidazione delle spese in esito all’ordinanza Marcuccio/Commissione (F‑69/10, EU:F:2011:128), ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura allora vigente (in prosieguo: il «precedente regolamento di procedura»).

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’articolo 92 del precedente regolamento di procedura, relativo alla contestazione sulle spese:

«1.      Se vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte.

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea], la detta ordinanza non è impugnabile.

(…)».

 Fatti

3        Con ricorso presentato il 24 agosto 2010 e registrato con numero di ruolo F‑69/10, il sig. Marcuccio ha chiesto, da una parte, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto in ragione dell’invio al suo rappresentante, nella causa sfociata nella sentenza Marcuccio/Commissione (T‑18/04, EU:T:2008:184), di una nota relativa al pagamento delle spese di tale grado di giudizio e, dall’altra parte, la condanna della Commissione a versargli il risarcimento dei danni (in prosieguo: la «causa F‑69/10»).

4        Con ordinanza Marcuccio/Commissione (EU:F:2011:128), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto, affermando che il sig. Marcuccio avrebbe sopportato tutte le spese e condannando quest’ultimo a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 94 del precedente regolamento di procedura, come risulta, rispettivamente, dai punti 1, 2 e 3 del dispositivo di detta ordinanza.

5        Il sig. Marcuccio ha impugnato l’ordinanza Marcuccio/Commissione (EU:F:2011:128).

6        Con ordinanza Marcuccio/Commissione (T‑616/11 P, EU:T:2012:590), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione e ha condannato il sig. Marcuccio alle spese.

7        Il 21 febbraio 2013 la Commissione ha inviato al sig. Marcuccio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e ai due indirizzi in Italia dallo stesso indicati, nonché al suo avvocato, una lettera con la quale gli chiedeva, segnatamente, di rimborsare, per un importo di EUR 1 250, le spese per gli onorari di avvocato sostenute dall’istituzione nel contesto della causa F‑69/10. La Commissione ha ricevuto l’avviso di ricevimento firmato dall’avvocato del sig. Marcuccio. Per contro, le lettere raccomandate inviate al sig. Marcuccio stesso sono state rinviate alla Commissione, dato che l’interessato non si è recato a ritirarle durante il periodo di 30 giorni previsto a tal fine.

 Conclusioni della Commissione e procedimento

8        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 1 250 l’importo delle spese ripetibili con riguardo alla causa F‑69/10;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’emananda ordinanza fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

9        La domanda di liquidazione delle spese è stata comunicata al sig. Marcuccio con lettera della cancelleria del 6 novembre 2013. Il termine concessogli per presentare le proprie osservazioni è stato fissato al 17 dicembre 2013, incluso il termine in ragione della distanza.

10      Il sig. Marcuccio ha trasmesso le proprie osservazioni per telefax il 18 dicembre 2013, vale a dire il giorno successivo al termine impartito. L’originale è stato depositato presso la cancelleria il 30 dicembre 2013.

11      In ragione del deposito delle osservazioni del sig. Marcuccio oltre il termine impartitogli, e dal momento che i problemi di connessione del telefax, che si sarebbero verificati, secondo il sig. Marcuccio, la sera dell’ultimo giorno precedente la scadenza del termine, non possono essere considerati come caso fortuito né come forza maggiore, il Tribunale ha deciso di non versarle agli atti, di rinviarle al sig. Marcuccio e di chiudere la fase scritta del procedimento.

12      Al riguardo, il Tribunale ricorda la giurisprudenza del giudice dell’Unione secondo la quale le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano, oltre ad un elemento oggettivo relativo alle circostanze anormali ed estranee all’interessato, un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’interessato deve dar prova di diligenza ai fini del rispetto dei termini previsti. Deve trattarsi, conseguentemente, di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà del ricorrente e che appaiano inevitabili, ancorché sia stata attuata ogni forma di diligenza. Inoltre, è possibile derogare all’applicazione delle norme che disciplinano i termini processuali soltanto in circostanze assolutamente eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’applicazione rigida delle norme suddette risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenza Fluorsid e Minmet/Commissione, T‑404/08, EU:T:2013:321, punto 60 e giurisprudenza ivi richiamata).

 In diritto

 Argomenti della Commissione

13      La Commissione sostiene che le spese legali che ha dovuto sostenere per essere assistita siano spese ripetibili ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del precedente regolamento di procedura. L’istituzione sostiene parimenti che, come risulta dall’ordinanza Kerstens/Commissione (T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147), confermata dall’ordinanza Kerstens/Commissione (C‑304/12 P, EU:C:2013:74), l’istituzione può reclamare, a titolo di spese recuperabili, il rimborso degli onorari di avvocato fissati su base forfettaria, almeno ove – come nel caso di specie – l’avvocato fornisca una stima, anche effettuata ex post, che giustifichi il numero di ore effettivamente dedicate alle prestazioni in questione.

14      Nella specie, la Commissione fa valere che, dal momento che il sig. Marcuccio era, alla data di presentazione della presente domanda di liquidazione delle spese, autore di 154 ricorsi proposti nell’ambito dei mezzi di ricorso previsti dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea dinanzi ai tre giudici dell’Unione, in primo grado nonché in sede di impugnazione, e in considerazione della varietà di oggetti di tali differenti ricorsi, è stata obbligata a «subappaltare» tale contenzioso assumendo un avvocato esterno per garantire la propria difesa al fine di evitare l’impatto che un trattamento interno avrebbe prodotto sul funzionamento della sezione «Diritto della funzione pubblica europea» in seno al suo servizio giuridico.

15      La Commissione aggiunge che le prestazioni dettagliate dell’avvocato che l’ha assistita nella causa F‑69/10 corrispondono a un numero di ore ragionevole e che la tariffa oraria di EUR 250 è conforme agli usi riguardo a una causa in materia di funzione pubblica. Le prestazioni individuali che l’avvocato ha dovuto compiere, infatti, sono consistite nello studio del ricorso, nella redazione del controricorso e nella negoziazione del contratto con il servizio giuridico della Commissione. In tale contesto, 4 ore e 45 minuti corrisponderebbero a quanto sarebbe stato necessario nella specie. Inoltre, l’avvocato avrebbe dovuto sostenere spese amministrative in tale controversia, che quantifica in «EUR 65».

 Giudizio del Tribunale

 Sulle spese ripetibili, in particolare gli onorari di avvocato

16      A termini dell’articolo 91, lettera b), del precedente regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili». Da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, punto 20).

17      Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo ricade, pertanto, nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata. Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini del procedimento (ordinanze Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, punto 33 e giurisprudenza ivi richiamata, e Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 21).

18      Circa la determinazione dell’importo a concorrenza del quale gli onorari di avvocato potrebbero essere recuperati dalla Commissione presso il sig. Marcuccio, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 22 e giurisprudenza ivi richiamata).

19      Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (ordinanza Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 20).

20      Peraltro, sempre secondo costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata).

21      Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione interessata non può essere valutato prescindendo dal lavoro svolto dai servizi dell’istituzione stessa ancor prima di adire il Tribunale. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 24 e giurisprudenza ivi richiamata).

22      È alla luce delle considerazioni sopra esposte che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

23      In primo luogo, quanto alle condizioni relative alla natura e all’oggetto della causa F‑69/10 nonché alle difficoltà della controversia, occorre ricordare che la causa F‑69/10 verteva, in via principale, sul risarcimento dei danni asseritamente subiti dal sig. Marcuccio in ragione dell’invio da parte della Commissione, all’avvocato che lo aveva rappresentato in una causa dinanzi al Tribunale di primo grado dell’Unione europea, di una lettera relativa al pagamento delle spese in detta causa. Orbene, quando il ricorso è stato presentato le questioni giuridiche sollevate non erano nuove, dato che il sig. Marcuccio aveva già contestato alla Commissione, in precedenti cause, di aver inviato comunicazioni simili ad uno degli avvocati che lo hanno rappresentato nel corso degli anni dinanzi ai giudici dell’Unione.

24      In secondo luogo, per quanto riguarda l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione, è giocoforza rilevare che le questioni di diritto sollevate non erano complesse.

25      In terzo luogo, si deve constatare che, alla luce, in particolare, della natura della controversia, del suo oggetto, delle difficoltà della causa e della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, la causa F‑69/10 non imponeva un carico di lavoro gravoso all’avvocato della Commissione.

26      In quarto luogo, quanto agli interessi economici che la controversia in parola ha presentato per le parti, occorre considerare che essi erano di una certa rilevanza, dato che il sig. Marcuccio aveva valutato il proprio danno in EUR 10 000, oltre interessi al tasso del 10% annuale con capitalizzazione annuale.

27      Tenuto conto di tali elementi, e in considerazione del fatto che l’avvocato della Commissione si è necessariamente basato sul lavoro precedentemente svolto dai servizi di quest’ultima nell’ambito del procedimento precontenzioso, appare equo valutare il lavoro indispensabile ai fini del procedimento principale determinando un numero di ore di lavoro dell’avvocato pari a 4 ore e 45 minuti.

28      Infine, si deve rilevare che una tariffa oraria pari a EUR 250 riflette il compenso ragionevole dovuto a un avvocato esperto in una causa di questa natura e che il Tribunale dell’Unione europea considera una tale tariffa oraria adeguata (v., in tal senso, ordinanze Marcuccio/Commissione, T‑515/09 P‑DEP, EU:T:2013:510, punti 38 e 44, e Marcuccio/Commissione, EU:T:2014:63, punti 46 e 50).

29      In tale contesto, gli onorari di avvocato indispensabili sostenuti dalla Commissione nell’ambito del procedimento principale devono essere valutati in un importo pari a EUR 1 187, corrispondente alla somma di EUR 250 moltiplicata per 4 ore e 45 minuti di lavoro, arrotondata all’unità inferiore.

30      Infine, quanto alle spese amministrative sostenute dall’avvocato della Commissione, vanno riconosciute per un importo pari a EUR 63.

 Sulla domanda di interessi di mora

31      Occorre ricordare che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 92 del precedente regolamento di procedura, riprese dall’articolo 106 del regolamento di procedura, ricadono nella competenza esclusiva del Tribunale la dichiarazione dell’obbligo di pagare interessi di mora sulla condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e la fissazione del tasso applicabile (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, EU:F:2014:41, punto 38 e giurisprudenza ivi richiamata).

32      Nella specie, la Commissione chiede al Tribunale di condannare il sig. Marcuccio a versarle interessi di mora sull’importo delle spese da rimborsare quanto alla causa F‑69/10 a far data dalla pronuncia della presente ordinanza.

33      Risulta dagli articoli da 96 a 98 del regolamento di procedura del Tribunale che un’ordinanza non costituisce, di per sé, oggetto di pronuncia. In essa deve risultare la data della sua adozione e ha forza obbligatoria dal giorno in cui è notificata. Ne consegue che deve ritenersi che la Commissione chieda al Tribunale di aggiungere gli interessi di mora alle spese ripetibili nella causa F‑69/10 solo a far data dalla notifica della presente ordinanza alle parti e sino al pagamento effettivo di tali spese da parte del sig. Marcuccio. Alla luce di quanto sopra, una tale domanda di interessi di mora è ricevibile e fondata.

34      Occorre pertanto accogliere la domanda della Commissione e statuire che l’importo delle spese ripetibili nella causa F‑69/10 produrrà, a far data dalla notifica della presente ordinanza e sino alla data del pagamento effettivo, interessi di mora. Quanto al tasso di interesse applicabile, il Tribunale ritiene di tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Conseguentemente, il tasso di interessi di mora dovuti sull’importo delle spese ripetibili sarà quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (ordinanza Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, punto 47).

 Sulle spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese

35      L’articolo 106 del regolamento di procedura, relativo al procedimento di contestazione sulle spese, non prevede, a differenza dell’articolo 100 di detto regolamento per le sentenze o ordinanze che pongono fine a una causa, che si provveda sulle spese del procedimento di liquidazione delle spese nell’ordinanza di liquidazione delle spese. Infatti, se il Tribunale, provvedendo, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 106 del regolamento di procedura, sulla contestazione delle spese di una causa principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe, eventualmente, essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese (ordinanza Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 45).

36      Ne consegue che non occorre provvedere separatamente sulle spese sostenute e sugli onorari spettanti ai fini del presente procedimento (ordinanza Schönberger/Parlamento, EU:F:2010:32, punto 46).

37      Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese.

38      Nella specie, il Tribunale rileva che la Commissione, nel contesto del procedimento di liquidazione delle spese, è rappresentata da tre dei suoi agenti, ma che questi ultimi non sono assistiti da un avvocato. Conseguentemente, e in considerazione del fatto che la Commissione non dimostra né si avvale dell’esistenza di spese eventuali separabili dalla sua attività interna e sostenute ai fini del procedimento di liquidazione delle spese, non può trovare accoglimento la sua domanda di condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento (v., in tal senso, ordinanza Marcuccio/Commissione, EU:T:2014:32, punti da 49 a 51).

39      Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che l’importo complessivo delle spese ripetibili dalla Commissione nei confronti del sig. Marcuccio nella causa F‑69/10 è pari a EUR 1 250, oltre interessi di mora calcolati nei termini esposti supra al punto 34.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑69/10, Marcuccio/Commissione, è fissato in EUR 1 250.

2)      La somma di cui al punto 1 porterà interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del suo pagamento effettivo, versati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Lussemburgo, 16 ottobre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.