Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 13 febbraio 2020 – ‘Lifosa’ AB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-75/20)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente: ‘Lifosa’ AB
Resistente: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 29, paragrafo 1, e 32, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 1 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e gli articoli 70, paragrafo 1, e 71, paragrafo 1, lettera e), i) del regolamento (UE) n. 952/2013 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che il valore di transazione (in dogana) deve essere rettificato in modo da includere tutte le spese effettivamente sostenute dal venditore (produttore) per il trasporto delle merci al luogo in cui esse sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione (Comunità) europea quando, come nel caso di specie, (1) secondo le condizioni di consegna («Incoterms 2000» – DAF) l’obbligo di coprire tali spese è a carico del venditore (produttore) e (2) tali spese di trasporto superano il prezzo che è stato concordato ed effettivamente pagato (o da pagare) da parte dell’acquirente (importatore), ma (3) il prezzo effettivamente pagato (o da pagare) da parte dell’acquirente (importatore) corrisponde al valore reale delle merci, anche ove tale prezzo non sia sufficiente a coprire tutte le spese di trasporto sostenute dal venditore (produttore).
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1 GU 1992 L 302, pag. 1.
2 GU 2013 L 269, pag. 1