Language of document : ECLI:EU:C:2020:925

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 12 novembre 2020 (1)

Cause riunite C354/20 PPU e C412/20 PPU

L. e P.

con l’intervento di:

Openbaar Ministerie

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]

«Questione pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Consegna del detenuto all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche e generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente»






1.        La Corte di giustizia ha già chiarito in quali casi l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo («MAE») emesso conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI (2) può sospendere la consegna del ricercato, qualora sia comprovato che sussiste un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali.

2.        La Grande Sezione della Corte di giustizia ha ammesso che tra le violazioni di tali diritti atte a giustificare la mancata consegna del ricercato rientrava la violazione del diritto a un processo equo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta»). Ciò poteva verificarsi allorché le carenze sistemiche e generalizzate riguardanti l’indipendenza dei giudici dello Stato che ha emesso il MAE mettevano in discussione tale diritto fondamentale (3).

3.        Per giungere a tale conclusione, la Corte di giustizia, nella sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), ha adottato lo stesso metodo impiegato in precedenza in caso di carenze sistemiche o generalizzate che riguardava non l’indipendenza degli organi giurisdizionali, bensì la situazione delle carceri, potenzialmente lesiva della dignità della persona oggetto di consegna nell’ambito di un MAE (4).

4.        Secondo tale metodo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un MAE deve dimostrare, in modo concreto e preciso, se, oltre alle carenze sistemiche e generalizzate che incidano sull’indipendenza dei tribunali dello Stato emittente, sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che la persona ricercata, in caso di sua consegna, correrà il rischio di subire la violazione del diritto che le conferisce l’articolo 47 della Carta.

5.        Il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) chiede se, di fronte all’aggravarsi delle carenze generalizzate nell’Amministrazione della giustizia polacca, successivo alla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), possa rifiutare la consegna richiesta da un giudice di tale paese, senza che sia necessario esaminare in dettaglio le circostanze concrete del MAE.

6.        Per i motivi esposti di seguito, suggerirò alla Corte di giustizia di confermare la giurisprudenza stabilita nella sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario). Condivido, infatti, la posizione dell’Openbaar Ministerie (Pubblico Ministero, Paesi Bassi), dei governi belga e irlandese, nonché della Commissione (5).

I.      Quadro normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Trattato sullUnione europea

7.        L’articolo 7 stabilisce quanto segue:

«1.      Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2.      Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3.      Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

(…)».

2.      Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea

8.        L’articolo 47 (Diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale) enuncia quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(…)».

3.      Decisione quadro 2002/584

9.        Il decimo considerando è così formulato:

«Il meccanismo del [MAE] si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

10.      L’articolo 1 («Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione») così dispone:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».

11.      L’articolo 6 («Determinazione delle autorità giudiziarie competenti») è del seguente tenore:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

12.      Gli articoli 3, 4 e 4 bis elencano i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del MAE.

13.      L’articolo 15 («Decisione sulla consegna») così dispone:

«1.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.      L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

B.      Normativa nazionale

14.      La decisione quadro è stata recepita nel diritto dei Paesi Bassi con la Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (6), del 29 aprile 2004 (7), come modificata dalla legge 22 febbraio 2017 (8).

II.    Procedimenti e questioni pregiudiziali

A.      Causa C354/20 PPU

15.      Il 7 febbraio 2020, l’officier van justitie (pubblico ministero, Paesi Bassi) ha interpellato il giudice del rinvio in merito all’esecuzione di un MAE emesso, in data 31 agosto 2015, dal Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznan, Polonia) per la detenzione e la consegna di un cittadino polacco senza domicilio né residenza nei Paesi Bassi, ai fini dell’esercizio di azioni penali per traffico di stupefacenti e possesso di un documento d’identità falso.

16.      Il 24 marzo 2020, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha sospeso l’istruzione del procedimento per consentire al ricercato e al pubblico ministero di esprimersi sugli eventi più recenti verificatisi in Polonia in relazione allo Stato di diritto, nonché sulle sue eventuali conseguenze sulla consegna del ricercato, ai sensi della sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario).

17.      Dopo che sono state presentate tali osservazioni, il 12 giugno 2020 il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha chiesto al pubblico ministero di sottoporre determinate questioni al giudice emittente. Quest’ultimo ha risposto alle questioni poste, ad eccezione di quelle rivolte al Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia), per le quali ha invitato il giudice del rinvio a rivolgersi direttamente al Sąd Najwyższy (Corte Suprema).

18.      Il pubblico ministero ha sottoposto tali questioni al Sąd Najwyższy (Corte Suprema), senza ricevere risposta.

19.      In tale contesto, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

«1)      Se la decisione quadro (...), l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e/o l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un [MAE] emesso da un giudice, allorché, dopo l’emissione del MAE, la legge nazionale dello Stato membro emittente è stata modificata in modo tale che il giudice non soddisfa più i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva in quanto tale normativa non garantisce più l’indipendenza di detto giudice.

2)      Se la decisione quadro (...) e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un MAE allorché abbia constatato che nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un giudice indipendente per ogni sospettato – e dunque anche per la persona ricercata –, a prescindere da quali autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti per i procedimenti a cui il ricercato sarà sottoposto e dalla situazione personale della persona ricercata, dalla natura del reato per cui questa viene perseguita e dal contesto fattuale posto a fondamento del MAE, rischio reale che è collegato al fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente non sono più indipendenti a causa di carenze sistemiche e generalizzate.

3)      Se la decisione quadro (...) e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un MAE allorché abbia constatato che:

–      nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo per ogni sospettato, rischio legato a carenze sistemiche e generalizzate relative all’indipendenza della magistratura di tale Stato membro,

–      tali carenze sistemiche e generalizzate pertanto non solo sono idonee a incidere negativamente, ma hanno anche effettivamente un’incidenza negativa sui giudici di detto Stato membro competenti per i procedimenti ai quali il ricercato sarà sottoposto e

–      sussistono pertanto motivi seri e comprovati per ritenere che il ricercato corra un rischio reale che il suo diritto fondamentale a un giudice indipendente sarà violato e che sarà dunque pregiudicato il contenuto del suo diritto essenziale a un processo equo,

sebbene la persona ricercata, a prescindere dalle carenze [sistemiche] e generalizzate in parola, non abbia espresso preoccupazioni specifiche e sebbene la situazione personale del ricercato, la natura dei reati per cui viene perseguito e il contesto posto a fondamento del MAE, se si prescinde dalle carenze sistemiche e generalizzate di cui trattasi, non destino timore di pressioni concrete o di influenza sul suo procedimento penale ad opera del potere esecutivo e/o legislativo».

B.      Causa C412/20 PPU

20.      Il 23 giugno 2020, l’officier van justitie (pubblico ministero, Paesi Bassi) ha interpellato il giudice del rinvio in merito all’esecuzione di un MAE emesso, il 26 maggio 2015, dal Sąd okręgowy w Sieradzu (Tribunale regionale di Sieradz, Polonia), per la detenzione e la consegna di una persona condannata da un altro tribunale polacco a una pena detentiva (9).

21.      Il 17 agosto 2020, la persona ricercata ha richiesto a tale tribunale di attendere la risposta della Corte di giustizia alla questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑354/20 PPU e il pubblico ministero non si è opposto a tale richiesta.

22.      Successivamente all’udienza del 20 agosto 2020, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di aggiungere, a quelle sollevate nella causa C‑354/20 PPU, una questione pregiudiziale del seguente tenore:

«Se la decisione quadro (...), l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e/o l’articolo 47, secondo comma, della Carta (...) ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un [MAE] emesso da un giudice, allorché detto giudice non soddisfa, e al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo già non soddisfaceva più, i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva in quanto la normativa nello Stato membro emittente non garantisce l’indipendenza di detto giudice, né la garantiva più già al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

23.      Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state registrate presso la cancelleria della Corte di giustizia il 31 luglio 2020 (causa C‑354/20 PPU) e il 3 settembre 2020 (causa C‑412/20 PPU).

24.      La Corte di giustizia ha deciso di trattare i rinvii pregiudiziali con il procedimento d’urgenza e li ha riuniti.

25.      Hanno presentato osservazioni scritte i rappresentanti delle persone ricercate, il pubblico ministero, i governi dei Paesi Bassi e della Polonia, nonché la Commissione. Tutti i summenzionati soggetti erano presenti all’udienza pubblica svoltasi il 12 ottobre 2020, a cui hanno partecipato anche i governi belga e irlandese.

IV.    Analisi

A.      Osservazioni preliminari

1.      Disposizione applicabile della decisione quadro

26.      Tanto il dispositivo quanto le motivazioni delle ordinanze di rinvio fanno riferimento genericamente alla decisione quadro, senza specificare di quale articolo sia richiesta l’interpretazione.

27.      Nonostante ciò, e analogamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), da tali ordinanze si deduce che il giudice del rinvio fa riferimento al dettato dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro.

2.      Giustificazione dei rinvii pregiudiziali

28.      Nell’ordinanza relativa alla causa C‑354/20 PPU, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) sostiene di non riscontrare ragioni per rifiutare l’esecuzione del MAE per nessuno dei motivi di cui agli articoli da 3 a 5 della decisione quadro (10). Benché l’ordinanza di rinvio della causa C‑412/20 PPU non includa un’osservazione analoga, si deve presumere che lo stesso valga anche in tale causa.

29.      Nondimeno, esso ritiene che «i recenti sviluppi nella legislazione della Repubblica di Polonia relativamente all’indipendenza della magistratura di tale paese» (11) potrebbero costituire una causa sufficiente per rifiutare di dare esecuzione al MAE. Si chiede se tali riforme legislative condizionino di per sé l’esecuzione del MAE, visto il rischio di violazione del diritto della persona ricercata a un processo equo dinanzi a un giudice indipendente, come garantito dall’articolo 47 della Carta.

30.      Come esposto nell’ordinanza nella causa C‑354/20, prima delle citate riforme e successivamente alla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), il giudice del rinvio presumeva che in Polonia vi fosse un rischio reale di violazione del diritto in questione, a causa di carenze sistemiche o generalizzate che incidono sull’indipendenza della magistratura di tale Stato membro.

31.      Sulla base di tali premesse, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) aveva l’abitudine di esaminare i MAE emessi dagli organi giurisdizionali polacchi sotto la duplice prospettiva di cui alla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario). Tale metodo lo portava a chiarire: a) se tali carenze fossero idonee ad avere un impatto a livello dei giudici competenti a conoscere dei procedimenti cui sarà sottoposta la persona ricercata; e b) in caso di risposta affermativa, se esistessero motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona avrebbe corso un rischio reale che il suo diritto a un giudice indipendente fosse violato.

32.      Secondo il giudice del rinvio, tale metodo potrebbe non essere pertinente, alla luce delle riforme giuridiche approvate in Polonia negli ultimi mesi. In conseguenza di tali modifiche, le carenze sistemiche e generalizzate che incidono sull’indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi sono tali che a nessun imputato che compaia dinanzi ad essi è garantito il diritto a un giudice indipendente, a prescindere dalla sua situazione personale, dalla natura del reato per cui è perseguito e dai fatti che hanno portato al MAE.

33.      In tale nuovo contesto vi sarebbe la possibilità di rifiutare di dare esecuzione al MAE, senza che sia necessario esaminare specificamente se le carenze sistemiche abbiano conseguenze negative per gli organi giurisdizionali concreti che devono giudicare la persona ricercata e se tale persona, per la sua situazione personale, sia soggetta a un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo (12).

34.      Nell’ordinanza di rinvio nella causa C‑412/20 PPU, inoltre, diversamente dalla causa C‑354/20 PPU, è sottolineato che il MAE: a) è stato emesso per l’esecuzione di una pena detentiva; e b) è stato emesso il 26 maggio 2020, ossia successivamente agli eventi la cui evoluzione dimostrerebbe un aumento della pressione sull’indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi.

B.      Nel merito

35.      Le questioni sollevate dal giudice del rinvio che hanno maggiore importanza, sotto un profilo generale, sono quelle relative alla possibilità di rifiutare l’esecuzione del un MAE in caso di assenza di organi giurisdizionali indipendenti nello Stato membro di emissione, a causa delle carenze sistemiche o generalizzare che incidono sulla loro indipendenza (seconda questione della causa C‑354/20 PPU e unica questione della causa C‑412/20 PPU).

36.      Ove ricorra tale situazione generalizzata, è poi necessario stabilire se si debba rifiutare di dare esecuzione a un MAE anche quando «la persona ricercata (...) non abbia espresso preoccupazioni specifiche e sebbene la situazione personale del ricercato, la natura dei reati per cui viene perseguito e il contesto posto a fondamento del MAE (...) non destino timore di pressioni concrete o di influenza sul suo procedimento penale ad opera del potere esecutivo e/o legislativo» (terza questione nella causa C‑354/20 PPU).

37.      La risposta a tali questioni dovrà essere completata determinando quale sia il momento rilevante per stabilire se il giudice che emette un MAE sia indipendente (prima questione nella causa C‑354/20 PPU e unica questione nella causa C‑412/20 PPU).

38.      A mio parere, da un punto di vista logico, la risposta alla seconda e alla terza questione della causa C‑354/20 PPU deve precedere la risposta alla prima questione: solo dopo aver ammesso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un MAE può rifiutare l’esecuzione in caso di carenze sistemiche o generalizzate che incidono sull’indipendenza della magistratura dello Stato membro emittente, avrà a quel punto senso chiedersi se tale rifiuto si applichi altresì ai MAE emessi prima o dopo che tali carenze siano giunte agli estremi descritti dal giudice del rinvio.

1.      Incidenza sullesecuzione di un MAE delle carenze sistemiche o generalizzate riguardanti lindipendenza dei giudici dello Stato membro emittente

39.      La Corte di giustizia ha ammesso che, al di là dei casi espressamente contemplati dalla decisione quadro (articoli da 3 a 5), l’esecuzione di un MAE può altresì rifiutarsi «in circostanze eccezionali» che, vista la loro gravità, impongono la limitazione dei principi di riconoscimento e di fiducia reciproci tra gli Stati membri, sui quali si fonda la cooperazione giudiziaria in materia penale.

40.      Tra tali «circostanze eccezionali» rientrano quelle che possono comportare un rischio che il ricercato sia sottoposto a un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta (13). Nonché quelle dalle quali emerga un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di tale persona a un giudice indipendente e, pertanto, a un equo processo, sancito dall’articolo 47, secondo paragrafo, della Carta (14).

41.      In entrambi i casi – ossia i due sui quali si è pronunciata finora la Corte di giustizia – le «circostanze eccezionali» richiedono che sia comprovata la presenza di «carenze sistemiche o generalizzate» nello Stato membro emittente, sia che colpiscano l’indipendenza dei suoi giudici sia che colpiscano determinati gruppi di persone o determinati centri di detenzione.

42.      La constatazione della sussistenza di «circostanze eccezionali» spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che dovrà basarsi, a tal fine, su «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati» (15) comprovanti tali carenze sistemiche o generalizzate.

43.      Tra tali elementi di giudizio, la Corte di giustizia ha fatto riferimento, segnatamente, agli «elementi (...) contenuti in una proposta motivata della Commissione adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo (...) a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario» (16).

44.      La Corte di giustizia ha dichiarato che, ove ricorrano «circostanze eccezionali» del genere, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può porre fine alla procedura di consegna istituita dalla decisione quadro. Si tratta, pertanto, di una risposta eccezionale nel contesto della decisione quadro che, ripeto, non contempla motivi di mancata esecuzione diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 5. Il diritto dell’Unione reagisce, pertanto, all’eccezionalità delle circostanze rilevate in uno Stato membro in termini altrettanto eccezionali (17).

45.      Tale risposta eccezionale conosce quindi limiti, subordinati al ricorrere di determinati requisiti. L’eccezionalità non arriva al punto di imporre la non esecuzione automatica di qualsiasi MAE emesso dall’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui sono state rilevate carenze sistemiche o generalizzate. La reazione del diritto dell’Unione, essendo grave, è più contenuta, in quanto si traduce nell’obbligo, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di verificare se, nelle circostanze della fattispecie sulla quale deve pronunciarsi, tali carenze possano risultare in una violazione concreta ed effettiva dei diritti fondamentali del ricercato.

46.      Qualora le carenze sistemiche o generalizzate riguardino l’indipendenza dei giudici, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, dopo aver accertato che comportano un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo, «deve, in un secondo momento, valutare, in modo concreto e preciso, se, nelle circostanze del caso di specie, esistano motivi seri e comprovati per ritenere che, in seguito alla sua consegna allo Stato membro emittente, il ricercato corra tale rischio» (18).

47.      In definitiva, la possibilità che sia negata l’esecuzione di un MAE per motivi diversi da quelli contemplati dagli articoli da 3 a 5 della decisione quadro comporta un esame rigoroso, ad opera dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che consiste in due fasi:

–      Nella prima, deve valutare il rischio reale di violazione dei diritti fondamentali, alla luce della situazione generale dello Stato membro richiedente.

–      Nella seconda, una volta accertato tale rischio, deve valutare, «in modo concreto e preciso», se, alla luce delle circostanze della fattispecie, il ricercato correrà il rischio che sia violato un suo diritto fondamentale.

48.      La questione posta dal giudice del rinvio nella fattispecie è se l’aggravarsi delle carenze sistemiche o generalizzare nello Stato membro emittente possa condurlo a tralasciare la seconda fase del duplice esame.

49.      In tal caso, non sarebbe necessario per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione esaminare le circostanze della fattispecie: potrebbe semplicemente porre fine alla procedura di consegna qualora le carenze siano tali da comportare l’insussistenza, nello Stato membro emittente, di un’autorità giudiziaria degna di questo nome.

50.      La soluzione auspicata del giudice del rinvio, per quanto possa apparire suggestiva (19), non rispetta quella già fornita dalla Corte di giustizia. Inoltre, come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, il rifiuto (20) di esecuzione di tutti i MAE emessi da uno Stato membro comporterebbe, probabilmente, l’impunità per numerosi reati (21).

51.      L’obbligo di prevenire l’impunità è menzionato anche dal governo dei Paesi Bassi. Analogamente, all’udienza, il governo belga ha chiarito che la soluzione auspicata dal giudice del rinvio potrebbe pregiudicare i diritti delle vittime dei reati di cui è accusata la persona nei cui confronti è emesso un MAE (22).

52.      Da un altro punto di vista, l’accettazione della tesi del giudice del rinvio potrebbe essere intesa come una delegittimazione dell’attività professionale di tutti i giudici della Repubblica di Polonia che, in materie tanto delicate come quelle relative al diritto penale, si sforzano di avvalersi dei meccanismi di cooperazione giudiziaria previsti dalla decisione quadro. Al rischio che le carenze sistemiche o generalizzate menzionate in precedenza comportano per la loro indipendenza si aggiungerebbe l’impossibilità di partecipare, in quanto autorità emittenti o di esecuzione, a tali meccanismi di cooperazione intereuropei.

53.      Nella sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), la Corte di giustizia ha riconosciuto che l’esistenza di una proposta motivata della Commissione, adottata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, e diretta ad ottenere che il Consiglio constati l’esistenza di un evidente rischio di grave violazione, da parte della Repubblica di Polonia, dei valori di cui all’articolo 2 TUE, poteva costituire, unitamente ad altri elementi, una base sufficiente a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzare in tale Stato membro, riguardanti l’indipendenza della magistratura (23).

54.      Nonostante la gravità delle carenze in quel momento esistenti, la Corte di giustizia ha escluso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potesse rifiutare automaticamente e indiscriminatamente l’esecuzione di qualsiasi MAE emesso dai giudici della Repubblica di Polonia.

55.      La ragione è che siffatta soluzione generale è riservata all’ipotesi in cui il Consiglio europea constati, formalmente, che lo Stato membro emittente viola i valori contemplati di cui all’articolo 2 TUE.

56.      Nelle parole della Corte di giustizia: «[e]merge (...) dal considerando 10 della decisione quadro (...) che l’attuazione del meccanismo del [MAE] può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 2 TUE, constatata dal Consiglio europeo in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, TUE, con le conseguenze previste al paragrafo 3 dello stesso articolo» (24).

57.      Posso condividere la posizione del giudice del rinvio secondo la quale, se già erano preoccupanti le circostanze presenti al momento della pronuncia della sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), i dati ulteriori sembrano mostrare un aggravamento (25).

58.      Infatti, oltre alle riforme normative citate nell’ordinanza di rinvio relativa alla causa C‑354/20 PPU, le sentenze più recenti della Corte di giustizia a cui fa riferimento tale ordinanza (26), rilevano che le carenze sistemiche o generalizzate che incidono sull’indipendenza degli organi giurisdizionali della Repubblica di Polonia possono mettere a rischio i diritti fondamentali delle persone soggette alla loro giurisdizione.

59.      Spetta in ogni caso al giudice del rinvio stabilire, in base alle fonti a sua disposizione, se siano aumentate le carenze sistemiche o generalizzate che nel 2018 hanno indotto la Corte di giustizia ad ammettere, in via eccezionale e a determinate condizioni, che l’autorità di esecuzione di un MAE possa rifiutare l’esecuzione per motivi diversi da quelli espressamente menzionati nella decisione quadro.

60.      Ciò posto, ancorché la minaccia all’indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi possa essersi aggravata in questi termini, non è di per sé possibile sospendere automaticamente e indiscriminatamente l’applicazione della decisione quadro nei confronti di qualsiasi MAE emesso dagli stessi.

61.      Tale soluzione estrema non dipende tanto dal numero e dall’importanza degli indizi che consentano di stabilire l’esistenza di un rischio reale di violazione dei diritti di un singolo, quanto piuttosto dalla qualità dell’organismo cui spetta di effettuare tale accertamento e di agire di conseguenza.

62.      Conformemente alla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione del MAE, una volta accertata l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente, può rifiutare la consegna del ricercato se, in considerazione della sua situazione personale, della natura del reato per cui è perseguito e del contesto di fatto che ha portato all’emissione del MAE, giunga alla conclusione che lo stesso possa effettivamente vedere violato il diritto fondamentale garantitogli dall’articolo 47 della Carta (27).

63.      In tale ipotesi, il giudice dell’esecuzione starà applicando la decisione quadro nel modo in cui, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, deve essere interpretata per conciliare il meccanismo del MAE con il rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione.

64.      Tale interpretazione salvaguarda il principio della consegna, pur se corretto, in via eccezionale, dal rifiuto della stessa qualora, alla luce delle circostanze specifiche della fattispecie, sussista un rischio reale di violazione dei diritti del ricercato.

65.      Per contro, il rifiuto automatico di qualsiasi esecuzione dei MAE, una volta valutata la gravità delle carenze sistemiche o generalizzate rilevate nello Stato membro emittente, rappresenta una pura e semplice non applicazione della decisione quadro.

66.      Come ho già ricordato, il decimo considerando della decisione quadro e la giurisprudenza della Corte di giustizia non consentono la pura e semplice mancata esecuzione dei MAE in tali ipotesi. Per giungere a tale estremo è necessario un atto giuridico specifico: la constatazione, da parte del Consiglio europeo, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, TUE, della grave e persistente violazione, da parte dello Stato membro emittente, dei valori dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE.

67.      Mentre la valutazione delle carenze sistemiche o generalizzate può giustificare la mancata esecuzione di un MAE in un caso concreto, solo la constatazione formale, da parte del Consiglio europeo, di una grave e persistente violazione dei valori di cui all’articolo 2 TUE può giustificare la non applicazione generalizzata della decisione quadro e, pertanto, la mancata esecuzione di tutti i MAE emessi dagli organi giurisdizionali dello State membro in questione.

68.      Ciascuna di tali ipotesi si sviluppa secondo due ordini concettuali differenti:

69.      Nella prima ipotesi (decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione), le carenze comportano un rischio la cui portata deve essere verificata nel caso specifico; da qui la necessità che il giudice dell’esecuzione tenga conto delle circostanze specifiche del caso concreto.

70.      Nella seconda ipotesi (intervento del Consiglio europeo), non si parla più di rischio, ma di avvenuta violazione dei valori di cui all’articolo 2 TUE, la cui conseguenza è la non applicazione generalizzata della decisione quadro.

71.      Non è solo il fatto che in caso si tratta di rischio di violazione di diritti e nell’altro di violazione dei principi di cui all’articolo 2 TUE. Più precisamente, nel primo caso si tratta di carenze sistemiche o generalizzate rilevate in un regime di garanzia dei diritti che, a causa di tali carenze, non funziona nel modo richiesto dall’ordinamento giuridico stesso. Nel secondo, al contrario, ciò che si produce è il venir meno stesso delle condizioni in cui un sistema giudiziario può tutelare i principi dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE.

72.      Le carenze sistemiche o generalizzare che si possono rilevare riguardo all’indipendenza dei giudici polacchi, a mio avviso, non privano questi ultimi della loro natura di organi giurisdizionali. Essi continuano ad essere organi giurisdizionali (28), benché l’indipendenza del potere giudiziario, inteso come complesso degli organi che esercitano la giurisdizione, sia minacciata da strutture governative (o anche dall’esercizio anomalo delle funzioni disciplinari). La valutazione di tali carenze, per quanto gravi esse siano, non può privarli di tale qualità (29).

73.      Certamente, tali carenze sistemiche o generalizzate possono essere di portata tale che possa risultare inevitabile nutrire seri dubbi sul rispetto dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente. Tale ipotesi ricorrerebbe qualora il regime disciplinare dei magistrati polacchi fosse impiegato, a detrimento della loro indipendenza, come minaccia permanente per ottenere la loro soggezione al potere esecutivo, vuoi affidandone l’applicazione a organi, anche giurisdizionali, non dotati delle dovute garanzie (30), vuoi utilizzando lo strumento disciplinare per reprimere attività giurisdizionali assolutamente legittime (31).

74.      Ciononostante, la competenza del giudice dell’esecuzione è strettamente limitata al MAE su cui deve pronunciarsi e il suo giudizio relativo alle carenze sistemiche o generalizzate deve riguardare la loro eventuale incidenza sullo stesso. Pertanto, la sua decisione può influire solo sull’esecuzione di tale MAE.

75.      Per contro, la valutazione riguardo al rispetto dei valori di cui all’articolo 2 TUE verte sulla situazione generale dello Stato membro interessato e rientra nella competenza esclusiva del Consiglio europeo, la cui constatazione formale della violazione di tale disposizione incide quindi sull’applicazione integrale della decisione quadro nei confronti di tale Stato membro.

76.      Di fronte all’aggravarsi delle carenze sistemiche o generalizzate e in assenza di una constatazione formale del Consiglio europeo, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) dovrà pertanto applicare il massimo rigore nell’esame delle circostanze del MAE di cui viene richiesta l’esecuzione (32), senza tuttavia essere sollevato dall’obbligo di effettuare tale esame in particolare.

77.      A questo punto è necessario sottolineare che le informazioni richieste all’autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro non solo devono essere pertinenti ai fini di tale esame specifico, ma devono limitarsi a quelle che l’autorità giudiziaria emittente sia ragionevolmente in condizione di fornire (33).

78.      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), fintantoché il Consiglio europeo non abbia constatato formalmente una grave e persistente violazione, nello Stato membro emittente, dei principi di cui all’articolo 2 TUE, «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può astenersi, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro (...), dal dare seguito a un [MAE] (...) soltanto in circostanze eccezionali in cui (...) accerti, in esito una valutazione concreta e precisa del caso di specie, che vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto di tale [MAE] corra, a seguito della sua consegna all’autorità giudiziaria emittente, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo» (34).

79.      Dalle ordinanze di rinvio emerge che il giudice del rinvio non rinviene ragioni per rifiutare la consegna delle due persone ricercate in tali procedimenti per nessuno dei motivi contemplati dalla decisione quadro. Inoltre, alla luce della loro situazione personale, della natura dei reati per cui vengono perseguite e del contesto che ha giustificato i MAE, esso esclude il rischio di un’indebita ingerenza nell’azione penale.

80.      Se così fosse, l’eventuale aggravarsi delle carenze sistemiche o generalizzate del regime di indipendenza dei giudizi polacchi non dà facoltà al giudice del rinvio di negare l’esecuzione dei MAE in questione.

2.      Il momento rilevante per la valutazione della natura di organo giurisdizionale indipendente dellautorità che emette il MAE

81.      Se, come sostengo, l’organo giurisdizionale dell’esecuzione non può porre fine alla procedura di consegna una volta accertate gravi carenze sistemiche o generalizzate nell’indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente senza un esame del possibile impatto concreto ed effettivo di tali carenze sulle circostanze di ciascun MAE, mi sembra irrilevante che l’aggravamento di tali carenze si sia verificato prima o dopo l’emissione del MAE.

82.      Che l’aggravamento di tali carenze si sia verificato prima dell’emissione del MAE o successivamente alla stessa, l’elemento determinante è che l’organo giurisdizionale emittente (che deve decidere della sorte del ricercato, una volta effettuata la consegna) conservi la propria indipendenza a pronunciarsi sulla situazione di tale persona, senza ingerenze esterne, minacce o pressioni.

83.      Il carattere giudiziario della procedura di cui alla decisione quadro non cessa, per quanto concerne l’autorità che richiede la consegna del ricercato, con l’emissione del MAE.

84.      Dall’articolo 15 della decisione quadro risulta che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter contare in qualsiasi momento su un interlocutore giudiziario nello Stato membro emittente affinché possa decidere in merito alla consegna sulla base di informazioni sufficienti e affidabili, fornite direttamente dall’autorità giudiziaria emittente.

85.      Considerate, infatti, le gravi ripercussioni sulla libertà che comporta lo svolgimento della procedura di consegna (35), può risultare indispensabile ottenere informazioni supplementari che consentano all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di stabilire quali siano esattamente le circostanze che hanno portato al rilascio del MAE e, in particolare, le condizioni in cui la persona ricercata si troverà dopo la consegna.

86.      L’alto livello di fiducia sul quale deve poter contare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione al momento di decidere se sia pertinente la consegna può essere offerto solo da un’autorità emittente che nel frattempo non abbia perso la sua qualità di giudice indipendente.

87.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà pertanto verificare se, nelle circostanze di ciascuno degli specifici MAE che le sono stati sottoposti, possa essere seriamente ed effettivamente pregiudicato il diritto della persona ricercata a un processo equo. E ciò, ribadisco, tanto se le carenze erano già sistemiche o generalizzate al momento dell’emissione del MAE, quanto se esse siano sopravvenute successivamente e siano sussistenti al momento dell’eventuale consegna della persona.

88.      Nel primo caso, il giudice dell’esecuzione potrà legittimamente dubitare della regolarità dell’emissione del MAE. Nel secondo caso, potrà nutrire dubbi quanto al trattamento cui potrà eventualmente essere sottoposta la persona ricercata successivamente alla consegna all’organo giurisdizionale emittente.

89.      Ciò che rileva, in entrambi i casi, è che il giudice dell’esecuzione valuti fino a che punto l’una o l’altra circostanza possano costituire un rischio reale per i diritti del ricercato, nel caso in cui avvenga la consegna.

90.      È certo, tuttavia, che il rischio concreto di violazione dell’articolo 47 della Carta, per mancanza di indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente, si riduce considerevolmente se quest’ultima era indipendente al momento dell’emissione del MAE, anche se (teoricamente) abbia smesso di esserlo successivamente.

91.      Parimenti, tale rischio diminuisce se il MAE viene emesso in applicazione di una condanna a una pena detentiva inflitta alla persona ricercata allorché non sussistevano dubbi quanto all’indipendenza del giudice penale che ha disposto la condanna.

V.      Conclusioni

92.      In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere al Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) nel modo seguente:

«L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che:

In assenza di una constatazione formale del Consiglio europeo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, TUE, circa la grave e persistente violazione, da parte dello Stato membro emittente, dei valori di cui all’articolo 2 TUE, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo solo dopo aver constatato, in modo concreto e preciso, che, tenuto conto della situazione personale del ricercato, della natura del reato per cui è perseguito e delle circostanze di fatto poste alla base dell’emissione di tale mandato d’arresto europeo, sussistono motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tale rischio può sussistere tanto se le carenze sistemiche o generalizzate si siano verificate al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo, quanto se esse siano sopravvenute e permangano al momento dell’eventuale consegna della persona ricercata».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro»).


3      Sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586); in prosieguo: «sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)».


4      Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198; in prosieguo: la «sentenza Aranyosi e Căldăraru»).


5      Il governo della Polonia non concorda con la premessa principale dell’argomentazione contenuta nell’ordinanza di rinvio, ma sostiene che la risposta alle questioni formulate nell’ambito dello stesso si ricava direttamente dalla sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario).


6      Legge di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea.


7      Stb. 2004, 195.


8      Stb. 2017, 82.


9      Nella fattispecie, al fine dell’espiazione dei sette mesi restanti della pena detentiva di un anno, inflitta con sentenza del 18 luglio 2010 del Sąd rejonowy w Wieluniu (Tribunale circondariale di Wielun, Polonia) per i delitti di minaccia e violenza.


10      Paragrafo 4 dell’ordinanza di rinvio nella causa C‑354/20 PPU.


11      Ibidem.


12      Tale tesi coincide con quella proposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda) nella causa C‑216/18 PPU, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), non accolta però dalla Corte di giustizia. L’avvocato generale Tanchev, nelle sue conclusioni in tale causa (EU:C:2018:517), rilevava che «il giudice del rinvio ritiene che, in un’ipotesi in cui le carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente siano particolarmente gravi, vale a dire in cui tale Stato membro non rispetti più lo Stato di diritto, esso debba rifiutare la consegna senza dover verificare se la persona interessata sarà esposta ad un rischio del genere» (paragrafo 98).


13      Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198; in prosieguo: la «sentenza Aranyosi e Căldăraru»), punto 104.


14      Sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 59.


15      Sentenza Aranyosi e Căldăraru, punto 104.


16      Sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 79.


17      Secondo la Corte di giustizia, tale reazione eccezionale trova il suo fondamento «da un lato, [ne]ll’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, che prevede che quest’ultima non può comportare la modifica dell’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti agli articoli 2 e 6 TUE e, dall’altro, [nel] carattere assoluto del diritto fondamentale garantito dall’articolo 4 della Carta [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 45]. Secondo la medesima sentenza, a tali basi si aggiunge quello costituito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che riconosce il diritto a un giudice indipendente e quindi a un processo equo [Sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 59].


18      Sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 68; il corsivo è mio.


19      Il fatto che essa sia attraente non può, tuttavia, occultare un certo estremismo. Nella causa C‑216/18 PPU, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), la posizione della Commissione su tale aspetto, come riportata dall’avvocato generale Tanchev nelle sue conclusioni (EU:C:2018:517), era che «anche qualora si accerti che lo Stato di diritto nello Stato membro emittente è gravemente minacciato (...), non si può escludere l’esistenza di situazioni nelle quali la capacità dei giudici di tenere un processo con l’indipendenza necessaria a garantire il rispetto del diritto fondamentale sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta è preservata» (paragrafo 108). La Commissione conferma tale posizione, in altri termini, al paragrafo 27 delle sue osservazioni scritte nella causa C‑354/20 PPU.


20      Nell’ordinanza di rinvio relativa alla causa C‑354/20 PPU, il giudice del rinvio riconosce che una risposta positiva alle sue questioni comporterebbe, «di fatto, la sospensione del flusso di consegne in Polonia, fino a che la normativa polacca non garantisca nuovamente l’indipendenza degli organi giurisdizionali emittenti» (paragrafo 19).


21      Paragrafo 30 delle sue osservazioni scritte. Il pubblico ministero rileva, inoltre, che tale generalizzazione potrebbe giungere a rendere irrealizzabile, nel complesso, il sistema di consegna nell’ambito dell’Unione (ultimo paragrafo delle sue osservazioni scritte).


22      Il governo belga ha richiamato la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 9 luglio 2019, Romeo Castaño c. Belgio (CE:ECHR:2019:0709JUD000835117), in materia di violazione del diritto sancito dall’articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nei casi in cui gli Stati non adempiano all’obbligo di cooperazione, tramite il meccanismo del MAE, al fine di mettere a disposizione della giustizia il presunto autore di un omicidio o di altri delitti.


23      Sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 69.


24      Sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 70.


25      Nella sua relazione di settembre 2020 sulla situazione dello Stato di diritto dell’Unione, la Commissione rileva che, in Polonia, «[t]ali riforme, che hanno ripercussioni sul Tribunale costituzionale, sulla Corte suprema, sui tribunali ordinari, sul Consiglio nazionale della magistratura e sulla procura, hanno aumentato l’influenza del potere esecutivo e del potere legislativo sul sistema giudiziario e hanno quindi indebolito l’indipendenza della magistratura». Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Relazione sullo Stato di diritto 2020, Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Polonia [SWD(2020) 320 final].


26      In particolare, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. E a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982); e del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234). Nonché ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277).


27      Nelle sue conclusioni nella causa C‑216/18, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (EU:C:2018:517), paragrafo 113, l’avvocato generale Tanchev propendeva per adottare la proposta della Commissione, la quale aveva suggerito, «in particolare, di verificare se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo sia un oppositore politico o appartenga ad un gruppo sociale o etnico che è stato oggetto di discriminazioni. La Commissione propone inoltre di esaminare, in particolare, se il reato per il quale la persona interessata è perseguita sia di natura politica o se il governo in carica abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardanti tale reato o la sua sanzione». Nel caso di MAE di cui trattasi tali connotazioni non sembrano ricorrere.


28      Se così non fosse, le ripercussioni potrebbero eventualmente estendersi ad altri ambiti dell’attività giurisdizionale, quali quelli relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile, o alla legittimazione a sollevare questioni pregiudiziali (articolo 267 TFUE), riservata a organi giurisdizionali in senso stretto.


29      È pertanto non pertinente l’applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla natura giudiziaria del pubblico ministero ai fini dell’emissione di un MAE. Tra tutte, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456). La mancanza di indipendenza di un pubblico ministero che può ricevere istruzioni ai sensi del diritto interno non rappresenta una carenza sistemica o generalizzata del suo regime istituzionale, ma una caratteristica propria di tale regime, che non gli consente di emettere un MAE, ma che non gli impedisce di agire quale pubblico ministero. Per contro, la mancanza generalizzata di indipendenza degli organi giurisdizionali di uno Stato membro può solo derivare da una carenza del sistema giudiziario, in quanto l’Unione non permette l’adesione di Stati che non dispongono di giudici indipendenti.


30      Nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. E a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982), punto 171, la Corte di giustizia ha statuito che spetta al giudice del rinvio determinare se, successivamente all’entrata in vigore, il 3 aprile 2018, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) potesse essere qualificata come indipendente e imparziale, e a tal fine era necessario verificare se «le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica». Nell’ordinanza dell’8 aprile 2020, causa Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), la Corte di giustizia ha sospeso in via cautelare l’applicazione di talune disposizioni della normativa polacca che rappresentano il fondamento della competenza della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a statuire nelle cause disciplinari relative a giudici.


31      Nella sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234), la Corte di giustizia, dinanzi alla quale era lamentata l’esistenza di procedimenti disciplinari contro giudici polacchi che avevano sottoposto questioni pregiudiziali, ha statuito che «[n]on possono (...) essere ammesse disposizioni nazionali dalle quali derivasse per i giudici nazionali il rischio di esporsi a procedimenti disciplinari per il fatto di aver adito la Corte mediante un rinvio pregiudiziale» (punto 58).


32      In particolare, come già detto, dovrà tenere conto della situazione personale del ricercato, della natura del reato per cui è perseguito e delle circostanze di fatto poste alla base del MAE [sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 75].


33      Due delle questioni poste all’autorità giudiziaria emittente nella causa C‑354/20 PPU avrebbero potuto essere rivolte al Sąd Najwyższy (Corte suprema). V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.


34      Sentenza Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), punto 73. Secondo il governo dei Paesi Bassi, questo approccio corrisponde a quello della Corte europea dei diritti dell’uomo, che presta particolare attenzione all’analisi delle circostanze specifiche al fine di determinare se vi sia un rischio concreto che la mancanza di indipendenza si traduca in un flagrante diniego di giustizia [sentenze del 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909), §§ 258-262; e del 9 luglio 2019, Kislov c. Russia, (CE:ECHR:2019:0709JUD000359810), § 109]. Anche l’avvocato generale Tanchev ha fatto riferimento a tale giurisprudenza nelle sue conclusioni nella causa C‑216/18 (EU:C:2018:517, paragrafo 109), sottolineando che «al fine di verificare se sussista un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia, [la Corte europea dei diritti dell’uomo] tiene conto, in pratica, non solo della situazione nel paese di destinazione, ma anche delle circostanze particolari dell’interessato», citando la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 gennaio 2012 nella causa Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909), punti 272 e da 277 a 279.


35       Che può comportare privazioni della libertà fino a centoventi giorni, come ho rilevato nelle conclusioni delle cause OG (Procura di Lubecca) e PI (Procura di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:337), paragrafo 58.