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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 18 aprile 2019 – Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België e a., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e a. / LI, Governo fiammingo, Governo vallone, Kosher Poultry BVBA e a., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

(Causa C-336/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België e a., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e a.

Intervenienti: LI, Governo fiammingo, Governo vallone, Kosher Poultry BVBA e a., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 1 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, debba essere interpretato nel senso che, in deroga al disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e al fine di promuovere il benessere degli animali, agli Stati membri è consentito adottare disposizioni come quelle del decreto della Regione delle Fiandre del 7 luglio 2017 «recante modifica della legge del 14 agosto 1986, relativa al benessere e alla protezione degli animali, con riguardo ai metodi ammessi per la macellazione degli animali», disposizioni che prevedono, da un lato, un divieto di macellazione degli animali senza previo stordimento che vale anche per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso e, dall’altro lato, un procedimento di stordimento alternativo per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso basato sullo stordimento reversibile e sulla norma che lo stordimento non può comportare la morte dell’animale.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del citato regolamento, nell’interpretazione di cui alla prima questione, violi l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del citato regolamento, nell’interpretazione di cui alla prima questione, violi gli articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto l’abbattimento degli animali secondo metodi particolari richiesti per riti religiosi è previsto soltanto in una deroga condizionata all’obbligo di stordire l’animale (articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2), mentre per l’abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca ricreativa e durante eventi sportivi e culturali, per i motivi indicati nel preambolo del regolamento, sono previste disposizioni ai sensi delle quali le attività in parola non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, né nell’obbligo di stordire l’animale durante l’abbattimento (articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3).

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1 GU 2009, L 303, pag. 1.