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Ricorso proposto il 28 novembre 2016 – Svezia / Commissione

(Causa T-837/16)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e F. Bergius)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di attuazione della Commissione C(2016) 5644 del 7 settembre 2016 che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (decisione contestata), e

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Con il primo motivo egli asserisce che la Commissione ha ecceduto i propri poteri di attuazione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e del regolamento (CE) n. 1907/2006.

–    La Commissione avrebbe ecceduto i propri poteri di attuazione disattendendo gli articoli 55 e 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e concedendo l’autorizzazione richiesta, senza che ne ricorressero i presupposti previsti dal regolamento e in contrasto con lo scopo del regolamento stesso.

–    La Commissione avrebbe disatteso l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, concedendo tale autorizzazione senza svolgere la valutazione dei relativi presupposti in conformità a tale articolo e senza esaminare sufficientemente se ricorressero, ai sensi di detto articolo, i presupposti di un’autorizzazione siffatta.

–    La Commissione avrebbe del pari violato l’articolo 55 del regolamento n. 1907/2006 concedendo tale autorizzazione in contrasto con lo scopo del sistema di autorizzazione consistente, tra l’altro, nel garantire il buon funzionamento del mercato interno e la graduale sostituzione di sostanze che destano maggiori preoccupazioni quando esistono alternative economicamente o tecnicamente valide.

2.    Con il secondo motivo egli asserisce che la Commissione ha svolto una valutazione manifestamente errata e un’errata applicazione del diritto.

–    Con riferimento a questo motivo vengono dedotte circostanze in fatto identiche a quelle relative al primo motivo di ricorso. La violazione suesposta degli articoli 55 e 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, da parte della Commissione, significa pertanto anche che, nella decisione contestata, la Commissione avrebbe svolto una valutazione manifestamente errata e un’errata applicazione del diritto.

3.    Con il terzo motivo egli asserisce che la Commissione è venuta meno all’obbligo di tenere conto del principio di precauzione e all’obbligo di fornire una motivazione.

–    La Commissione non avrebbe tenuto conto del principio di precauzione nel concedere un’autorizzazione senza svolgere la propria valutazione dei presupposti in tal senso alla luce dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e senza esaminare a sufficienza se ricorressero i presupposti della concessione dell’autorizzazione ai sensi di tale articolo.

–    Comunque, la Commissione avrebbe violato il proprio obbligo di fornire la motivazione, obbligo derivante dall’articolo 296 TFUE, dall’articolo 130 del regolamento n. 1907/2006 e dal principio di buona amministrazione, in quanto non sarebbe possibile enucleare dalla decisione contestata in che modo essa abbia valutato se ricorressero i presupposti per la concessione dell’autorizzazione, in conformità all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento.

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