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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 18 giugno 2020 – AG e a. / Austrian Airlines AG

(Causa C-270/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: AG, MG, HG, minori, rappresentati legalmente

Resistente: Austrian Airlines AG

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 1 debba essere interpretato nel senso che il vettore possa ridurre il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento menzionato anche qualora, a seguito di cancellazione del volo prenotato, ai passeggeri venga offerto un volo alternativo il cui orario di partenza e di arrivo previsto sia rispettivamente 11 ore e 55 minuti prima dell’orario del volo cancellato.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).