Language of document : ECLI:EU:F:2016:29

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)

2 marzo 2016

Causa F‑84/15

Bernd Loescher

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Rappresentante sindacale – Messa a disposizione di un’organizzazione sindacale o professionale – Esercizio di promozione 2014 – Decisione di non promuovere il ricorrente – Articolo 45 dello Statuto – Comparazione dei meriti – Insussistenza di un obbligo statutario di prevedere un metodo specifico di comparazione dei meriti del personale posto a disposizione di organizzazioni sindacali o professionali – Presa in considerazione dei rapporti informativi – Valutazione del livello delle responsabilità esercitate – Elementi di prova – Sindacato dell’errore manifesto di valutazione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Loescher chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio dell’Unione europea di non promuoverlo al grado AD 12 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2014.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Loescher sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Funzionari che svolgono funzioni di rappresentanza del personale – Obbligo di adottare un metodo specifico per la comparazione dei meriti del personale messo a disposizione di organizzazioni sindacali o professionali – Insussistenza – Valutazione effettuata da un altro funzionario messo a disposizione della stessa organizzazione – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, articolo 43)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Necessità di una procedura che consenta di neutralizzare la soggettività delle valutazioni di valutatori diversi – Applicazione di un metodo di affinamento dei giudizi in cifra sui funzionari – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, articolo 45)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Valutazione del livello delle responsabilità esercitate – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

(Statuto dei funzionari, articolo 45, § 1)

4.      Funzionari – Rappresentanza – Vincoli connessi all’esercizio delle funzioni di rappresentanza del personale – Presa in considerazione nella redazione del rapporto informativo – Obbligo dei valutatori

(Statuto dei funzionari, articoli 24 ter e 43, e allegato II, art. 1, sesto comma)

1.      Dato che l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per adottare la procedura o il metodo da essa ritenuto più idoneo per procedere allo scrutinio per merito comparativo, la mancata istituzione di un regime di valutazione ad hoc per quanto riguarda i funzionari che svolgono attività nell’ambito della messa a disposizione di un’organizzazione sindacale o professionale (OSP) non comporta alcuna discriminazione. Pertanto, un funzionario non può esigere da un’istituzione che essa adotti norme che istituiscano specificamente procedure e metodi di comparazione dei meriti dei funzionari in relazione alle loro rispettive posizioni statutarie.

Per quanto riguarda le attività di rappresentanza del personale, esse non possono essere valutate da valutatori dei servizi dell’istituzione. Infatti, queste ultime non sono sottoposte alla loro autorità poiché tali attività si svolgono al di fuori dell’ambito funzionale in cui, in applicazione dell’articolo 43 dello Statuto, la competenza, l’efficienza e la condotta di ciascun funzionario sono normalmente valutate. Un’istituzione, attraverso la procedura di valutazione da essa istituita e applicata ad un funzionario messo a disposizione di un’OSP, ha correttamente rispettato tale obbligo qualora detta procedura consenta ad un altro funzionario messo a disposizione della stessa OSP, senza l’esistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica, di agire in veste di valutatore, per giunta unico, nei confronti dell’interessato e, in tal modo, di valutare la competenza, l’efficienza e la condotta di quest’ultimo nelle sue funzioni presso l’OSP in questione.

(v. punti 62‑64)

Riferimento:

Corte: sentenza 1º luglio 1976, de Wind/Commissione, 62/75, EU:C:1976:103, punto 17

Tribunale di primo grado: sentenze 21 ottobre 1992, Maurissen/Corte dei conti, T‑23/91, EU:T:1992:106, punto 14; 26 settembre 1996, Maurissen/Corte dei conti, T‑192/94, EU:T:1996:133, punti 41 e 44, e 19 ottobre 2006, Buendía Sierra/Commissione, T‑311/04, EU:T:2006:329, punto 131

Tribunale della funzione pubblica: sentenze 7 novembre 2007, Hinderyckx/Consiglio, F‑57/06, EU:F:2007:188, punto 60, e 14 luglio 2011, Praskevicius/Parlamento, F‑81/10, EU:F:2011:120, punto 53

2.      Al fine di rendere il sistema di promozione il più possibile equo, l’autorità che ha il potere di nomina, in forza dell’articolo 45 dello Statuto, deve assicurare l’oggettivo svolgimento dello scrutinio per merito comparativo, da un lato, garantendo la comparabilità delle valutazioni di tutti i funzionari mediante la determinazione di una scala di valutazione comune e, dall’altro, uniformando i criteri di valutazione all’attenzione dei valutatori.

Infatti, nelle valutazioni dei funzionari dei vari servizi di un’istituzione può esistere una grande eterogeneità e tale eterogeneità è fonte di difficoltà quando l’autorità che ha il potere di nomina deve procedere allo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari interessati, nel rispetto del principio di parità di trattamento. Al riguardo, un metodo di valutazione consistente in una comparazione della media delle valutazioni analitiche dei vari servizi di un’istituzione diretta ad annullare la soggettività risultante dalle valutazioni operate da valutatori diversi è pertinente. Pertanto, il metodo di affinamento dei giudizi in cifra sui funzionari, per procedere allo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari promuovibili, non appare inappropriato, in particolare al fine di neutralizzare la relativa soggettività nell’attribuire i punteggi da parte dei diversi valutatori, essendo taluni di essi oggettivamente più severi di altri. Per giunta, tale metodo è diretto ad applicare il principio di parità di trattamento dato che, da una parte, esso è applicato uniformemente a tutti i funzionari, compresi quelli messi a disposizione di un’organizzazione sindacale o professionale e sottoposti a un rapporto informativo redatto da un valutatore unico che non è il loro superiore gerarchico. D’altra parte, esso consente di procedere allo scrutinio per merito comparativo sulla base di fonti di informazione e di informazioni analoghe, nella fattispecie costituite dai rapporti informativi presentati con un modello identico e punteggi medi ponderati uniformati a livello dell’istituzione.

(v. punti 65, 67 e 68)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze 3 ottobre 2000, Cubero Vermurie/Commissione, T‑187/98, EU:T:2000:225, punto 85, e 19 ottobre 2006, Buendía Sierra/Commissione, T‑311/04, EU:T:2006:329, punto 169

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 3 giugno 2015, Gross/SEAE, F‑78/14, EU:F:2015:52, punti 44 e 45, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑472/15 P

3.      L’esercizio di talune funzioni di rappresentanza del personale, come quelle di presidente di un comitato del personale o di presidente di un’organizzazione sindacale o professionale (OSP), può permettere in taluni casi di presumere che, di per se stesse, dette funzioni di rappresentanza implichino l’esercizio di responsabilità di livello elevato. Tuttavia, qualora un funzionario messo a disposizione di una siffatta organizzazione non provi il carattere effettivo, il livello e la durata delle responsabilità da lui effettivamente e specificamente esercitate in relazione alle trattative relative all’adozione del nuovo Statuto, non è assodato che, tenuto conto del suo ampio potere discrezionale, l’autorità che ha il potere di nomina non possa manifestamente considerare, ai fini di un esercizio di promozione, che le funzioni rispettive di altri funzionari promossi al grado superiore, e conferite loro in maniera permanente e non episodica come nel caso dell’interessato, implicano un livello di responsabilità superiore a quello esercitato dal funzionario messo a disposizione.

A questo proposito, il Tribunale della funzione pubblica, nell’ambito del suo sindacato di legittimità, non può procedere ad un esame dettagliato di tutti i fascicoli dei funzionari promuovibili al fine di accertarsi di condividere la conclusione a cui è pervenuta l’autorità che ha il potere di nomina, né sostituire ad essa la sua valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei funzionari interessati.

(v. punti 79, 80 e 82)

4.      Le istituzioni sono tenute a creare le condizioni necessarie per garantire l’esercizio delle funzioni di rappresentanza del personale, o anche di rappresentanza sindacale, e, al riguardo, il funzionario non può subire alcun pregiudizio a seguito dell’esercizio di funzioni negli organi di rappresentanza del personale o nelle loro associazioni quali un sindacato.

L’articolo 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto mira, con la sua seconda frase, a salvaguardare i diritti dei membri del comitato del personale e dei funzionari che, per delega del comitato del personale, facciano parte di un organo statutario o creato dall’istituzione, tutelandoli contro ogni pregiudizio che possano subire in conseguenza delle loro attività di rappresentanza statutaria del personale. Questa è in particolare la ragione per la quale le attività di rappresentanza del personale devono essere prese in considerazione nella redazione del rapporto informativo dei funzionari interessati. Tale disposizione mira inoltre, con la sua prima frase, a facilitare la partecipazione dei funzionari alla rappresentanza del personale della loro istituzione, permettendo loro, in particolare, di parteciparvi nell’ambito dell’orario di lavoro normalmente impartito ai servizi che essi sono tenuti a garantire nella loro istituzione, e non in aggiunta ad esso, o, ancora, nell’ambito di una messa a disposizione presso un’organizzazione sindacale o professionale, la quale implica una dispensa, parziale o totale, dal lavoro presso i servizi dell’istituzione.

(v. punti 90 e 91)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze 26 settembre 1996, Maurissen/Corte dei conti, T‑192/94, EU:T:1996:133, punti 40 e 41, e la giurisprudenza citata, e 5 novembre 2003, Lebedef/Commissione, T‑326/01, EU:T:2003:291, punto 49

Tribunale dell’Unione europea: sentenza 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑364/09 P, EU:T:2010:539, punto 23