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Comunicazione sulla GU

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 dicembre 2004

nella causa T-201/04 R, Microsof Corp. contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario - Art. 82 CE)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-201/04 R, Microsoft Corp.,con sede in Redmond, Washington (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. J.-F. Bellis, avocat, e I. S. Forrester, QC, sostenuta da The Computing Technology Industry Association, Inc., con sede in Oakbrook Terrace, Illinois (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. G. van Gerven e T. Franchoo, avocats, e B. Kilpatrick, solicitor, dalla Association for Competitive Technology, Inc., con sede in Washington, DC (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. L. Ruessmann e P. Hecker, avocats, dalla TeamSystem SpA, con sede in Pesaro (Italia), dalla Mamut ASA, con sede in Oslo (Norvegia), rappresentate dal sig. G. Berrisch, avocat, dalla DMDsecure.com BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), dalla MPS Broadband AB, con sede in Stoccolma (Svezia), dalla Pace Micro Technology plc, con sede in Shipley, West Yorkshire (Regno Unito), dalla Quantel Ltd, con sede in Newbury, Berkshire (Regno Unito), dalla Tandberg Television Ltd, con sede in Southampton, Hampshire (Regno Unito), rappresentate dal sig. J. Bourgeois, avocat, dalla Exor AB, con sede in Uppsala (Svezia), rappresentata dai sigg. S. Martínez Lage, H. Brokelman e R. Allendesalazar Corcho, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Wainwright, W. Mölls, F. Castillo de la Torre e P. Hellström, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta dalla RealNetworks, Inc., con sede in Seattle, Washington (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. A. Winckler, M. Dolmans e T. Graf, avocats, dalla Software & Information Industry Association, con sede in Washington, DC, rappresentata dal sig. C. A. Simpson, solicitor, dalla Free Software Foundation Europe eV, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dal sig. C. Piana, avocat, avente ad oggetto una domanda di sospensione all'esecuzione degli artt. 4, 5, lett. a) - c), e 6, lett. a), della decisione della Commissione 24 marzo 2004, C(2004) 900 definitiva, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 82 CE (procedimento COMP/C-3/37.792 - Microsoft), il Presidente del Tribunale ha emesso il 22 dicembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore letterale:

1)    Viene accolta, nella fase del procedimento sommario, la domanda di trattamento riservato presentata dalla Microsoft Corp.

2)    La Audiobanner.com, che agisce sotto la denominazione commerciale di VideoBanner, è ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento sommario.

3)    La Computer & Communication Industry Association viene estromessa dalla causa quale parte interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento sommario.

4)    La Novell Inc. viene estromessa dalla causa quale parte interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento sommario.

5)    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

6)    Si riserva la decisione sulle spese.

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