Language of document :

Impugnazione proposta il 5 dicembre 2018 dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2018, causa T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Causa C-766/18 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (rappresentanti: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, M. J. Dairies EOOD

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), EU:T:2018:594 e accogliere la domanda di annullamento della ricorrente,

condannare l’Ufficio e l’interveniente a sostenere le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha errato non avendo riconosciuto al marchio collettivo HALLOUMI lo status e la tutela appropriati disposti dal regolamento sul marchio dell’Unione europea per tali marchi collettivi, in violazione dell’articolo 74 del regolamento;

In particolare, il Tribunale ha errato nell’applicare un approccio totalmente invariato nella valutazione del carattere distintivo del marchio collettivo HALLOUMI contrariamente agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 74, del regolamento sul marchio dell’Unione europea;

Il Tribunale ha erroneamente valutato e applicato gli effetti della sentenza della Corte nelle cause riunite da C-673/15 P a C-676/15 P, The Tea Board/EUIPO (“Tea Board”), e dell’ordinanza motivata nella causa C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi/UAMI (“HELLIM”) e non ha adeguatamente ottemperato alla sentenza C-196/11 P, Formula One Licensing/UAMI, EU:C:2012:314 (“F1”); e

Il Tribunale erroneamente non ha rinviato la causa alle commissioni di ricorso per riesame alla luce del proprio giudizio secondo cui la quarta commissione di ricorso – anche secondo il punto di vista del Tribunale – ha effettuato almeno due errori nella valutazione del rischio di confusione. Così facendo ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e/o l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea.

____________