ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)
12 dicembre 2012
Causa F‑117/12
AD
contro
Commissione europea
«Funzione pubblica – Tardività – Irricevibilità manifesta»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AD chiede, da una parte, l’annullamento delle decisioni del 4 novembre 2011 e del 23 novembre 2011 della Commissione europea con cui sono stati negati, rispettivamente, la presa a carico di un eventuale viaggio di ritorno del suo partner e lo status di personale della delegazione al suo partner stabile non coniugato, e, dall’altra, la condanna della Commissione a versare, a titolo di risarcimento del preteso danno morale subito, un importo provvisoriamente quantificato in EUR 1.
Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Ricorso dei funzionari – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
1. I termini per proporre reclami e ricorsi, contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, sono di ordine pubblico e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti e del giudice, al quale spetta verificare, anche d’ufficio, se i termini stessi sono stati rispettati.
(v. punto 5)
Riferimento:
Corte: 29 giugno 2000, Politi/Fondazione europea per la formazione C‑154/99 P (punto 15)
Tribunale di primo grado: 15 gennaio 2009, Braun-Neumann/Parlamento, T‑306/08 P (punto 36)
Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2010, Peláez Jimeno/Parlamento, F‑13/09 (punto 18); 17 marzo 2011, AP/Corte di giustizia, F‑107/10 (punto 5)