Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

29 febbraio 2012

Causa F‑3/11

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Infortunio – Domanda di inserimento di un documento nel fascicolo relativo all’infortunio – Rigetto – Atto non lesivo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in via principale, da una parte, l’annullamento del preteso rifiuto della Commissione di inserire un documento nel fascicolo relativo al suo infortunio e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno lamentato.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà tutte le spese ed è condannato a pagare al Tribunale la somma di EUR 2 000.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Fascicolo relativo all’infortunio – Nozione – Definizione nel diritto dell’Unione – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 26, 26 bis e 73)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Domanda di inserimento di un documento nel fascicolo di un funzionario che ha avviato il procedimento relativo al riconoscimento di un infortunio – Atto preparatorio – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. da 16 a 25)

3.      Procedura – Spese di giudizio – Spese sostenute dal Tribunale della funzione pubblica a causa del ricorso ingiustificato di un funzionario – Condanna del funzionario al rimborso di dette spese

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 94; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

4.      Principi generali del diritto dell’Unione – Principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso ingiustificato di un funzionario – Implicazioni

1.      Né l’articolo 73 dello Statuto, nella parte che riguarda in particolare la copertura contro i rischi di infortunio, né la regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, prevista specificamente da quest’ultima disposizione statutaria, contengono norme riguardanti la costituzione di un fascicolo inerente all’infortunio. Neppure la nozione di un siffatto fascicolo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26 dello Statuto né in quello dell’articolo 26 bis dello Statuto.

(v. punti 31 e 33)

2.      Nell’ambito di un procedimento medico relativo al riconoscimento di un infortunio debitamente denunciato dal funzionario interessato e, successivamente, alla fissazione del grado di invalidità a seguito di consolidamento delle lesioni causate da detto infortunio, la domanda dell’interessato volta ad ottenere che nel suo «fascicolo inerente all’infortunio», che altro non è se non il fascicolo di istruzione della sua domanda di riconoscimento di infortunio e poi di fissazione del grado di invalidità conseguente, sia inserito un documento contenente un’informazione che lo riguarda, non può essere considerata come una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, il cui implicito rigetto possa costituire oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e successivamente di un ricorso ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto.

Infatti, gli articoli da 16 a 25 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale permettono di considerare che si tratta di un procedimento speciale, di carattere prettamente medico, e che può essere avviato soltanto ad iniziativa esclusiva del funzionario interessato o dei suoi aventi diritto. Tale procedimento non ha quindi natura amministrativa e, in ogni caso, non costituisce un procedimento amministrativo che possa incidere sulla posizione amministrativa del funzionario.

Pertanto, la domanda di inserimento costituisce una domanda interna al procedimento medico di cui trattasi, e l’inserimento del documento in parola nel «fascicolo inerente all’infortunio» rientra nel potere di organizzazione e di istruzione di detto fascicolo da parte dell’autorità che ne è responsabile. Spetta quindi all’autorità responsabile di istruire la domanda di riconoscimento di un infortunio e di stabilire poi il grado di invalidità da esso risultante, assicurare, nell’ambito del corretto svolgimento del procedimento medico riguardante tale infortunio, una gestione efficace e competente del «fascicolo inerente all’infortunio» adottando ogni atto o provvedimento adeguato.

(v. punti 34 e 39)

3.      Ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quest’ultimo, se ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

Si deve applicare tale disposizione qualora i giudici dell’Unione abbiano già constatato, più volte, che il funzionario ricorrente aveva optato per la via contenziosa senza alcuna valida giustificazione e che il ricorso in questione s’iscrive nella stessa linea di condotta.

(v. punti 50 e 51)

4.      L’esigenza fondamentale di una tutela giurisdizionale effettiva impone, da un lato, di consentire a ciascuno il pieno esercizio del proprio diritto a un ricorso effettivo e, dall’altro, di permettere ai giudici aditi di amministrare la giustizia con efficacia, proprio nell’interesse di tutti i soggetti di diritto.

(v. punto 53)