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Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 - De Meerleer / Commissione

(Causa F-121/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgio) [Rappresentante: E. Boigelot, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della commissione di concorso generale EPSO/A/19/04 12 aprile 2005 di non accogliere la candidatura del ricorrente e, conseguentemente, di non ammetterlo al concorso né di procedere alla correzione della sua prova scritta;

annullare la decisione della commissione di concorso 30 maggio 2005 recante diniego di decisione in ordine alla domanda di riesame del ricorrente 18 maggio 2005 nonché l'annullamento di ogni atto consecutivo e/o connesso;

in quanto necessario, annullare la decisione dell'APN 2 settembre 2005, notificata al ricorrente il 14 settembre 2005, recante rigetto del reclamo del ricorrente, registrato il 13 giugno 2005 con numero di ruolo R/493/05;

condannare la convenuta a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subito, un risarcimento valutato ex aequo et bono in EUR 25 000, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del giudizio;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha partecipato al concorso generale EPSO/A/19/04 per la costituzione di un elenco di riserva par l'assunzione di amministratori di grado A7/A/6 nei settori specializzati dell'ingegneria civile, dell'ingegneria, della chimica/prodotti chimici/chimica industriale e del trasporto aereo. In esito al superamento dei test di preselezione, ha inviato alla EPSO il proprio atto di candidatura accompagnato dai documenti giustificativi richiesti. Successivamente all'esame del fascicolo, la commissione ha escluso il ricorrente dal concorso, in ragione dell'insufficiente esperienza professionale.

Secondo il ricorrente, la commissione di concorso avrebbe violato gli artt. 29, n. 1, lett. a), e 30 dello Statuto, l'art. 5 dell'allegato III allo Statuto, nonchè il bando di concorso, in quanto un errore manifesto di valutazione inficerebbe la considerazione dell'esperienza professionale del ricorrente e la decisione di non accettare la sua candidatura. Peraltro, la detta decisione si limiterebbe a contenere una motivazione insufficiente.

Inoltre, il ricorrente contesta alla commissione di concorso ed all'APN di aver violato l'art. 25 dello Statuto, l'art. 7 dell'allegato III allo Statuto, nonché il bando di concorso ed il principio di parità di trattamento dei candidati. In particolare, l'uso di sistemi informatici non affidabili nella corrispondenza con il ricorrente avrebbe dato luogo ad una discriminazione nei confronti di quest'ultimo rispetto agli altri candidati.

In subordine, ove il Tribunale non accogliesse la sua domanda di annullamento delle decisioni impugnate, il ricorrente ritiene che la concessione di un'indennità costituisca la forma di riparazione maggiormente adeguata del danno morale e materiale causatogli dalle dette decisioni.

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