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Ricorso proposto il 17 novembre 2008 - Cerafogli / BCE

(Causa F-96/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della BCE di non riconoscere alla ricorrente il beneficio di una promozione ad personam, nonché la condanna della convenuta alla corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione notificata in data 11 marzo 2008, con la quale non è stato riconosciuto alla ricorrente il beneficio di una promozione ad personam;

per l'effetto, (i) annullare ogni decisione conseguente alla decisione di non promuovere la ricorrente notificata l'11 marzo 2008, ivi incluse, in particolare, le buste paga della ricorrente a partire dal marzo 2008, e (ii) condannare la convenuta alla corresponsione di una somma, quantificata ex aequo et bono in EUR 10 000 , a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente;

per il caso in cui l'esecuzione di una sentenza di annullamento dovesse comportare gravi difficoltà, condannare la convenuta alla corresponsione di una somma pari a 78 000 euro, o quantomeno alla metà di tale importo, al fine di rifondere i danni subiti dalla ricorrente;

condannare la Banca centrale europea alle spese.

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