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Impugnazione proposta il 31 ottobre 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, causa T-105/17, HSBC Holdings plc e altri / Commissione

(Causa C-806/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, M. Farley e F. van Schaik, agenti)

Altre parti nel procedimento: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata (punti da 336 a 354 e dispositivo) nella parte in cui sono annullate le ammende di cui all’articolo 2 della decisione1 ;

respingere la seconda, la terza e la quarta parte del sesto motivo di ricorso della HSBC dinanzi al Tribunale in relazione alle ammende, e la sua domanda in via subordinata riguardante l’esercizio della competenza estesa al merito;

oppure, in subordine:

rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini della pronuncia in relazione alla seconda, terza e quarta parte del sesto motivo di ricorso della HSBC e alla sua domanda in via subordinata riguardante l’esercizio della competenza estesa al merito, e

condannare la HSBC alla totalità delle spese del presente procedimento e adattare la condanna alle spese di cui alla sentenza impugnata al fine di tener conto dell’esito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare ai punti da 345 a 353 della sentenza che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE in relazione al coefficiente di attualizzazione per la determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla HSBC e, pertanto, nell’annullare su tale fondamento l’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata.

Il Tribunale ha applicato il criterio giuridico errato per valutare l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata in relazione al coefficiente di attualizzazione. Per quanto riguarda le decisioni che infliggono ammende a imprese per violazione dell’articolo 101 TFUE, la Commissione non è tenuta a indicare i dati numerici relativi al metodo di calcolo dell’ammenda o a indicare tutti i dati numerici relativi a ciascuna fase intermedia del metodo di calcolo. Se valutata alla luce del criterio giuridico corretto, la motivazione della decisione impugnata soddisfa i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE in quanto espone il ragionamento della Commissione in relazione: (i) alla necessità di applicare un coefficiente di attualizzazione; (ii) al livello al quale è stato fissato tale coefficiente di attualizzazione; (iii) agli elementi che la Commissione ha preso in considerazione per stabilire il livello del coefficiente di attualizzazione; (iv) al motivo per il quale la Commissione ha ritenuto opportuno prendere in considerazione tutti questi fattori; e (v) a un’indicazione dell’incidenza che ha avuto ciascun elemento sul livello finale del coefficiente di attualizzazione. Inoltre, la motivazione della decisione impugnata ha permesso ai destinatari di tale decisione di verificare che sia stato rispettato il principio di parità di trattamento.

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1 Decisione della Commissione del 7 dicembre 2016 r relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro) (notificata con il numero C(2016) 8530).