Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 marzo 2019 –
Sevenfriday / EUIPO
(causa C‑733/18 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione del marchio denominativo SEVENFRIDAY – Opposizione – Rigetto della domanda di registrazione – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Impugnazione manifestamente irricevibile»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mancanza di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale e di argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione – Irricevibilità
[Regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punto 5)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale – Ricevibilità
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punto 5)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punto 5)
4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 5)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile. |
2) | | La Sevenfriday sopporterà le proprie spese. |