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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 giugno 2020 – MT / Landespolizeidirektion Steiermark

(Causa C-231/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MT

Resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

Questioni pregiudiziali

Se, in un procedimento penale che viene svolto per la salvaguardia di un regime di monopolio, il giudice nazionale debba esaminare la norma sulla sanzione penale da applicarsi alla luce della libera prestazione dei servizi, se in precedenza ha già esaminato il regime di monopolio sulla base dei requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e da tale esame è emerso che il regime di monopolio è giustificato.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. a) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz (legge sul gioco d’azzardo), preveda tassativamente l’irrogazione di un’ammenda per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate.

2. b) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l’irrogazione di una sanzione minima di EUR 3 000,00 per ciascun apparecchio automatico.

2. c) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga comminata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive comminate.

2. d) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l’imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

3. a) Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l’irrogazione di un’ammenda per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate.

3. b) Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l’irrogazione di una sanzione minima di EUR 3 000,00 per ciascun apparecchio automatico.

3. c) Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga comminata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive comminate.

3. d) Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l’imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate.

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