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Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2018, causa T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e a. contro Commissione

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(Causa C-817/18 P)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap (rappresentanti: P. Kuypers, M. de Wit, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed "Huis te Maarn" BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen / Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Conclusioni

Annullamento della sentenza impugnata (sentenza pronunciata nella causa T-79/16);

condanna della VVG alle spese di primo grado e dell’impugnazione;

in subordine: qualora la causa venisse rinviata al Tribunale, sospensione della decisione sulle spese di primo grado e dell’impugnazione sino alla sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando ricevibile il ricorso della VGG

La verifica che la VGG deve soddisfare per poter esser considerata quale interessata – tra la VGG e le ricorrenti si configura un rapporto di concorrenza; l’aiuto concesso rischia di avere un’incidenza concreta sulla situazione della VGG e falserà il rapporto di concorrenza di cui trattasi – non è stata applicata correttamente dal Tribunale.

Il Tribunale ricollega direttamente la legittimazione ad agire della VGG e dei suoi membri a quella della Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, l’unico reclamante rimasto del 2008.

Al riguardo, tuttavia, il Tribunale non ha stabilito, o non adeguatamente, per quali attività le ricorrenti e la Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe siano concretamente in concorrenza tra loro. Il Tribunale assume dunque erroneamente che esista un rapporto di concorrenza con la Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di concorrenza, il Tribunale ha quindi erroneamente dichiarato che l’aiuto ha avuto un’incidenza concreta sulla posizione concorrenziale dei membri della VGG, falsando detta posizione.

Il Tribunale non avrebbe potuto concludere che il ricorso della VGG è ricevibile basandosi sulla valutazione della legittimazione ad agire della Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Secondo motivo: il Tribunale ha erroneamente presupposto l’esistenza di «difficoltà serie»

Il giudizio del Tribunale secondo il quale si configura una violazione dei diritti procedurali sanciti all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, non è corretto. Dichiarando che la Commissione ha incontrato «difficoltà serie» nella valutazione della compatibilità del regime PNB con il diritto degli aiuti di Stato, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

Ad esempio, la qualifica nella decisione del SIEG (servizio di interesse economico generale) come «atipico» e «globale» non indica difficoltà serie, così come non è prova di difficoltà serie l’assenza di una contabilità separata; non mancava neppure un meccanismo per prevenire la sovracompensazione.

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