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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgio) il 26 novembre 2018 – IZ / Ryanair DAC

(Causa C-735/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Parti

Ricorrente: IZ

Convenuta: Ryanair DAC

Questioni pregiudiziali

[L]a domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/911 [è] così formulata:

-    se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che un evento come quello in discussione nella fattispecie, ossia lo sciopero dei controllori di volo sul territorio che deve essere attraversato da un aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto situato al di fuori del territorio medesimo, debba essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere definito «circostanza eccezionale» atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo effettuato da detto aeromobile;

-     qualora l’evento come quello in discussione nella fattispecie, ossia lo sciopero dei controllori di volo sul territorio che deve essere attraversato da un aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto situato al di fuori del territorio medesimo, debba essere considerato una «circostanza eccezionale», se occorra dedurne che si tratta, per il vettore aereo, di una «circostanza eccezionale» che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso;

-     se dal fatto che lo sciopero sia stato annunciato debba trarsi la conseguenza che l’evento come quello in questione nella controversia in esame, ossia lo sciopero dei controllori di volo sul territorio che deve essere attraversato da un aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto situato al di fuori del territorio medesimo, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;

-     se, alla luce del considerando 15 del regolamento (CE) n. 261/2004, si debba ritenere che l’evento come quello in discussione nella controversia in esame, ossia lo sciopero dei controllori di volo sul territorio che deve essere attraversato da un aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto situato al di fuori del territorio medesimo, costituisse per il vettore aereo una circostanza eccezionale che non avrebbe potuto essere evitata e l’autorizzasse ad adottare, a titolo di ragionevole misura atta a scongiurare ulteriori cancellazioni, la decisione di cancellare il volo in questione per evitare che il giorno dello sciopero i propri equipaggi non fossero più in grado di effettuare altri voli, in tal modo riducendo al minimo la portata complessiva dei disordini e dei disagi cagionati dallo sciopero all’insieme dei propri passeggeri.

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1 GU L 46, pag. 1.