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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Massa (Italia) il 19 giugno 2020 – GN, WX / Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

(Causa C-274/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Massa

Parti nella causa principale

Ricorrenti: GN, WX

Convenuta: Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di divieto di “discriminazione effettuata in base alla nazionalità”, ai sensi dell’art. 18 del TFUE, debba essere interpretata nel senso che è vietata, da parte degli Stati membri, ogni legiferazione che possa, in maniera anche indiretta, occulta e/o materiale, mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri?

Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta positiva, se il comma 1-bis dell’art. 93 del Codice della Strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo sessanta giorni di residenza in Italia, possa mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri (possessori di auto con targa estera) e conseguentemente avere natura discriminatoria in base alla nazionalità?

Se le nozioni di:

a.    "diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" di cui all’art. 21 del TFUE;

b.    "mercato interno” che "comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati” di cui all’art. 26 del TFUE;

c.    “La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata” di cui all’art. 45 del TFUE;

d.    "le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate”, di cui agli artt. 49-55 del TFUE;

e.    "le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione” di cui agli artt. 56-62 del TFUE;

debbano essere interpretate nel senso che le previsioni nazionali che possano, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi o influire in qualche modo sui suddetti diritti, sono ugualmente vietate?

Nel caso in cui alla terza domanda sia data risposta positiva, se il comma 1 -bis dell’art. 93 del Codice della Strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo sessanta giorni di residenza in Italia, possa limitare, rendere difficoltoso o influire in qualche modo sull’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi?

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